19.4316 · Mozione · 2019-09-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di ancorare a livello di legge federale la deroga dallo scambio automatico di informazioni a fini fiscali per fondazioni e associazioni di utilità pubblica, apportando maggiore certezza del diritto alla prassi odierna.
Begründung
In Svizzera esistono al momento circa 13 000 fondazioni di utilità pubblica e un cospicuo numero di associazioni di questo tipo. Secondo quanto previsto dalle norme relative allo scambio automatico di informazioni, esse possono essere qualificate come istituto finanziario se il loro reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie. Inoltre il patrimonio deve essere gestito da professionisti e deve sussistere un rapporto con l'estero. Questi criteri interessano specialmente, ma non soltanto, numerose fondazioni donatrici tra le circa 7500 esistenti. Se tali fondazioni di utilità pubblica vengono qualificate come istituto finanziario, devono sottostare allo scambio automatico di informazioni.
Tuttavia, sulla base di un'interpretazione delle norme relative allo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale prevede oggi a livello di ordinanza una deroga per le fondazioni e associazioni di utilità pubblica, le quali non devono sottostare a tale scambio. La presente mozione intende assicurare la prosecuzione di questa via pragmatica. Tuttavia, affinché si possa procedere in questo senso garantendo la certezza del diritto, è necessario ancorare la deroga a livello di legge federale. Fondazioni e associazioni di utilità pubblica, come dice il nome stesso, operano nell'interesse e per il bene della collettività. Esse sottostanno inoltre alla vigilanza delle autorità fiscali e - nel caso delle fondazioni - anche delle autorità di vigilanza. Tali fondazioni ricoprono una grande importanza per la società civile, gli scopi sociali e umanitari, l'istruzione, la scienza, la cultura eccetera, un ruolo che va riconosciuto e incentivato.
Conformemente allo standard globale, le organizzazioni particolarmente adatte a essere utilizzate come strumenti per la sottrazione d'imposta devono sottostare allo scambio automatico di informazioni. Secondo una valutazione del Consiglio federale, le fondazioni e le associazioni di utilità pubblica svizzere non presentano rischi (elevati) di essere utilizzate a fini di sottrazione d'imposta. Questa valutazione è conforme agli standard della normativa statunitense FATCA ed è condivisa dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) facente capo all'OCSE.
È dunque una questione di correttezza creare certezza del diritto per fondazioni e associazioni di utilità pubblica e ancorare a livello di legge la deroga a loro concessa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) vi sono determinate categorie di istituti finanziari escluse dal suo campo di applicazione e una clausola di salvaguardia. Quest'ultima autorizza gli Stati a escludere dal campo di applicazione, sul piano nazionale, anche altri enti, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e che abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle delle categorie descritte nello standard. L'articolo 3 della legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1) specifica le categorie di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione elencate nello standard globale. La delega di competenze di cui all'articolo 3 capoverso 11 LSAI autorizza inoltre il Consiglio federale a designare a livello di ordinanza gli istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione in base alla clausola di salvaguardia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Questa norma di delega permette, tramite un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i nuovi istituti finanziari che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili a quelli delle categorie descritte nello standard e in tal modo di garantire parità di condizioni con le piazze finanziarie concorrenti.
L'ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn; RS 653.11) elenca diversi istituti finanziari, che sulla base di questa norma di delega del Consiglio federale sono stati esonerati dagli obblighi dello scambio automatico, tra cui diverse fondazioni e associazioni costituite e organizzate in Svizzera. Queste disposizioni derogatorie sono uno dei punti centrali dell'attuazione dello standard globale, motivo per cui le cerchie interessate da possibili modifiche in questo contesto sono particolarmente toccate e per questo devono essere coinvolte per tempo negli eventuali processi. Al riguardo, la legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061) prevede esplicitamente l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione per ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d LCo). Ciò è stato fatto nel quadro della prevista revisione delle basi giuridiche svizzere per lo scambio automatico di informazioni (LSAI e OSAIn) e le questioni formulate sono state prese in considerazione nella successiva procedura. In particolare si mira a mantenere l'applicabilità delle disposizioni derogatorie alle suddette fondazioni e associazioni. Inoltre, conformemente all'articolo 151 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10) le commissioni competenti possono esigere che sia loro sottoposto per parere il disegno di un'importante ordinanza del Consiglio federale. Questa procedura garantisce la certezza del diritto per le cerchie interessate. Per questo motivo, il Consiglio federale non ritiene necessario ancorare a livello di legge le disposizioni derogatorie per le summenzionate fondazioni e associazioni, mentre le altre deroghe sono fissate a livello di ordinanza conformemente alla sistematica di cui sopra.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.