19.434 · Iniziativa parlamentare · 2019-05-07
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La legge del 26 giugno 1998 sull'asilo è modificata come segue:
Art. 3 Definizione del termine "rifugiato"
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Cpv. 4 (nuovo)
Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte a motivo del mutamento delle loro basi vitali naturali o delle conseguenze del cambiamento climatico. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
Cpv. 5 (Ex cpv. 4)
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La legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria
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Cpv. 4
L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si ritiene che l'esecuzione sia ragionevolmente esigibile in particolare se si è in presenza di pregiudizi dovuti esclusivamente al mutamento delle basi vitali naturali o alle conseguenze del cambiamento climatico.
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Begründung
La formulazione del nuovo articolo 3 capoverso 4 LAsi segue quella del vigente capoverso 3 che esclude il rifiuto di prestare servizio militare e la diserzione dai motivi che danno diritto allo statuto di rifugiato. I cosiddetti migranti ambientali o climatici non sono oggi riconosciuti come rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e non godono quindi della protezione assicurata dalla Convenzione. Anche il Protocollo del 1967 sullo statuto dei rifugiati ha seguito tale interpretazione, che si ritrova pure nelle principali direttive in materia di rifugiati dell'Unione europea, nonostante queste ultime siano meno restrittive della Convenzione di Ginevra.
Recentemente però l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto le catastrofi naturali come motivo di movimenti migratori. Anche il Patto dell'ONU del 2018 sulla migrazione (Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare) ha sviluppato una Agenda per la protezione delle persone che migrano in seguito a catastrofi naturali o a mutamenti delle condizioni climatiche, e menziona più volte il cambiamento climatico come regolare motivo di migrazione.
Considerata l'agenda politica perseguita sinora dalle cerchie ecologiste e di sinistra e viste le loro relative dichiarazioni, vi è da temere che queste cerchie abusino del cambiamento climatico e della discussione attuale sul clima per estendere in maniera irresponsabile la definizione di rifugiato. Una simile deriva, dalle conseguenze imprevedibili per la Svizzera e i suoi cittadini, può essere evitata adottando le modifiche della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri e lavoro integrazione qui proposte.