19.4363 · Interpellanza · 2019-09-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza del problema dell'origine dei prodotti di panetteria importati?
2. Ha adottato misure per promuovere il consumo di pane di origine svizzera?
3. Ritiene necessario adottare misure (legislazione, etichette, indicazioni di importazione)?
4. Entro quando intende farlo?
Begründung
Il pane importato è spesso prodotto in condizioni di lavoro più che discutibili e con cereali di scarsa qualità trattati con pesticidi non controllati. Il prezzo d'acquisto molto basso e la facilità d'uso (aprire la confezione e terminare la cottura in dieci minuti!) induce molti ristoratori e stazioni di servizio a offrirli ai clienti.
L'importazione di prodotti di panetteria sta quindi aumentando in modo esponenziale. La produzione cerealicola svizzera segna il passo, molte panetterie chiudono e il fenomeno rischia di accentuarsi.
All'interpellanza 17.3606, "Garantire l'origine dei prodotti di panetteria importati", il Consiglio federale ha risposto che la legislazione vigente è sufficiente a garantire la dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria. In teoria, i clienti possono chiedere oralmente al venditore o al ristorante l'origine del prodotto e delle materie prime. Ma nella realtà pochi sono in grado di rispondere.
La legislazione attuale è palesemente insufficiente. È quindi essenziale che i consumatori siano sensibilizzati e meglio informati sul pane che acquistano e consumano.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale è consapevole della maggiore concorrenza dovuta all'aumento delle importazioni e ai cambiamenti strutturali nella produzione di pane e di prodotti di panetteria e dell'importanza di un'indicazione trasparente della provenienza dei prodotti. Nell'ambito della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), la Confederazione sostiene la promozione della vendita di pane svizzero con circa 350 000 franchi l'anno. Non sono state tuttavia adottate misure specifiche supplementari per incoraggiare il consumo di pane di origine svizzera nell'ambito della legislazione sulle derrate alimentari dal momento che già prescrive che il Paese di produzione venga indicato con chiarezza.
Concretamente, tutte le derrate alimentari devono recare la menzione del Paese di produzione (art. 12 cpv. 1 lett. a della legge sulle derrate alimentari LDerr; RS 817.0, art. 36 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso ODerr; RS 817.02 e art. 3 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari OID; RS 817.022.16). Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato questa informazione deve avvenire per scritto od oralmente (art. 39 cpv. 1 ODerr). È compito delle imprese garantirla.
È considerato Paese di produzione il Paese in cui avviene la trasformazione principale di una derrata alimentare (art. 15 cpv. 1 OID). Nel caso del pane precotto importato, ad esempio, il semplice fatto che la cottura abbia luogo nel nostro Paese non basta per poterlo dichiarare come prodotto in Svizzera.
Oltre al Paese di produzione, il consumatore deve anche conoscere la provenienza degli ingredienti di base di una derrata alimentare se la sua omissione lo potrebbe indurre in errore. È il caso degli ingredienti la cui parte nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento (20 per cento per gli ingredienti di origine animale) se la presentazione del prodotto induce a pensare abbiano un'origine diversa.
3./4. Oltre alle misure di promozione della vendita prese nell'ambito della LAgr, il Consiglio federale non intende adottare misure specifiche per incoraggiare il consumo di pane di origine svizzera. Ritiene che i panettieri dispongano attualmente di sufficienti possibilità per valorizzare l'origine svizzera dei loro prodotti. In effetti, le panetterie artigianali e i ristoranti possono promuovere e valorizzare i loro prodotti mediante informazioni facoltative (produzione locale, pane artigianale ecc.) o creare un marchio privato. L'argomento del "made in Switzerland" può essere utilizzato a scopi pubblicitari purché siano rispettate le disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) e, in particolare, dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1).
In conclusione, negli ultimi anni sono state prese decisioni per assicurare una maggiore trasparenza e, dunque, consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa. La legislazione vigente è peraltro il risultato di un compromesso negoziato a lungo dal Parlamento in occasione delle revisioni della LDerr e della LPM ("made in Switzerland"), entrate in vigore nel 2017.
Risposta del Consiglio federale.