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In Svizzera il clorotalonil è stato omologato in maniera meno restrittiva rispetto alla Germania e all'Austria?

19.4359 · Interpellanza · 2019-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Ad aprile 2019 nell'UE è stata revocata l'omologazione del clorotalonil come principio attivo nei pesticidi. Anche in Austria e in Germania erano omologati prodotti contenenti questo principio attivo, a quanto pare praticamente utilizzato soltanto per la coltivazione di cereali. In Svizzera sono omologati prodotti contenenti clorotalonil per una serie di applicazioni in campicoltura, orticoltura, viticoltura e nella coltivazione di piante ornamentali e ciò nonostante grandi preoccupazioni nei confronti del loro effetto pericoloso per la salute. Secondo le informazioni, l'omologazione è in fase di riesame nel rispettivo elenco da dicembre 2018.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande in merito al caso del clorotalonil:

1. Nelle regioni campicole in Germania e in Austria nelle acque sotterranee sono riscontrati valori di metaboliti di clorotalonil comparabili a quelli dell'Altopiano svizzero?

2. In Germania e in Austria il clorotalonil è stato omologato in maniera più restrittiva rispetto alla Svizzera? In caso affermativo, da quando e perché?

3. In Svizzera dall'11 dicembre 2018 il clorotalonil è in fase di riesame. Da un confronto con le tempistiche delle procedure di riesame del fungicida penconazole, dell'insetticida tebufenozide e dell'erbicida triflusulfuron-metile, avviate rispettivamente nel novembre 2014, nell'agosto 2015 e nell'ottobre 2015, questa fase potrebbe durare anni. Perché ci sono tempistiche così lunghe e quanto durerà il riesame nel caso del clorotalonil?

4. L'UE ha esortato i suoi membri a vietare quanto prima il clorotalonil e a fissare termini di utilizzo più brevi possibili. Secondo il quotidiano "Le Matin", Sygenta ha informato i suoi clienti che anche le autorità svizzere prossimamente decideranno e stabiliranno se concedere, "come di consueto", termini per la vendita di un anno e di utilizzo di due anni. La definizione di questi termini sottostà al "diritto consuetudinario"?

5. In caso negativo, dove sono definite le condizioni quadro legali, in cosa consistono esattamente e quale margine di manovra esiste per la loro applicazione?

6. Perché sono ammessi tali termini di utilizzo se si tratta di sostanze pericolose per la salute non più omologate o la cui omologazione è scaduta?

7. Anche per i termini di utilizzo si decide "nell'interesse dell'agricoltura", come ha affermato il Consiglio federale nella sua risposta alla mia interpellanza 19.3261, invece che nell'interesse delle persone e dell'ambiente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Stando al rapporto del gruppo di lavoro tedesco Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA sullo stato delle acque sotterranee (prodotti fitosanitari - periodo oggetto del rapporto 2013-2016), il metabolita clorotalonil-acido solfonico (M12), che all'epoca il ministero tedesco dell'ambiente aveva classificato come non rilevante, è stato riscontrato nel 4,7 per cento delle stazioni di misurazione considerate in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro e nello 0,2 per cento dei casi in concentrazioni superiori al valore indicativo per la salute fissato a livello nazionale (il cosiddetto GOW) di 3 microgrammi per litro. Il programma di monitoraggio del ministero austriaco dell'ambiente (2011) non contemplava l'analisi del clorotalonil-acido solfonico (M12). Per il metabolita analizzato clorotalonil-4-Hydroxy, nelle stazioni di misurazione delle acque sotterranee considerate non sono state riscontrate concentrazioni superiori al limite di quantificazione. Secondo l'attuale campagna di misurazione dei chimici cantonali svizzeri (2019) concernente i prodotti fitosanitari e i loro residui nell'acqua potabile, il metabolita clorotalonil-acido solfonico (M12), considerato rilevante in Svizzera, è stato riscontrato in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro nell'acqua potabile nel 3,7 per cento delle stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale.

2. In Svizzera i prodotti contenenti clorotalonil sono stati autorizzati sulla base degli stessi criteri applicati in Germania e in Austria. Per quanto concerne le disposizioni in materia di autorizzazione, l'ordinanza sui prodotti fitosanitari svizzera (OPF; RS 916.161) rimanda direttamente ai rispettivi regolamenti dell'Unione europea applicati negli Stati membri. Attualmente in tutti e tre i Paesi sono in corso procedure in vista del ritiro di questi prodotti.

3. La procedura di riesame mirato dei prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera è stata introdotta già nel 2010. Da allora sono stati riesaminati oltre 800 prodotti di quasi 100 principi attivi. Una procedura di riesame dura in media circa un anno e mezzo. Questa durata relativamente lunga è riconducibile alla temporanea carenza di organico. Conformemente alla giurisprudenza, la legislazione prevede che prima di modificare o revocare un'autorizzazione, il servizio competente informi il titolare e gli conceda la possibilità di presentare osservazioni o informazioni supplementari (art. 29a OPF). Inoltre, in base a una sentenza del Tribunale federale, anche le organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere possono partecipare alla procedura. Questi tipi di procedure richiedono tempo. Nell'ambito della procedura specifica in oggetto, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha comunicato la sua intenzione di revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti clorotalonil. Sono stati forniti dati supplementari e osservazioni, attualmente oggetto di una valutazione da parte dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Entro fine anno dovrebbe essere emessa una decisione in merito.

4.-6. La concessione di termini di vendita e di utilizzo è disciplinata agli articoli 31, 67 e 69 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. In caso di revoca di un'autorizzazione, può essere concesso un termine di al massimo un anno per l'immissione sul mercato delle scorte esistenti. I prodotti fitosanitari possono essere usati per al massimo un anno dopo la scadenza del termine di smaltimento delle scorte. In caso di preoccupazioni immediate riguardo alla salute dell'uomo o dell'ambiente i prodotti fitosanitari in questione vengono ritirati immediatamente dal mercato e il loro utilizzo è vietato tramite una decisione generale pubblicata nel Foglio federale.

7. I prodotti fitosanitari servono a proteggere le colture dalle malattie, dai parassiti e dalle malerbe antagoniste. Sono pertanto autorizzati nell'interesse dell'agricoltura e contribuiscono alla produzione di derrate alimentari di alta qualità in Svizzera. Allo stesso tempo questi prodotti possono avere effetti collaterali sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. La legislazione in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari prevede una ponderazione dei benefici e degli effetti collaterali, in cui è previsto che quest'ultimi non possono rappresentare un rischio inaccettabile per l'uomo e l'ambiente. Come spiegato al punto 4, al momento della concessione di termini di utilizzo si tiene conto della tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente. In caso di preoccupazioni immediate i prodotti fitosanitari sono vietati subito dopo la revoca dell'autorizzazione.

Risposta del Consiglio federale.