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19.4241 · Postulato · 2019-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare la protezione dell'identità delle vittime nella procedura penale tenendo nel contempo conto dei diritti degli imputati. Andrà esaminata in particolare l'opportunità di permettere le denunce e le querele anonime.

Begründung

Conformemente al Codice di procedura penale svizzero, un imputato ha il diritto di consultare gli atti e in tal modo può venire a conoscenza anche dell'identità della persona che ha sporto querela o denuncia. Chi dirige il procedimento può accordare l'anonimato al denunciante/querelante soltanto in casi eccezionali. La polizia, presso cui sono sporte le denunce, non può pertanto garantire l'anonimato.

Tuttavia, proprio nel caso di reati perseguiti a querela di parte quali l'esibizionismo o le molestie sessuali, sovente la vittima tiene comprensibilmente a non rendere nota la sua identità ed esita pertanto a sporgere querela. Occorre pertanto migliorare la protezione dell'identità del querelante.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto vigente conferisce a ciascuno il diritto di denunciare un reato a un'autorità di perseguimento penale (art. 301 cpv. 1 del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). La denuncia può essere anonima. La querela penale, condizione per il perseguimento penale (art. 303 cpv. 1 CPP) nel caso di reati perseguibili a querela di parte (p. es. molestie sessuali o esibizionismo), non può tuttavia essere sporta in forma anonima. Dato che l'autorità di perseguimento penale deve verificare la sua validità, è indispensabile conoscere l'identità del querelante (art. 30 del Codice penale, CP; RS 311.0).

Il CPP prevede diverse misure a protezione dei partecipanti al procedimento penale (art. 149 segg. CPP). Ad esempio, chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato a una parte al procedimento (p. es. un testimone o una persona informata sui fatti, pertanto anche a una vittima) (art. 149 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 150 cpv. 1 CPP). La sua identità è quindi tenuta segreta nei confronti di una persona che potrebbe arrecarle danno.

Non rivelare l'identità di una persona, la maggiore protezione possibile, è una misura radicale che comporta una grave ingerenza nei diritti procedurali dell'imputato (p. es. limitando i suoi diritti di partecipazione e di consultazione degli atti). La garanzia dell'anonimato entra pertanto in linea di conto come misura protettiva soltanto quale "ultima ratio" e - in sintonia con il diritto di rango superiore - a severe condizioni. Deve ad esempio sussistere un pericolo concreto per la persona da proteggere o una persona a lei vicina (pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure un altro grave pregiudizio). La garanzia dell'anonimato deve inoltre essere proporzionata. Se sono ipotizzabili diverse misure protettive (p. es. evitare che la vittima sia confrontata con l'imputato, art. 152 cpv. 3 CPP) o altri provvedimenti (p. es. omettere l'indirizzo della vittima nelle notificazioni) per tenere conto gli interessi della persona da proteggere, occorre optare per quelle che limitano il meno possibile i diritti procedurali dell'imputato. Data la sua portata, la garanzia dell'anonimato sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 150 cpv. 2 CPP).

Le misure protettive di cui agli articoli 149 segg. CPP non presuppongono alcun reato di una determinata gravità. Secondo il tenore della legge sono pertanto ipotizzabili anche in caso di reati perseguibili a querela di parte se si presume che la persona da proteggere sia esposta a un serio pericolo.

Inoltre, né i responsabili della valutazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, che ha riguardato anche le ripercussioni del procedimento penale sulla vittima (si veda la valutazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, studio del 21 dicembre 2015 dell'Istituto di diritto penale e criminologia dell'Università di Berna, n. 9; reperibile in tedesco e francese all'indirizzo www.bj.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime > Pubblicazioni), né i partecipanti alla consultazione sulla revisione del CPP hanno chiesto di migliorare la protezione dell'identità della vittima.

La normativa vigente costituisce una soluzione equilibrata, calibrata e praticabile. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire nella direzione auspicata dal postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.