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Dublino IV. La libera scelta di fatto del luogo di domicilio per i richiedenti l'asilo mette in pericolo l'integrazione

19.4353 · Interpellanza · 2019-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A novembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato il regolamento Dublino IV all'attenzione del Consiglio dei ministri UE. La revisione dell'accordo di Dublino è la conseguenza dei forti flussi migratori del 2015. Da quando il principio secondo cui il primo Paese in cui giunge il richiedente è responsabile della procedura d'asilo è divenuto inapplicabile il regolamento Dublino III è obsoleto.

Con l'introduzione di Dublino IV i richiedenti l'asilo avranno il diritto di recarsi nel Paese in cui soggiornano già familiari o parenti. Queste nozioni sono interpretate in maniera molto generosa, tenendo conto delle usanze nei Paesi d'origine. La competenza per la procedura d'asilo spetterà al Paese in cui vivono i parenti del richiedente. Inoltre, le famiglie potranno anche presentare una domanda collettiva, senza esame individuale.

Quale Stato associato all'accordo di Dublino, la Svizzera è obbligata a recepirne i futuri sviluppi.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Dispone di informazioni relative allo scadenzario per le discussioni del regolamento Dublino IV da parte del Consiglio dei ministri?

2. La Svizzera si è già espressa in merito al regolamento e, in caso affermativo, qual è la sua posizione?

3. Non ritiene anche il Consiglio federale che il recepimento del nuovo regolamento comporterebbe una concentrazione problematica di persone provenienti dai medesimi Paesi d'origine, ostacolandone in tal modo l'integrazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha pubblicato alcune proposte di revisione dei regolamenti Dublino III ed Eurodac, tra cui una volta a definire un meccanismo correttivo per compensare la pressione eccessiva cui sono sottoposti alcuni Stati Dublino. Questa proposta ha suscitato reazioni alquanto controverse tra gli Stati Dublino, cosicché le discussioni a livello di esperti sono sospese dall'autunno 2016 e ad oggi non si è trovato un accordo in materia. Inoltre, al momento non è chiaro se la Commissione europea appena eletta proseguirà i lavori di revisione finora svolti o se presenterà nuove proposte legislative. Non esiste pertanto uno scadenzario in vista dell'esame della versione riveduta del regolamento Dublino IV. Fintanto che non sarà adottata una revisione sarà applicato l'attuale regolamento Dublino III.

2. Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino, la Svizzera, quale Paese associato, partecipa allo sviluppo dell'acquis di Dublino in seno al comitato misto, nel quadro di un continuo processo di informazione e consultazione. In questa sede e in altre riunioni organizzate a livello europeo, il nostro Paese si è espresso a intervalli regolari in merito alle proposte di revisione del regolamento Dublino III.

Nei suoi pareri, il Consiglio federale si è finora dichiarato favorevole a una revisione del regolamento Dublino, e in particolare a una ripartizione delle responsabilità nell'esecuzione delle procedure d'asilo. Oltre ad armonizzare gli standard materiali nel settore dell'asilo (p. es. nell'ambito dell'alloggio), questo approccio sarebbe il più idoneo a garantire una ripartizione equilibrata delle persone in cerca di protezione tra gli Stati Dublino, il rispetto dei diritti di queste persone e la prevenzione della migrazione secondaria all'interno dell'Europa.

Il Consiglio federale ha chiaramente espresso scetticismo nei confronti dell'estensione della nozione di famiglia proposta dalla Commissione europea, in quanto comporterebbe una regolamentazione più ampia del ricongiungimento famigliare dei richiedenti l'asilo e conseguentemente onerosi accertamenti. In linea di massima, più il grado di parentela è lontano più complessa è la verifica dell'esistenza di un legame famigliare. Altri Stati Dublino hanno formulato riserve analoghe. Il Consiglio federale non condivide però la valutazione dell'autore dell'interpellanza secondo cui una nozione modificata di famiglia, se approvata dalla maggioranza, si tradurrebbe in una libera scelta di fatto del domicilio per i richiedenti l'asilo, in quanto continuerebbe a essere effettuato un esame individuale.

3. Il regolamento Dublino III prevede già che le autorità responsabili delle procedure Dublino esaminino se un richiedente l'asilo ha famigliari o parenti che soggiornano in uno Stato Dublino e quindi se è possibile un ricongiungimento famigliare in questo Paese. È pertanto conforme al principio di diritto internazionale che prevede la tutela dell'unità della famiglia. Secondo il Consiglio federale non sussiste alcun nesso di causalità diretta tra la presenza di persone provenienti dal medesimo Paese d'origine e il loro grado d'integrazione.

Risposta del Consiglio federale.

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