Quali insegnamenti trarre dal caso clorotalonil per ridurre i rischi fondamentali dell'impiego di pesticidi?
19.4204 · Interpellanza · 2019-09-26
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nell'edizione on line della Gazzetta dell'Unione europea del 30 aprile 2019, gli Stati membri sono stati esortati a revocare l'autorizzazione del clorotalonil entro il 20 novembre 2019 nonché a stabilire eventuali termini per l'utilizzo che siano più brevi possibili e non vadano comunque oltre il 20 maggio 2020. Il riesame del clorotalonil potrebbe però essere stato avviato ancor prima.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Da quando la Confederazione è a conoscenza del fatto che l'UE:
a. sottopone a un riesame il principio attivo clorotalonil;
b. nutre dubbi fondati riguardo alla sua applicazione;
c. classifica vari suoi metaboliti come rilevanti;
d. revocherà la sua autorizzazione per questo principio attivo?
2. Quali passi la Confederazione ha intrapreso finora per potere seguire gli sviluppi in modo adeguato?
3. Nell'appello ai suoi Stati membri l'UE ribadisce che occorre revocare quanto prima l'autorizzazione del clorotalonil e stabilire, nel caso in cui siano concessi, termini per l'utilizzo che siano più brevi possibili. La Svizzera sembra considerare queste misure meno urgenti oppure fatica a tenere il passo con le decisioni dell'UE. Perché?
4. Qual è la tabella di marcia della Confederazione per la revoca dell'autorizzazione del clorotalonil (incl. termini di vendita e di utilizzo)?
5. Mediante quali fattori la tabella di marcia può essere influenzata a breve e a medio termine?
6. In caso di opposizioni giuridiche: a tutela dell'uomo e dell'ambiente nonché in base al principio di precauzione, il Consiglio federale può emanare un divieto provvisorio di vendita e utilizzo dei pesticidi contenenti clorotalonil?
7. Se ciò non fosse possibile, che probabilità vi sono che vengano fatti valere danni dovuti al temporeggiamento nell'emanazione del divieto? Chi è responsabile dei costi derivanti, se fino alla fine della procedura il clorotalonil può continuare a essere venduto e utilizzato?
8. Il caso del clorotalonil rivela le lacune fondamentali nella procedura di omologazione a livello del monitoraggio delle immissioni di principi attivi nella pratica nonché del riesame sistematico delle ipotesi considerate nella procedura di omologazione. Solleva inoltre interrogativi riguardo all'applicazione di pesticidi nonché ai principi di precauzione e di causalità sanciti nella Costituzione federale. Quali insegnamenti trae il Consiglio federale da questo caso?
Stellungnahme des Bundesrates
1.a. Il riesame dell'autorizzazione dei principi attivi nell'UE avviene ogni dieci anni. La procedura è avviata qualche anno prima della scadenza dell'autorizzazione. Nel caso del clorotalonil, la domanda di riesame è stata depositata nell'UE a febbraio 2013. Da allora, è noto che è in corso un riesame.
1.b./c. Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sul quale si basa la Commissione europea per preparare i suoi progetti di decisione, è stato pubblicato il 30 gennaio 2018. Questo verte in particolare sulla pertinenza dei metaboliti.
1.d. La decisione di ritiro del clorotalonil è stata presa dalla Commissione europea il 29 aprile 2019. Il termine di utilizzo è fissato al 20 maggio 2020.
2. Attualmente la Svizzera non ha accordi di collaborazione con l'UE nel settore dei prodotti fitosanitari e non è coinvolta nel processo di riesame dell'autorizzazione dei principi attivi nell'UE. Una più stretta collaborazione con l'UE nel quadro dell'omologazione dei prodotti fitosanitari è oggetto dei negoziati per un accordo nel settore della sicurezza alimentare. Il nostro Paese non dispone nemmeno delle risorse necessarie per realizzare ciò che i 28 Stati europei effettuano congiuntamente. Per ragioni di efficienza, il riesame dei prodotti in Svizzera si basa quindi sulle conclusioni del processo di riesame dei principi attivi effettuato dall'UE. La procedura di riesame autonomo del clorotalonil è stata avviata in Svizzera a dicembre 2018.
3. La legislazione prevede che prima di modificare o revocare un'autorizzazione, il servizio competente informi il titolare e gli conceda la possibilità di presentare osservazioni o informazioni supplementari (art. 29 OPF). Inoltre, in base a una sentenza del Tribunale federale, anche organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere possono partecipare alla procedura. Questi tipi di procedure richiedono tempo. Nell'ambito della procedura specifica in oggetto, l'Ufficio federale dell'agricoltura il 29 luglio 2019 ha comunicato la sua intenzione di revocare le autorizzazioni di prodotti contenenti clorotalonil.
4./5. Nel corso delle consultazioni di cui al punto 3 sono stati forniti dati supplementari e osservazioni, attualmente oggetto di una valutazione da parte dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Entro fine anno dovrebbe essere emessa una decisione in merito a una revoca e relativa anche alla questione dei termini. Tale decisione potrà essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.
6. L'emanazione di divieti di vendita e di applicazione temporanei è difficilmente attuabile dal profilo giuridico senza fondati accertamenti della complessa fattispecie. Qualora venissero depositati ricorsi presso il Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale non avrebbe alcuna possibilità di disporre divieti temporanei. Spetterebbe al Tribunale amministrativo federale decidere in merito a eventuali misure provvisorie.
7. Affinché un danno sia riconosciuto è imprescindibile stabilire un nesso tra tale danno e una causa. Occorre poi definire l'entità del danno e determinare le responsabilità, in particolare la parte del danno connessa all'effetto sospensivo in caso di ricorso contro una decisione di revoca. È molto difficile prevedere l'esito di una simile procedura.
8. Sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, negli ultimi anni sono state inasprite le esigenze per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Un prodotto che poteva essere autorizzato venti anni fa non lo è più necessariamente oggi. Per garantire che i vecchi prodotti adempiano le esigenze attuali, è stata messa a punto la procedura di riesame delle autorizzazioni. Le decisioni di revocare le vecchie autorizzazioni sono la prova del buon funzionamento del riesame. L'amministrazione non ha molta influenza sulla durata del processo. Tuttavia si appurerà in che modo le informazioni che scaturiscono dai monitoraggi realizzati dai Cantoni potranno essere prese meglio in considerazione in questo processo.
Risposta del Consiglio federale.