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19.4282 · Mozione · 2019-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali al fine di permettere, in caso di decisione d'asilo negativa, di portare a termine la formazione professionale di base anche se l'interessato non ha frequentato ininterrottamente la scuola dell'obbligo in Svizzera per cinque anni. In particolare nei casi in cui la riammissione nel Paese d'origine non è possibile devono essere sufficienti la domanda del datore di lavoro, il rispetto delle condizioni salariali e lavorative secondo l'articolo 22 LStrI nonché l'adempimento dei criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a capoverso 1 LStrI.

Begründung

Attualmente, in caso di decisione d'asilo negativa gli apprendisti sono costretti a interrompere il pretirocinio o il tirocinio. Spesso si tratta di persone da anni in procedura d'asilo e la cui riammissione nel Paese d'origine non è possibile. Invece di lavorare e di cavarsela da sole, queste persone sono obbligate a vivere del soccorso d'emergenza. Ciò non ha senso né per gli apprendisti, né per le imprese che li impiegano né tantomeno per lo Stato.

È vero che sono possibili eccezioni (cfr. art. 14 LAsi o art. 30a OASA). Tuttavia, tali deroghe sono da un lato raramente utilizzate dai Cantoni (in cui occorre intervenire) e, dall'altro, le condizioni previste a livello federale sono troppo restrittive, in particolare quella secondo cui l'interessato deve aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni ininterrotti. Proprio nei casi in cui la riammissione nel Paese d'origine è impossibile non ha senso obbligare la persona a interrompere il tirocinio perché ha frequentato la scuola nel nostro Paese soltanto per due o tre anni. Anzi: in tal modo puniamo proprio coloro che si sono ben integrati.

Urge pertanto rendere più flessibile la legge federale. Ovviamente occorre impedire eventuali abusi di questa normativa. La disposizione che prevede, quali condizioni, una domanda del datore di lavoro, il rispetto delle condizioni salariali e lavorative secondo l'articolo 22 LStrI nonché il rispetto dei criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a capoverso 1 LStrI deve pertanto essere mantenuta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Una politica credibile e coerente in materia d'asilo presuppone che i richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta in una procedura corretta e rispettosa dei principi dello Stato di diritto lascino effettivamente la Svizzera. Questo vale anche se durante la procedura d'asilo è stata iniziata una formazione professionale di base in Svizzera (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Vogler 19.3140, Conclusione della formazione di richiedenti l'asilo respinti in Svizzera). Sono tenute a partire le persone per cui l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Se queste condizioni sono adempiute, gli interessati possono in ogni momento ritornare, anche volontariamente, nel loro Paese d'origine o di provenienza. Se le condizioni non sono soddisfatte, è disposta un'ammissione provvisoria che consente di effettuare una formazione professionale di base in Svizzera.

Come indicato nella mozione, in gravi casi di rigore personale si può inoltre autorizzare persone senza statuto di soggiorno regolare a seguire una formazione professionale di base (art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo LAsi; RS 142.31 in combinato disposto con l'art. 30a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA; RS 142.01). Ciò vale anche per le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato e quindi tenute a lasciare la Svizzera. Il rilascio di un pertinente permesso di dimora presuppone che l'interessato abbia frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni. Per il rilascio di un permesso per casi di rigore la legge sull'asilo fissa come condizione, tra l'altro, un soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni (art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi). Per poter rilasciare dopo un soggiorno inferiore a cinque anni un'autorizzazione che consenta all'interessato di portare a termine una formazione professionale di base occorrerebbe quindi modificare la LAsi. Una riduzione di questo termine comporterebbe tuttavia conseguenze di ampia portata, in quanto sarebbe applicabile a tutti i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta.

La velocizzazione delle procedure d'asilo, in vigore dal 1° marzo 2019, mira a concludere il più rapidamente possibile le procedure d'asilo in Svizzera. Intende pure evitare situazioni insoddisfacenti quali un'interruzione precoce del tirocinio. Nel contempo, le procedure d'asilo celeri permettono di avviare il più rapidamente possibile la promozione dell'integrazione delle persone che ottengono asilo in Svizzera o sono ammesse provvisoriamente. Nel singolo caso si può inoltre prorogare in maniera adeguata il termine di partenza impartito a richiedenti oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato se lo impongono circostanze particolari (art. 45 LAsi). Può essere il caso, ad esempio, se una persona con decisione di allontanamento passata in giudicato sta per concludere una formazione e può terminarla entro la partenza definitiva, purché sia evidente che continua effettivamente a preparare la partenza dalla Svizzera. Conformemente alla prassi attuale è possibile una proroga di sei mesi al massimo.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.