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19.4322 · Interpellanza · 2019-09-27

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

La legge federale sulle attività informative (LAIn) contiene principi chiari relativi all'acquisizione di informazioni da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Nella fattispecie il SIC non può acquisire e trattare informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera. L'attività di parlamentare è di per sé un'attività politica. Brevi estratti mostrano che il SIC viene informato degli incontri a Palazzo federale.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. In che maniera e in che misura il SIC utilizza fonti umane secondo l'articolo 15 LAIn che lo informano di incontri e sedute nel Palazzo del Parlamento?

2. Sulla base di quali criteri il SIC raccoglie e registra articoli pubblicati dai media sui parlamentari e li archivia nei suoi file di dati e nei suoi sistemi d'informazione?

3. Il primo giorno di ogni sessione autunnale il Consiglio federale è disposto a far pervenire d'ufficio a ogni membro del Parlamento un estratto sulle registrazioni che lo concernono affinché sia mantenuta la trasparenza?

4.Il SIC si avvale dell'articolo 45 capoversi 3 e 4 LAIn?

5.Dall'entrata in vigore il SIC ha adeguato la durata di conservazione di diverse informazioni, abbreviandola o prolungandola?

6.Come si è evoluta a livello quantitativo e qualitativo l'offerta di dati e documenti da parte del SIC all'Archivio federale secondo l'articolo 68 LAIn dall'entrata in vigore?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), l'impiego di fonti umane per l'acquisizione di informazioni serve a individuare e sventare minacce derivanti da terrorismo, spionaggio, proliferazione, attacchi alle infrastrutture critiche ed estremismo violento, nonché alla valutazione di fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero. Questo mandato legale esclude chiaramente il ricorso a fonti umane nel caso di incontri e sedute nel Palazzo del Parlamento. Non si impiegano mai fonti umane per acquisire informazioni su tali eventi. La Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG) controlla ogni anno le operazioni di intelligence e l'impiego di fonti umane sulla base di un rapporto dettagliato del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

2. Il SIC non raccoglie articoli pubblicati dai media sui parlamentari né li archivia nei suoi sistemi d'informazione. Tuttavia, per adempiere al suo mandato legale, ha la competenza di raccogliere articoli pubblicati dai media che rientrano nel settore di compiti del SIC ai fini della valutazione globale della situazione. Se vi è un nesso con uno dei suoi compiti, il SIC può dunque archiviare nei suoi sistemi d'informazione gli articoli pubblicati dai media, anche quando in essi sono menzionati i nomi di parlamentari. Solo quando tali articoli sono registrati con riferimento a una persona, il SIC ha l'obbligo di procedere ad anonimizzazioni. Nella pratica ciò è tuttavia molto raro.

3. I parlamentari, come tutte le persone fisiche e giuridiche, possono presentare in qualsiasi momento una domanda di informazioni al SIC o a un'altra autorità amministrativa. La domanda di informazioni è un diritto prettamente personale che può essere esercitato solo dalla persona interessata. Il Consiglio federale non può attribuirsi tale diritto.

4. Il SIC applica rigorosamente l'articolo 45 capoversi 3 e 4 della LAIn, come del resto applica rigorosamente l'intera legge, e informa ogni sei mesi la DelCG dei controlli delle registrazioni, delle verifiche periodiche e delle cancellazioni effettuati.

5. Quale misura interna, il direttore del SIC ha fatto ridurre da 15 a 2 anni la durata massima prevista a livello di ordinanza per la conservazione di comunicati stampa e analisi della stampa registrati in maniera non strutturata nel Sistema di analisi integrale del SIC (IASA SIC).

6. La LAIn prevede che il SIC offra all'Archivio federale svizzero (AFS), per l'archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. Di conseguenza, nella primavera del 2018 il SIC ha trasmesso all'AFS una prima offerta di archiviazione che comprendeva i documenti analogici e digitali delle organizzazioni che l'hanno preceduto. La valutazione del valore archivistico di tali documenti da parte del SIC e dell'AFS rientra in un processo permanente. Nella primavera del 2019 il SIC ha inoltre informato compiutamente la DelCG sulle sue attività nell'ambito dell'archiviazione di documenti di servizi esteri.

Risposta del Consiglio federale.