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Attività di lobbying a favore di assicurazioni private indebitamente finanziate con fondi destinati alle assicurazioni sociali obbligatorie?

19.4226 · Interpellanza · 2019-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Nell'ambito della previdenza professionale, i membri dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) operano in misura determinante con contributi provenienti dall'assicurazione sociale obbligatoria ai sensi della LPP. Secondo la FINMA, la quota di contributi obbligatori nel capitale di previdenza ammonta al 51 per cento. Il Consiglio federale ritiene legittimo che, nonostante i contributi sociali nella maggior parte dei casi siano obbligatori per legge, non vi sia trasparenza sul finanziamento dell'ASA?

2. Nell'ambito dell'assicurazione malattie, i membri dell'ASA operano con premi obbligatori per legge nella misura dell'84,6 per cento. Il Consiglio federale ritiene legittimo che, nonostante i premi delle casse malati nella maggior parte dei casi siano obbligatori per legge, non vi sia trasparenza sul finanziamento della rappresentanza degli interessi degli assicuratori malattie?

3. Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, i membri dell'ASA operano con premi obbligatori nella misura di circa i due terzi. Il Consiglio federale ritiene legittimo che, nonostante i premi dell'assicurazione contro gli infortuni nella maggior parte dei casi siano obbligatori per legge, non vi sia trasparenza sul finanziamento della rappresentanza degli interessi degli assicuratori infortuni?

4. Vi è una base legale che obbliga l'ASA a rendere pubblico il suo finanziamento? Se no, il Consiglio federale è disposto a crearne una o quantomeno ad esaminarne la possibilità?

Begründung

Le condizioni quadro legali sono essenziali per l'ammontare degli utili delle assicurazioni private, in particolare perché per gran parte dei settori dell'assicurazione malattie, della previdenza professionale e dell'assicurazione contro gli infortuni i contributi sono obbligatori e previsti dalla legge. L'ASA controlla tutte le assicurazioni sociali rilevanti accessibili agli offerenti privati. Quest'associazione intersettoriale permette ai suoi membri di occupare una posizione dominante nel processo legislativo e di partecipare in modo significativo alla determinazione delle loro regole e dei loro margini. In questo contesto gli interessi degli assicurati sono sottorappresentati, in particolare perché non vi è trasparenza sul finanziamento della rappresentanza degli interessi degli assicuratori.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. L'esame approfondito di proposte politiche da parte di associazioni fa parte del sistema istituzionale svizzero. Il nostro sistema legislativo, con commissioni di esperti e procedure di consultazione, è fondato sul fatto che le associazioni vi rappresentino i loro interessi. Di regola gli istituti della previdenza professionale, a prescindere dalla loro struttura organizzativa (autonomi, semiautonomi o con assicurazione completa), possono essere membri di un'associazione che ne tutela gli interessi e li rappresenta anche a livello politico. Per l'affiliazione pagano una quota che rientra nelle spese amministrative. Lo stesso vale sostanzialmente anche per gli assicuratori che esercitano l'assicurazione sociale malattie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) o l'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Secondo le disposizioni legali vigenti, gli istituti che esercitano le assicurazioni sociali obbligatorie non sono tenuti a rendere pubblico l'importo pagato per l'affiliazione ad associazioni nel conto delle spese amministrative. Non vi è quindi trasparenza sulla misura in cui finanziano, se le finanziano, l'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) o altre associazioni.

Dal punto di vista giuridico, l'ASA è un'associazione ai sensi del Codice civile svizzero (CC; RS 210) attiva quale organizzazione mantello degli assicuratori privati. Non vi è alcuna base legale che obblighi le associazioni a regolamentare la divulgazione delle quote di membro in misura tale da consentire di trarre conclusioni circa la loro origine o il loro utilizzo.

Il Consiglio federale ritiene che nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie vi dovrebbe essere trasparenza sul versamento delle quote di affiliazione ad associazioni. Tuttavia, la loro divulgazione andrebbe regolamentata presso i singoli assicuratori sociali, e non presso le associazioni, in quanto la questione della trasparenza non si pone solo per l'ASA, bensì in linea generale per associazioni quali l'Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP), Santésuisse o Curafutura. La divulgazione da parte degli assicuratori sociali permetterebbe di essere informati in modo trasparente sull'importo versato da ogni assicuratore per l'affiliazione ad associazioni e le cifre potrebbero essere messe in relazione ad altre cifre di riferimento dello stesso assicuratore. Nell'ambito della previdenza professionale la quota dei contributi versati dalle imprese di assicurazione ad associazioni che concerne la previdenza professionale deve essere indicata nel conto d'esercizio annuale separato. Il Consiglio federale è disposto a studiare in che modo e a quale livello giuridico sia opportuno apportare modifiche per garantire la trasparenza.

Risposta del Consiglio federale.

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