19.4382 · Mozione · 2019-11-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una proposta di modifica della legge sul personale federale con la quale sono sancite esplicitamente la possibilità per le unità amministrative di concludere contratti sul personale a prestito e il relativo carattere sussidiario rispetto a mandati e contratti d'appalto.
Begründung
Si veda il rapporto sintetico della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 12 novembre 2019: Controllo a posteriori concernente i collaboratori esterni dell'Amministrazione federale, n. 4.3.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sul personale (LPers; RS 172.220.1) disciplina il rapporto di lavoro presso la Confederazione, ovvero le relazioni attinenti al diritto del lavoro tra la Confederazione e il suo personale. In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio federale può assoggettare al Codice delle obbligazioni determinate categorie di personale, in particolare il personale ausiliario e i praticanti. Queste disposizioni, come anche il senso e lo scopo delle altre disposizioni della LPers, consentono di concludere che la LPers disciplina soltanto l'impiego del personale della Confederazione tramite contratti di lavoro. In virtù della loro natura giuridica, le altre forme di occupazione del personale, come ad esempio il contratto di fornitura di personale a prestito, non fanno parte della LPers.
L'articolo 57 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) autorizza il Consiglio federale e i dipartimenti a far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. Dato che il ricorso a persone esterne all'Amministrazione federale è sussidiario, sono essenzialmente le unità amministrative che curano gli affari amministrativi (art. 43 cpv. 1 LOGA).
La LOGA tuttavia non precisa quale sia la forma giuridica da adottare per ricorrere al personale esterno. Nella maggior parte dei casi si tratta di mandati ai sensi dell'articolo 394 del Codice delle obbligazioni. In virtù dell'articolo 57 capoverso 1 LOGA, la Confederazione può anche concludere contratti di fornitura di personale a prestito con persone giuridiche, le quali mettono a disposizione la propria manodopera. La fornitura di questi servizi tramite un contratto di fornitura di personale a prestito rappresenta un'attività amministrativa ausiliaria e non necessita di una base legale esplicita.
Alla luce di queste considerazioni e in particolare a seguito del carattere sussidiario del ricorso a persone o a organizzazioni esterne all'Amministrazione federale, il Consiglio federale ritiene che non sia né necessario né opportuno creare nella LPers esplicite disposizioni che disciplinano il ricorso a persone esterne all'Amministrazione federale.
Le istruzioni del Consiglio federale del 19 agosto 2015 sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell'Amministrazione federale prevedono che, se l'adempimento dei compiti lo richiede, in via eccezionale possono essere conclusi contratti sul personale a prestito (n. 4.3 delle istruzioni), ovvero se all'interno dell'unità amministrativa non vi sono le risorse umane necessarie, se queste risorse non possono essere reclutate per tempo oppure se le conoscenze specialistiche richieste non sono disponibili in seno all'unità amministrativa (n. 5.1.1 delle istruzioni). Una breve valutazione effettuata il 31 luglio 2019 dal Controllo parlamentare dell'Amministrazione concernente i collaboratori esterni in seno all'Amministrazione federale ha mostrato che le prestazioni del personale a prestito rappresentano soltanto il 3,4 per cento del volume delle prestazioni acquistate tra il 2016 e il 2018 (n. 4.2.1 della breve valutazione del CPA, disponibile solo in tedesco e francese). Questo risultato indica che le unità amministrative tengono conto dell'esigenza definita dal Consiglio federale in merito al carattere eccezionale dei contratti di fornitura di personale a prestito. È giunta alla stessa conclusione la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S): nel suo rapporto sintetico del 12 novembre 2019 sulla verifica concernente i collaboratori esterni dell'Amministrazione federale (disponibile solo in tedesco e francese), la CdG-S si dice soddisfatta del fatto che il ricorso al personale a prestito si verifichi soltanto in casi eccezionali (n. 3.3 del rapporto sintetico). Su questa base, il Consiglio federale ritiene che sia obsoleto e giuridicamente inopportuno sancire esplicitamente nella LPers il carattere sussidiario dei contratti di fornitura di personale a prestito rispetto ai mandati e ai contratti d'appalto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.