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19.4401 · Interpellanza · 2019-12-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nella risposta alla domanda 3 della mia interpellanza 19.3012, il Consiglio federale non risponde alla domanda posta. Mi permetto quindi di chiarire ancora una volta la mia domanda nel caso in cui non fosse chiara.

Quando si testa un OGM resistente agli erbicidi, non c'è l'obbligo di trattare la coltura testata con erbicidi, il che è assurdo. La pianta OGM viene analizzata anche se non ha mai ricevuto una goccia di erbicida durante la sua crescita. Se un OGM viene creato per resistere a un erbicida, è ragionevole aspettarsi che durante la sua crescita venga trattato con tale erbicida. Pertanto, perché durante le analisi al richiedente non viene chiesto di testare la pianta nelle reali condizioni d'uso?

Nel rapporto finale delle tavole rotonde sulla valutazione dei rischi degli OGM del 2018, a pagina 10 si indica che la coltura con e senza trattamento deve essere testata anche rispettando il design sperimentale adeguato. Il Consiglio federale intende cambiare le proprie esigenze per la commercializzazione di OGM chiedendo di analizzare anche le colture con trattamento? Il Consiglio federale revocherà le autorizzazioni esistenti?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sull'ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) e l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911) disciplinano l'impiego di organismi geneticamente modificati nell'ambiente. Le prescrizioni vigenti esigono che gli OGM non pregiudichino a breve o a lungo termine la biodiversità e le sue funzioni e che si tenga conto anche del rapporto con altri pericoli e danni ad essi correlati (art. 6 LIG; art. 7 OEDA). Poiché una moratoria vieta la messa in commercio di materiale vegetale per la produzione agricola, orticola e forestale (art. 37a CIG), non può essere emessa alcuna decisione.

Le procedure di autorizzazione applicabili per la messa sul mercato di derrate alimentari e foraggi OGM sono l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) e l'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA; RS 916.307). Per quanto riguarda le derrate alimentari, l'allegato 1 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51) contiene tutte le informazioni che devono essere incluse nel dossier presentato all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per le autorizzazioni. Se del caso, dà già la possibilità alle autorità di esigere che il richiedente effettui un trattamento fitosanitario sulle colture. Inoltre, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non si ritiene necessario rivalutare i prodotti OGM già autorizzati per garantire la sicurezza dei consumatori. Va inoltre fatto notare che dal 2004 i prodotti OGM attualmente autorizzati in Svizzera non vengono più importati, poiché gli attori del mercato vi hanno rinunciato.

L'interpellanza Chevalley affronta la questione della presenza e della sicurezza dei residui di erbicidi. L'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23) prescrive in particolare i limiti massimi ammessi per i prodotti fitosanitari nelle derrate alimentari, siano essi geneticamente modificati o meno. Attraverso revisioni periodiche dell'OAOVA, l'elenco e i limiti massimi dei residui vengono regolarmente valutati e adattati a quelli dei partner dell'Unione europea. L'attuazione e il rispetto dei limiti sono di competenza dei produttori e dei distributori; i controlli sono effettuati dalle autorità cantonali competenti.

Il Consiglio federale ritiene che secondo lo stato attuale delle conoscenze il diritto sulle derrate alimentari, e in particolare le suddette ordinanze, siano sufficienti a garantire la sicurezza dei consumatori.

Risposta del Consiglio federale.