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19.4261 · Mozione · 2019-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le basi legali vanno integrate introducendo la presunzione legale che la fattispecie penale del matrimonio forzato è adempiuta nei casi in cui il coniuge ha meno di 16 anni.

Begründung

In tre anni a Zurigo sono stati registrati circa 300 matrimoni con minorenni. Nel 2017 il servizio specializzato contro i matrimoni forzati era a conoscenza di 210 matrimoni di minorenni. Queste unioni non erano valide, anzitutto perché gli sposi erano troppo giovani per contrarre matrimonio e in secondo luogo perché era stato violato il primato del matrimonio civile. Come rilevato dal Consiglio di Stato in una risposta, i matrimoni contratti in maniera valida all'estero sono validi anche in Svizzera. Per combattere i matrimoni precoci si deve presumere, fino a prova del contrario, la coazione nei casi in cui l'interessato aveva meno di 18 anni al momento della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. In molti casi non è rispettata nemmeno l'età protetta per i rapporti sessuali, che nel nostro Paese è fissata a 16 anni. Le autorità elvetiche sono regolarmente confrontate con casi di questo tipo. Attualmente la conseguenza giuridica di un matrimonio precoce è soltanto che il matrimonio è di norma dichiarato nullo. L'unione è punibile soltanto se è qualificata come matrimonio forzato. I minorenni sono tuttavia facilmente influenzabili, possono difficilmente valutare le conseguenze delle loro decisioni e di norma hanno un rapporto di dipendenza con il coniuge o con i loro rappresentanti legali che contribuiscono a organizzare il matrimonio precoce. Per questi motivi, nei casi in cui il coniuge ha meno di 16 anni occorre presumere per legge che la fattispecie penale del matrimonio forzato è adempiuta. La soglia va fissata intenzionalmente a 16 e non a 18 anni, in quanto da un lato coincide con l'età protetta per i rapporti sessuali e, dall'altro, anche nel nostro contesto culturale vi sono zone in cui il matrimonio è consentito a partire dai 16 anni, come ad esempio in Scozia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede di adottare una nuova disposizione di legge secondo cui occorre presumere che la fattispecie del matrimonio forzato (art. 181a cpv. 1 del Codice penale, CP; RS 311.0) è adempiuta in caso di matrimonio con un minore di 16 anni.

Una disposizione di questo tipo obbligherebbe le autorità penali svizzere ad avviare un procedimento penale ogni volta che vengono a conoscenza di un matrimonio con un minorenne di età inferiore ai 16 anni, anche quando il matrimonio è stato contratto all'estero (cfr. art. 181a cpv. 2 CP) e anche se l'interessato ha nel frattempo raggiunto la maggiore età. La mozione non specifica se la presunzione può essere contraddetta, ossia se l'imputato (di norma i genitori del coniuge di età inferiore ai 16 anni) deve poter dimostrare che non sussiste alcun matrimonio forzato. Anche se la presunzione potesse essere contraddetta, per l'imputato sarebbe praticamente impossibile dimostrare che il matrimonio non è stato contratto sotto costrizione. I fatti negativi, nella fattispecie l'assenza di una situazione di coazione, sono difficilmente dimostrabili (e secondo le regole probatorie generali non devono essere dimostrati).

Una presunzione di questo tipo sarebbe pertanto manifestamente contraria alla presunzione d'innocenza sancita nell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e nell'articolo 10 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 311.0). Secondo questo principio, spetta allo Stato dimostrare che qualcuno ha commesso un reato e non all'imputato provare di non aver commesso alcun reato.

Per il Consiglio federale è importante proteggere e sostenere le vittime di matrimoni forzati. Si tratta tuttavia di una questione che non può essere trattata soltanto con l'ausilio del diritto penale. Anche la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione svolgono un ruolo di primo piano. Nell'autunno 2012 è stato pertanto avviato un programma federale di lotta contro i matrimoni forzati per il periodo 2013-2017. Il Consiglio federale attribuisce tuttora grande importanza alla lotta contro i matrimoni forzati. Alla luce dei riscontri positivi della valutazione del suddetto programma, la lotta ai matrimoni forzati sarà portata avanti nel quadro di un progetto per gli anni 2018-2021.

In adempimento del postulato Arslan 16.3897, "Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati)", sono attualmente valutate le disposizioni di diritto civile della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati nonché la necessità di intervento e adeguamento, in particolare nel quadro dei matrimoni di minorenni. Il pertinente rapporto dovrebbe essere disponibile all'inizio del 2020. Alla luce di questi sforzi e dei lavori in corso al di fuori del diritto penale, il Consiglio federale respinge la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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