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19.4255 · Mozione · 2019-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare unitariamente la donazione del corpo post mortem e il prelievo di materiale biologico umano indipendentemente dalla destinazione d'uso della donazione. Il disciplinamento dovrà comprendere anche l'importazione e l'esportazione delle donazioni e dei prodotti da esse ricavati. Inoltre dovrebbe essere impostato in analogia al dettato degli articoli 21 e 22 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina.

Begründung

Nel diritto federale la donazione del corpo e il prelievo di materiale biologico umano sono disciplinati nella legge sui trapianti e nella legge sulla ricerca umana. Tuttavia queste due leggi riguardano soltanto ambiti definiti in maniera molto ristretta, cioè l'impiego di materiale biologico umano in vista di trapianti o a scopo di ricerca. Al di fuori di questi due ambiti, nel diritto federale la donazione del corpo e il prelievo di materiale biologico umano non sono disciplinati.

Questa lacuna dovrà essere colmata mediante un disciplinamento unitario. In questo contesto è importante che sia disciplinata non soltanto la donazione in Svizzera, ma anche l'importazione e l'esportazione del materiale donato e dei prodotti da esso ricavati. Il caso dell'esposizione "Real Human Bodies" svoltasi a Berna dal 5 al 14 ottobre 2018 ha evidenziato che l'importazione in Svizzera di cadaveri plastinati è possibile anche se l'espositore non dispone del consenso scritto del donatore.

L'esposizione "Real Human Bodies" ha infatti avuto luogo. Successivamente avrebbe dovuto svolgersi anche a Losanna dal 19 al 21 ottobre 2018. La Città di Losanna, tuttavia, ha ritirato l'autorizzazione già concessa all'espositore quando ha cominciato a delinearsi che quest'ultimo non disponeva del consenso scritto alla donazione dei cadaveri plastinati esposti. In seguito l'organizzatore dell'esposizione ha interposto ricorso contro la decisione della Città di Losanna dinanzi al Tribunale cantonale del Cantone di Vaud. In sede giudiziaria è risultato che effettivamente l'espositore non disponeva dei documenti richiesti a riprova della donazione dei cadaveri utilizzati per la realizzazione dei plastinati. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione della Città di Losanna e l'esposizione non ha potuto avervi luogo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione ha la competenza di disciplinare la donazione del corpo e il prelievo di materiale biologico umano post mortem in determinati ambiti, tra cui quelli già menzionati dall'autore della mozione, e la protezione della personalità e del corpo nel campo del diritto civile e penale (art. 122 e 123 della Costituzione federale; RS 101).

Nel diritto in materia di trapianti e ricerca umana e recentemente anche in quello degli agenti terapeutici (cfr. art. 2a della legge sugli agenti terapeutici nella versione rivista del 22 marzo 2019, FF 2019 2245), la Confederazione ha emanato norme differenziate sull'utilizzo di materiale biologico umano e sulla donazione del corpo post mortem. Inoltre il Consiglio federale intende ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, che prevede un divieto di commercio generale e vieta anche il prelievo e l'uso di organi se non sono soddisfatti i requisiti legali per il consenso. Le prescrizioni della convenzione, segnatamente le disposizioni penali dettagliate, saranno quindi trasposte nella legge sui trapianti e in quella sulla ricerca umana (cfr. messaggio del 28 agosto 2019, FF 2019 4903).

Il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre norme più dettagliate, poiché per le destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalla legislazione speciale in materia sanitaria, ad esempio nel campo dell'arte, ritiene sufficienti le disposizioni costituzionali (in particolare art. 7 e 10 cpv. 2 Cost.) e del diritto civile e penale (in particolare art. 28 del Codice civile e art. 262 del Codice penale; cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Munz 18.4153).

Inoltre, l'utilizzo di un corpo o di parti di esso a scopo medico è diverso da quello a scopo espositivo, tant'è vero che si dovrebbero applicare requisiti differenti per il consenso o l'importazione e l'esportazione. Vista dunque la diversa destinazione d'uso, non vi è ragione di imporre un disciplinamento strettamente unitario. Infine, come illustrato dall'esempio dell'autore della mozione, i Cantoni hanno già la facoltà di adottare misure appropriate nel quadro delle loro competenze.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.