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19.4339 · Mozione · 2019-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proteggere le infrastrutture sensibili, in particolare gli aerodromi nazionali, nell'ambito dell'adeguamento autonomo dei regolamenti UE sui droni. Sostanzialmente, occorre vietare il volo con droni all'interno del perimetro di un aerodromo e nelle sue vicinanze, indipendentemente dal peso dell'aeromobile in questione. Il volo con droni è concesso solo previa autorizzazione dei servizi competenti. Nel caso ideale, nel quadro dell'U-Space, occorre anche introdurre un adeguamento basato sui rischi dell'obbligo di autorizzazione per i droni nelle zone di controllo degli aerodromi.

Begründung

L'esercizio non coordinato di droni nei pressi degli aerodromi può essere un pericolo in particolare per le rotte di atterraggio e di decollo. Inoltre i droni possono essere un ausilio per attività illegali o persino terroristiche, come ad esempio per il trasporto di oggetti pericolosi in zone note sottoposte a un controllo di sicurezza. I regolamenti UE più recenti (UE 2019/945 e 2019/947), che nel 2020 verranno ripresi anche dalla Svizzera, pur creando una base uniforme per le future normative nazionali sui droni, lasciano tuttavia agli Stati il compito di disciplinare importanti questioni di regolamentazione, come ad esempio la protezione di zone particolarmente sensibili (art. 15 [EU] 2019/947). Con la mera ripresa delle norme UE non è però possibile garantire una sufficiente protezione degli aeroporti. In tale contesto, il Consiglio federale è chiamato ad assicurare l'emanazione di ulteriori norme o restrizioni volte a proteggere le infrastrutture critiche. Concretamente, con un adeguamento o una sostituzione dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni sulle categorie speciali di aeromobili, occorre garantire che all'interno del perimetro di un aerodromo e nelle sue vicinanze sia possibile impiegare i droni solo previa autorizzazione degli organi competenti, indipendentemente dal peso dell'aeromobile; prevedendo per le infrazioni pene con un effetto preventivo sufficiente. Una tale norma, chiara e semplice da comunicare, aiuta anche a eliminare le attuali insicurezze concernenti il peso nonché le difficoltà riscontrate nell'attuazione delle disposizioni vigenti, garantendo così la certezza del diritto. Anche gli sforzi compiuti nell'ambito dell'U-Space devono essere sostenuti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 22 agosto 2019 il Comitato misto Svizzera-UE per il trasporto aereo ha deciso, tra l'altro, il recepimento del nuovo regolamento quadro in materia di sicurezza aerea, che riguarda anche i droni. I regolamenti europei (UE) 2019/945 e (UE) 2019/947, entrati in vigore il 1° luglio 2019, hanno lo scopo di stabilire condizioni unitarie a livello europee per garantire la sicurezza delle operazioni con droni, senza peraltro limitarne inutilmente l'impiego. Anche se non è membro dell'UE, la Svizzera ha potuto partecipare attivamente ai lavori preparatori. L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 dà facoltà agli Stati membri di definire, in particolare per motivi di sicurezza, delle cosiddette zone geografiche in cui l'esercizio dei droni è possibile solo a particolari condizioni e per determinate classi di droni, oppure nelle quali il loro esercizio è del tutto vietato.

Già ora la legislazione svizzera contiene una disposizione analoga per la protezione delle zone intorno agli aeroporti e agli aerodromi. L'articolo 17 capoverso 2 lettere a, b in combinato disposto con l'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941) afferma che è proibito utilizzare droni il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 chilogrammi ad una distanza inferiore a 5 chilometri dalle piste di un aerodromo civile o militare o in una zona di controllo ad un'altezza superiore a 150 metri sopra il suolo, a meno che non si disponga di un'autorizzazione dell'organo di controllo del traffico aereo o della direzione dell'aerodromo. Inoltre, in virtù dell'articolo 19 OACS, per ridurre i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, anche i Cantoni possono emanare prescrizioni aventi lo scopo di proteggere altre infrastrutture sensibili o zone degne di particolare tutela.

Il Consiglio federale riconosce la necessità di proteggere tali infrastrutture e mira a una regolamentazione uniforme in tutta la Svizzera. Nell'ambito del previsto recepimento del nuovo regolamento UE, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), insieme ai principali interlocutori, sta esaminando se e in che misura sia necessario procedere a un adeguamento delle disposizioni esistenti nell'OACS. Sono necessari ulteriori chiarimenti in merito alla definizione delle zone geografiche e alla loro pubblicazione, prevista dal regolamento europeo. Tuttavia, d'intesa con l'Ufficio federale della protezione della popolazione, che gestisce l'inventario nazionale delle infrastrutture sensibili, alcune di queste infrastrutture non andrebbero rese pubbliche, motivo per cui non dovrebbero essere definite come zone geografiche. Sono attualmente in corso chiarimenti sull'esatta attuazione del regolamento UE. In questa fase, sarebbe prematuro accogliere la mozione perché non sarebbe possibile rispettarne in modo preciso il testo. Per esempio non è chiaro se le zone geografiche intorno agli aeroporti debbano attenersi ai relativi perimetri, oppure se le restrizioni debbano essere applicate indipendentemente dal peso.

Del resto, gli sforzi per l'introduzione dell'U-Space svizzero vanno nella stessa direzione. Lo scopo di questo progetto è di fornire vari servizi per integrare i droni nello spazio aereo utilizzato da velivoli con equipaggio e rendere più sicure le operazioni dei droni. Uno di questi servizi è la fornitura delle informazioni relative ai luoghi in cui i droni possono essere utilizzati o in cui il loro impiego è vietato. Un altro punto che tiene conto della rapida evoluzione dell'industria dei droni è il rilascio di autorizzazioni automatiche. A tal fine, vengono create delle mappe speciali (le cosiddette UAS Facility Maps), con le quali vengono definite determinate quote massime di volo per le aree intorno agli aerodromi. Nell'elaborazione di queste mappe, l'UFAC collabora strettamente con i servizi di navigazione aerea Skyguide; ciò garantisce che le esigenze degli aeroporti in materia di sicurezza siano tenute in considerazione fin dall'inizio. Anche in questo caso, gli sviluppi sono ancora in atto. Inoltre, i droni saranno presto rintracciabili mediante identificazione a distanza e i loro operatori potranno quindi essere perseguiti in caso di comportamenti illeciti. Questo sarà molto probabilmente un mezzo efficace per aumentare la sicurezza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.