19.4413 · Interpellanza · 2019-12-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 1° novembre 2019 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato il primo rapporto di monitoraggio sull'esecuzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti, in cui si conclude che questa misura è stata complessivamente introdotta con successo. Il rapporto indica inoltre che soltanto l'8,3 per cento delle persone in cerca d'impiego annunciate ha trovato un impiego nel quadro dell'obbligo di annuncio.
1. Come può il Consiglio federale sostenere che un tasso di assunzione dell'8,3 nel quadro dell'obbligo di annuncio sia un successo se non dispone di alcuna cifra come termine di paragone?
2. Non ritiene inoltre che l'elevato tasso di disoccupazione nei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio sia più legato alla forte instabilità tipica dei rami in questione e alle conseguenti fluttuazioni di manodopera e, pertanto, che tale misura non contribuirà a ridurre il tasso di disoccupazione dei lavoratori indigeni?
3. A quanto stima il tasso di lavoratori assunti nel quadro dell'obbligo di annuncio che non sarebbero stati assunti in assenza di tale obbligo?
4. Qual è la ripartizione per nazionalità delle persone assunte in tale ambito?
5. Tra i cittadini stranieri assunti nel quadro dell'obbligo di annuncio, quanti sono frontalieri e quanti sono domiciliati in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la legge esecutiva concernente l'articolo 121a della Costituzione federale sancendo così nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a LStrI). Si tratta di una delle misure intese a sfruttare maggiormente il potenziale della forza lavoro indigena. Adottando diverse modifiche di ordinanza - tra cui quella sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.111) - l'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha attuato le disposizioni di legge.
La mozione 16.4151 del Gruppo PPD incarica il Consiglio federale di monitorare gli effetti concreti dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale sull'immigrazione e, in caso di inefficacia, di sottoporre al Parlamento ulteriori misure in materia di mercato del lavoro o misure correttive. In collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e le autorità cantonali, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha stabilito in un piano di attuazione che questo mandato sarebbe stato suddiviso in due parti, ossia un monitoraggio dell'esecuzione e una valutazione degli effetti. Il monitoraggio dell'esecuzione si prefigge di verificare annualmente che l'obbligo di annuncio venga attuato conformemente alla legge e in maniera efficiente. La valutazione degli effetti è invece volta ad analizzare scientificamente l'impatto dell'obbligo di annunciare i posti vacanti sul mercato del lavoro e sull'immigrazione legata all'occupazione.
Ad 1: Nel primo rapporto di monitoraggio, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conclude che l'obbligo di annuncio è stato complessivamente introdotto con successo. L'attuazione di questo obbligo e le nuove procedure tra i datori di lavoro e il servizio pubblico di collocamento (SPC) si svolgono in maniera efficace e conforme alla legge. L'obbligo di annuncio ha intensificato e migliorato la collaborazione tra i datori di lavoro e il SPC. Il forte incremento dei posti vacanti annunciati, la rapida trasmissione di dossier adeguati e l'accesso riservato per cinque giorni alle informazioni riguardanti i posti annunciati (vantaggio informativo) sembrano aver migliorato le possibilità di trovare un lavoro per le persone in cerca d'impiego iscritte. Questi punti devono tuttavia ancora essere esaminati nel quadro della valutazione degli effetti dell'obbligo di annuncio.
Ad 2: L'elevata stagionalità della domanda di lavoro è un elemento che contribuisce ad aumentare il tasso di disoccupazione in un settore o in una regione (ad es. nelle regioni turistiche). Vi sono tuttavia altri fattori, come le variazioni congiunturali, il tasso di cambio o la struttura delle qualifiche del personale, che influenzano il rischio di disoccupazione in un settore o in una regione. Un'elevata stagionalità non implica automaticamente un elevato tasso di disoccupazione.
Ad 3 e 4: I possibili effetti dell'obbligo di annuncio sul mercato del lavoro verranno esaminati nella valutazione degli effetti. I risultati saranno disponibili al più presto a fine autunno 2020.
Ad 5: Secondo il diritto vigente, i cittadini dell'UE/AELS domiciliati in Svizzera o che soggiornano in Svizzera per cercarvi un lavoro nonché i frontalieri che hanno esercitato la loro ultima occupazione in Svizzera possono iscriversi come persone in cerca d'impiego agli uffici regionali di collocamento (URC) nel nostro Paese e approfittare dei vantaggi dell'obbligo di annuncio.
Nel 2019, le persone in cerca d'impiego registrate all'URC in Svizzera erano circa 182 000 al mese; il 47 per cento era di nazionalità straniera. Di queste, 232 (in media) erano titolari di un permesso per frontalieri. Non esiste una statistica generale sulle persone in cerca d'impiego assunte in virtù dell'obbligo di annuncio.
Risposta del Consiglio federale.