19.4259 · Interpellanza · 2019-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Più che una moda, il consumo locale riflette un'autentica presa di coscienza ecologica ed economica. È infatti di fondamentale importanza valorizzare il lavoro degli artigiani svizzeri, da un lato al fine di dare loro lavoro consolidando così il nostro tessuto sociale ed economico e, dall'altro, per evitare che i prodotti che consumiamo siano trasportati per migliaia di chilometri. Tuttavia, il mercato del legno è una delle assurdità della nostra realtà: nonostante le risorse, le competenze, gli artigiani e la domanda non manchino, in Svizzera viene utilizzato principalmente legno di provenienza estera poiché ha costi inferiori. È giunto il momento di utilizzare materiali da costruzione a base biologica e di favorire i circuiti brevi, consentendo al tempo stesso una buona manutenzione delle nostre foreste. Spetta alla politica agire, inducendo i professionisti e l'industria edilizia a utilizzare principalmente legno svizzero. Oggi, la legge federale sugli acquisti pubblici permette di favorire il legno svizzero, in particolare grazie ai requisiti ambientali legati alle emissioni di gas a effetto serra, a quelli qualitativi, alle specifiche tecniche e al principio del legno locale. Tuttavia, si tratta di un approccio tecnico, giuridicamente complesso e per il quale occorre agire con largo anticipo.
La Confederazione, dunque, è pronta a:
1. rivedere le normative in materia di acquisti pubblici in modo da rendere possibile una promozione concreta del legno svizzero?
2. ampliare la definizione di "legno locale" per includere determinati prodotti svizzeri necessari per l'edilizia (ad es. la fornitura di legname rotondo locale) in questa categoria senza obbligo di utilizzo effettivo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 21 giugno 2019 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato all'unanimità (con 2 astensioni nel Consiglio nazionale) la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Nel quadro della revisione il Parlamento ha discusso ampiamente di un impiego dei fondi pubblici sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica e ha introdotto le pertinenti disposizioni nella legge riveduta, che entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2021.
L'attuazione del diritto riveduto in materia di acquisti pubblici è in corso di preparazione a livello federale. Verranno concretizzare le disposizioni del Parlamento, prestando particolare attenzione al cambio di paradigma auspicato nel settore degli appalti pubblici, in un'ottica di maggiore sostenibilità e di una concorrenza basata sulla qualità. Alla luce di questa situazione, l'acquisto di legno come inteso dall'autore dell'interpellanza diventerà ancor più attrattivo.
A livello federale, occorre tenere conto dell'obiettivo di promozione del legno di cui agli articoli 34b della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0) e 37c dell'ordinanza sulla foresta (OFo; RS 921.01) incoraggiando l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell'edificazione e nell'esercizio delle costruzioni e degli impianti. Nell'acquisizione di prodotti in legno la Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.
Per valutare la sostenibilità del legno e dei prodotti derivati, occorre seguire le direttive e le raccomandazioni come ad esempio quelle della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB).
Nella sua raccomandazione del 2012 concernente l'acquisto di legno derivante da produzione sostenibile ("Nachhaltig produziertes Holz beschaffen"), la KBOB consiglia ai servizi di acquisto dei tre livelli federali di acquistare il legno derivante da produzione sostenibile (ad es. quello con il label Legno Svizzero). All'inizio del 2020 la KBOB pubblicherà insieme all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una nuova raccomandazione sull'acquisito del legno derivante da produzione sostenibile e sulla costruzione con questo materiale.
Oltre a ciò, il 27 settembre 2019 il Parlamento ha deciso di introdurre una nuova disposizione nella legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), secondo la quale soltanto il legno raccolto e commercializzato legalmente potrà d'ora in poi essere immesso sul mercato. Inoltre, l'origine (Paese di abbattimento alberi) e il tipo di legno dovranno essere dichiarati per i consumatori.
Visto quanto precede, il Consiglio federale è convinto che attualmente non sia né necessario né opportuno rivedere le disposizioni del diritto in materia di acquisti pubblici. Il Governo raccomanda invece di attendere e analizzare i risultati dei lavori in corso e le ripercussioni nella prassi quotidiana prima di decidere eventuali ulteriori misure.
2. L'utilizzazione di legno proveniente dalle foreste svizzere non rappresenta un ostacolo dal punto di vista del diritto in materia di acquisti pubblici. Per questo motivo e per quelli esposti nella risposta alla domanda 1, il Consiglio federale non ritiene né necessario né opportuno ampliare la definizione.
Risposta del Consiglio federale.