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19.4418 · Postulato · 2019-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'efficacia del nuovo articolo 55a CP e di vagliare la possibilità di modificarlo per permettere una trasmissione automatica dei casi ad autorità d'aiuto alle vittime e di prolungare la durata di sospensione del procedimento o di sopprimere questa possibilità.

Begründung

Dal 2004 è perseguita d'ufficio una serie di reati commessi in ambito domestico, quali le lesioni semplici (art. 123 CP), le vie di fatto (art. 126 CP), le minacce (art. 180 CP).

Nel 2020 entrerà in vigore una modifica dell'articolo 55a CP che si ritiene permetterà di migliorare l'assistenza alle vittime. L'autorità continuerà tuttavia ad avere la possibilità di sospendere il procedimento, su domanda della vittima, se ciò appare idoneo a migliorare la situazione di quest'ultima (art. 55a cpv. 1 nCP). Il procedimento non potrà essere sospeso soltanto se la vittima è il coniuge dell'autore già condannato per determinati reati.

La sospensione del procedimento è limitata a sei mesi. Il procedimento sarà riattivato soltanto su domanda della vittima, ma sarà abbandonato se la situazione di quest'ultima si è stabilizzata (art. 55a cpv. 3 nCP).

Questa revisione è sicuramente un passo nella giusta direzione e va pertanto accolta con favore.

È tuttavia risaputo che per una vittima è difficile assumere il procedimento penale, tanto più che il coniuge esercita spesso un certo controllo su di essa.

Anche se in futuro la sospensione del procedimento non dovesse più essere quasi sistematica, l'applicazione del nuovo articolo 55a CP non comporterà necessariamente una presa in carico penale dell'autore.

L'autore che non è ancora stato condannato potrà sempre sfuggire al procedimento penale, il che non permette una presa in carico precoce delle vittime.

Inoltre, a volte la vittima deve compiere un cammino lungo e complesso prima di riuscire a confrontarsi con l'autore. Essa andrebbe pertanto aiutata e accompagnata.

Il vincolo temporale relativamente breve di sospensione del procedimento può pure scoraggiare in maniera considerevole la vittima ad agire.

Alla luce della gravità del fenomeno e delle cifre allarmanti (18 522 casi di violenza domestica denunciati alle autorità nel 2018), è opportuno valutare gli effetti del nuovo articolo penale dalla sua entrata in vigore ed esaminare le possibilità di miglioramento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 55a del Codice penale (CP; RS 311.0) e 46b del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0) disciplinano la sospensione e l'abbandono del procedimento penale per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia. Queste disposizioni sono state di recente sottoposte a un esame approfondito in adempimento delle mozioni Heim 09.3059 "Arginare la violenza domestica" e Keller-Sutter 12.4025 "Proteggere meglio le vittime di violenza domestica".

Durante questi lavori, il Consiglio federale ha esaminato minuziosamente anche le questioni sollevate nel presente postulato. Nel suo rapporto del 28 gennaio 2015 in adempimento della mozione 09.3059 Heim non ha ritenuto opportuno prolungare la durata della sospensione o sopprimere la possibilità di sospendere il procedimento (n. 8.1 e 8.3 del rapporto). Le misure di protezione delle vittime di violenza successivamente poste in consultazione si fondavano in particolare sulle conclusioni tratte nel rapporto. Anche se alcuni partecipanti hanno chiesto di sopprimere la possibilità di sospendere il procedimento, il Consiglio federale l'ha mantenuta considerando l'obiettivo principale della revisione, ossia sgravare le vittime (messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, FF 2017 6267, in particolare 6309-6310). Il Parlamento ha seguito la proposta del Governo e il 14 dicembre 2018 ha approvato le pertinenti modifiche.

Secondo l'articolo 305 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano la vittima in merito agli indirizzi e ai compiti dei consultori per le vittime di reati. Trasmettono inoltre a un consultorio il nome e l'indirizzo della vittima se quest'ultima vi acconsente (cfr. anche art. 84b della Procedura penale militare del 23 marzo 1979 [PPM; RS 322.1]). Il Consiglio federale ritiene la normativa attuale sufficiente e adeguata. L'obbligo di informare automaticamente il consultorio, a prescindere dal consenso della vittima, non terrebbe conto degli interessi di quest'ultima.

Pertanto, secondo il Consiglio federale non occorre riesaminare la norma sulla sospensione del procedimento. La revisione degli articoli 55a CP e 46b CPM entrerà in vigore il 1° luglio 2020. Sarà possibile esaminare la sua efficacia soltanto quando sarà trascorso un certo tempo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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