Produzione di energia elettrica senza emissioni di CO2. Le aziende agricole possono sostituire le centrali nucleari Mühleberg, Beznau I e Beznau II
19.4264 · Mozione · 2019-09-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento una modifica della legge sull'energia (LEne) che attui le seguenti richieste:
1. La rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 25 della LEne può essere concessa anche agli impianti fotovoltaici integrati a tetti e facciate di edifici commerciali, agricoli e abitativi con una potenza tra 30 e 200 chilowatt. Gli impianti fotovoltaici possono anche superare la potenza di 200 chilowatt se, dal punto di vista della tecnica delle costruzioni, è possibile installare impianti sull'intera superficie dei tetti e, se necessario, delle facciate. Il fattore decisivo è la configurazione architettonica e l'integrazione degli impianti solari quale parte integrante dell'edificio.
2. Con contributi di incitamento non superiori al 30 per cento degli investimenti nelle costruzioni rilevanti dal punto di vista energetico vengono promossi in particolare impianti su edifici agricoli, commerciali e abitativi. Se necessario, un rafforzamento dell'allacciamento alla rete viene operato dalle aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) competenti nella regione; gli eventuali oneri supplementari che ne derivano vengono rimborsati mediante il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (SRI).
3. Per garantire rapidamente un approvvigionamento elettrico senza emissioni di CO2 ogni anno viene promossa la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati in modo professionale con una potenza media di 200 chilowatt nel 10 per cento circa delle aziende agricole svizzere. Nelle zone agricole e nelle zone edificabili, gli impianti solari accuratamente integrati che soddisfano i requisiti devono essere di regola autorizzati entro quattro mesi.
4. Il Consiglio federale disciplina ulteriori disposizioni di dettaglio ed eventuali eccezioni per i casi di rigore, nonché una riduzione proporzionale degli incentivi del 30 per cento per gli impianti che adempiono solo parzialmente i requisiti estetici o tecnici.
Begründung
Sfruttando i circa quattro quinti degli attuali 43 200 tetti agricoli inutilizzati, siti in circa 2300 Comuni, sarà possibile sostituire, tra circa dieci anni, i necessari 8,7 terawattora per anno prodotti complessivamente dalle tre centrali nucleari Mühleberg, Beznau I e Beznau II. Se solo un quarto, ovvero 0,6 centesimi per chilowattora, dei 2,3 centesimi per chilowattora concessi nell'ambito del SRI venisse investito in impianti situati in aziende agricole in gran parte già dotate degli allacciamenti necessari, a parità di investimento energetico, si produrrebbe circa otto volte più elettricità senza emissioni di CO2 rispetto alle piccole centrali idroelettriche, e le aziende agricole potrebbero garantire gli 8,7 terawattora per anno al costo più basso. Di conseguenza, le condizioni quadro giuridiche devono essere strutturate in modo da permettere la rapida attuazione di questi obiettivi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sostiene ampiamente le richieste dell'autore della mozione e, dato il notevole potenziale, vuole intensificare la futura promozione del fotovoltaico nel settore agricolo. Nell'ambito di una prevista revisione della legge sull'energia, per le rimunerazioni uniche destinate agli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sarà introdotto un sistema di aste, di cui potrebbero beneficiare in particolare anche gli impianti del settore agricolo. In questo modo e nel quadro del Programma Edifici i punti menzionati nella mozione sono già ampiamente trattati.
Già oggi una retribuzione unica viene versata per tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra 2 chilowatt e 50 Megawatt (art. 36 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn; RS 730.03), indipendentemente dal tipo di edificio. Gli impianti integrati nell'involucro degli edifici con una potenza massima di 100 chilowatt, ovvero impianti solitamente realizzati negli edifici abitativi, beneficiano di contributi più elevati. Il Consiglio federale ritiene importante sostenere gli sforzi volti a migliorare l'estetica, in particolare degli edifici abitativi, con l'obiettivo di aumentare il consenso della popolazione nei confronti dell'energia solare.
Dal 2010 il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni promuove il risanamento energetico degli edifici, gli investimenti nelle energie rinnovabili, il recupero del calore residuo e l'ottimizzazione della tecnica delle costruzioni. Il Programma Edifici è disciplinato dalla legge sul CO2 (RS 641.71) la quale stabilisce che un terzo della tassa sul CO2 sui combustibili venga destinato al finanziamento del suddetto Programma. Dal 2018 è previsto che per il Programma Edifici e per la promozione della geotermia si possano utilizzare al massimo 450 milioni di franchi all'anno. I mezzi per il Programma Edifici sono stanziati ai Cantoni sotto forma di aiuti finanziari globali, a condizione che esista un programma di incentivazione cantonale nel settore degli involucri degli edifici basato sul modello di incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015). Con le misure "M-16: costruzione di un nuovo edificio/costruzione di un nuovo edificio sostitutivo Minergie-P" e "M-12: risanamento totale con certificato Minergie", i Cantoni possono già oggi fornire incentivi sufficienti per la costruzione di edifici abitativi, agricoli e commerciali efficienti dal punto di vista energetico. Secondo l'HFM, il contributo può ammontare al massimo al 50 per cento degli investimenti. Inoltre va sottolineato che, nel quadro del dibattito sulla revisione della legge sul CO2 durante la sessione autunnale 2019, il Consiglio degli Stati aveva deciso di rinunciare a fissare una limitazione temporale per il Programma Edifici e di aumentare i contributi ai Cantoni. Questi ultimi dovranno inoltre poter accordare per i nuovi edifici sostitutivi e per i risanamenti energetici completi degli edifici un bonus sull'indice di sfruttamento pari a un massimo del 30 per cento.
L'articolo 18a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) definisce gli impianti solari soggetti ad autorizzazione e quelli che devono essere unicamente annunciati all'autorità competente. La competenza per la determinazione delle diverse zone spetta tuttavia ai Cantoni o ai Comuni.
La rimunerazione unica non è legata a tali esigenze e i contributi corrisposti non dipendono dal tipo di edificio o dalla zona in cui si trova. Stando al Consiglio federale un adeguamento della rimunerazione unica in tal senso non sarebbe giustificato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.