19.4251 · Interpellanza · 2019-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La legge sulla medicina della procreazione (LPAM) stabilisce che l'identità dei donatori di sperma deve essere rilevata (nessuna donazione anonima di sperma) e che questi dati devono essere trasmessi all'Ufficio federale dello stato civile e conservati per 80 anni. La LPAM prevede anche che i figli concepiti tramite donazione di sperma hanno il diritto, una volta compiuti 18 anni, di chiedere all'Ufficio informazioni sulle generalità del donatore. Il diritto a conoscere l'identità del proprio padre genetico è stato introdotto nel 2001, quindi nel 2019 i primi figli di donatori registrati diventano maggiorenni e possono chiedere informazioni.
È tuttavia possibile ricorrere anonimamente a donazioni di sperma anche nella cerchia degli amici o tramite piattaforme on line private (anche dall'estero). D'altro canto, la madre può rifiutarsi di rivelare l'identità del padre. Entrambe le situazioni si verificano nella prassi, il che costituisce una sfida in particolare per le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). In questi casi non è ancora stata trovata una soluzione che in futuro permetterà al figlio di apprendere l'identità del padre. Se la madre conosce l'identità ma non intende comunicarla, le misure legali oggi previste (curatela, istruzioni con comminatoria di una multa) sono poco efficaci. Non è nemmeno chiaro come procedere nel caso di una domanda di adozione di un figliastro privo di padre. Questa situazione si presenta spesso dopo la nascita del figlio di coppie omosessuali. In questi casi si pone la questione se si debba necessariamente accertare la paternità per ottenere il consenso all'adozione o se vi si possa rinunciare dichiarando il padre ignoto.
In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. La Confederazione dispone di informazioni sull'entità delle donazioni anonime di sperma in Svizzera?
2. Come reagisce la Confederazione al fatto che le disposizioni della LPAM possono essere eluse senza problemi ricorrendo a donazioni di sperma anonime o rifiutandosi di rivelare l'identità del padre?
3. La Confederazione dispone di perizie sul tema? Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire?
4. Nel 2019, finora quante persone hanno chiesto informazioni sulla loro origine genetica? Si osserva una differenza rispetto agli anni precedenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione non dispone di informazioni sul numero di donne che ricorrono a un donatore di sperma al di fuori del quadro definito dalla legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11).
2. In base alla LPAM, i Cantoni devono garantire che l'inseminazione con sperma donato da un terzo sia effettuata soltanto da medici autorizzati che dispongono delle informazioni necessarie sul donatore. La LPAM non vieta tuttavia a una donna di ricorrere privatamente a un donatore di sperma e di giungere in tal modo a una gravidanza. Se la madre non è coniugata al momento della nascita del figlio, l'articolo 308 capoverso 2 del Codice civile (CC; RS 210), entrato in vigore il 1° luglio 2014, prevede che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) possa nominare al figlio un curatore in relazione al suo diritto all'accertamento della paternità. In una decisione del 15 luglio 2016 (DTF 142 III 545), il Tribunale federale ha stabilito che, in base a questa disposizione, un curatore deve di norma essere nominato nel caso in cui la madre non agisca di propria iniziativa per accertare la paternità. La madre non può tuttavia essere obbligata a rivelare l'identità del padre.
3. In uno studio commissionato dall'Ufficio federale di giustizia, la Scuola universitaria di lavoro sociale di Lucerna ha chiesto a tutte le APMA di indicare la procedura seguita in un caso di questo tipo. Lo studio ha mostrato che tutte le autorità reagiscono a una comunicazione di nascita senza indicazione della paternità rivolgendosi alla madre e impartendole un termine per la comunicazione del nome del padre. Se il termine scade senza che la madre abbia fornito l'informazione richiesta, le autorità agiscono in modi diversi: la metà avvia un accertamento, l'altra metà nomina automaticamente un curatore. In caso di un unico genitore, il numero di autorità che nomina un curatore aumenta (Rosch/Jud/Mitrovic, Praxis des Vorgehens der KESB bei Vaterschaftsfeststellungen, bei Unterhaltsverträgen und beim Einbezug von verwandten und nicht verwandten Personen bei Kindesplatzierungen durch die KESB, 11 novembre 2016, reperibile sul sito dell'Ufficio federale di giustizia, www.bj.admin.ch > Società > Diritto in materia di minori e di adulti). La problematica è stata discussa in dettaglio nel quadro della revisione dell'autorità parentale. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adottare provvedimenti.
4. Dall'entrata in vigore della LPAM nel 2001, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) gestisce il registro dei donatori di sperma. Ad oggi non gli sono pervenute richieste di informazioni sull'origine genetica. Per quanto riguarda i casi anteriori al 2001 in cui sono state eseguite procedure con donazioni di sperma, spetta ai medici competenti fornire le informazioni necessarie. La Confederazione non dispone di dati sulle richieste d'informazione presentate a tale riguardo.
Risposta del Consiglio federale.