19.4220 · Mozione · 2019-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di definire il significato di diciture quali "clinicamente testato", "approvato dai medici", "naturale" o "ecologico" che alcuni operatori economici usano per differenziare i propri prodotti cosmetici da quelli della concorrenza, senza tuttavia offrire ai consumatori il valore aggiunto indicato.
Begründung
La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) si prefigge, tra l'altro, di proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari, gli oggetti d'uso e i prodotti cosmetici. Per garantire questa protezione, il Consiglio federale può stabilire requisiti ed emanare prescrizioni (v. art. 18 cpv. 4 LDerr e 12 cpv. 3 dell'ordinanza sulle derrate alimentari). Per le indicazioni nutrizionali o sulla salute sui prodotti alimentari ha definito un catalogo di condizioni che ne limita in modo chiaro l'uso (allegati 13 e 14 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari). Il catalogo riguarda principalmente la messa in evidenza di caratteristiche nutrizionali, di vitamine o di altri componenti e disciplina in quali casi possono essere utilizzate queste indicazioni.
I cosmetici, invece, sono soggetti a regole più generali (allegato 6 dell'ordinanza del DFI sui cosmetici). Questo non basta. Diciture come "naturale", "biodegradabile", "ecologico", "clinicamente testato" o "approvato dai medici", oggi ampiamente usate per ovvie ragioni di marketing, non hanno alcun quadro di riferimento e possono essere usate senza restrizioni. È quindi essenziale che il Consiglio federale definisca queste diciture e ne regolamenti l'uso per proteggere meglio i consumatori, ma anche per salvaguardare gli interessi delle imprese i cui metodi corrispondono a quanto indicato ed evitare che siano svantaggiate dal comportamento sleale di alcuni concorrenti che usano queste diciture soltanto a fini di marketing.
Diversi nostri vicini europei hanno definito il significato di alcune di queste indicazioni. Il Consiglio federale è incaricato di fare altrettanto in Svizzera coinvolgendo le parti interessate, compresi i rappresentanti dei consumatori. Queste definizioni devono avere forza legale ed essere rispettate da tutti gli attori del settore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) sancisce il divieto di inganno in relazione ai cosmetici e prescrive che la pubblicità di questi prodotti, la loro presentazione e caratterizzazione e il loro imballaggio non devono ingannare i consumatori (art. 18 cpv. 2). L'attuazione spetta alle autorità cantonali di esecuzione (chimici cantonali). Va tuttavia considerato che il 1° maggio 2017 il divieto è stato esteso anche ai cosmetici, ma, per effetto di un periodo transitorio di quattro anni, sarà applicato soltanto dal maggio del 2021. Anche dopo questa data i prodotti ancora disponibili potranno essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte (art. 95 cpv. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02). In considerazione del periodo transitorio, le autorità cantonali di esecuzione si sono finora largamente astenute dall'emettere contestazioni. Dal 2021 potranno però adottare misure efficaci per contrastare le pubblicità ingannevoli dei cosmetici, per cui la situazione lamentata dall'autrice della mozione dovrebbe notevolmente migliorare.
Concretamente, il divieto di inganno nella pubblicità significa che le dichiarazioni pubblicitarie devono soddisfare diversi criteri e in particolare essere conformi alla legge, veritiere e sostenute da prove (combinato disposto dell'art. 10 cpv. 2 e dell'allegato 6 dell'ordinanza del DFI sui cosmetici; RS 817.023.31). I criteri vigenti in Svizzera per la pubblicità dei cosmetici sono conformi al diritto europeo. Nel 2017 l'UE ha pubblicato una guida interpretativa non vincolante per le dichiarazioni pubblicitarie ("Technical document on cosmetic claims" https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847). Si tratta di uno strumento utile anche in Svizzera per l'esecuzione del divieto di inganno. Gli Stati membri dell'UE sono inoltre liberi di elaborare documenti di supporto all'interpretazione non vincolanti che precisano l'attuazione delle norme. A questa possibilità hanno già fatto ricorso ad esempio la Francia e l'Austria.
Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni vigenti siano sufficienti a proteggere i consumatori dagli inganni. È tuttavia disposto - in linea con le guide interpretative disponibili nell'UE e in alcuni suoi Stati membri - a fornire alle autorità di esecuzione informazioni che precisano i criteri in vigore per le dichiarazioni pubblicitarie relative ai cosmetici. Simili aiuti all'esecuzione faciliteranno il lavoro delle autorità competenti e potranno contribuire a uniformare l'esecuzione del divieto di inganno in relazione ai cosmetici. Un disciplinamento della pubblicità dei cosmetici che si discosta dal diritto dell'UE sarebbe contrario all'obiettivo di armonizzazione e creerebbe ostacoli al commercio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.