19.4425 · Mozione · 2019-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, sulla base della competenza di cui all'articolo 14 capoverso 1 LPAn, di emanare un divieto d'importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.
Begründung
Secondo la legge svizzera sulla protezione degli animali, sia i metodi di caccia di animali da pelliccia comunemente utilizzati all'estero (tagliole, trappole a laccio ecc.) sia le condizioni in cui sono tenuti gli animali da pelliccia negli allevamenti commerciali (gabbie strette con pavimenti grigliati) rientrano chiaramente nella fattispecie del maltrattamento di animali. Agli animali sono inflitte gravi sofferenze. Succede di continuo che vengano storditi in modo insufficiente o non vengano storditi affatto prima di essere uccisi e che siano scuoiati vivi. Le comuni forme di ottenimento delle pellicce sono quindi in contraddizione con i valori fondamentali della popolazione svizzera.
Tuttavia, in Svizzera continuano a essere importate grandi quantità di prodotti di pellicceria. Per ridurre le importazioni e consentire ai clienti di prendere una decisione d'acquisto consapevole, nel 2013 è entrata in vigore l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce che però, a causa di lacune contenutistiche e di gravi carenze nell'attuazione, non contribuisce a creare la necessaria trasparenza. Ma neanche un obbligo di dichiarazione concepito e attuato in modo ottimale permetterebbe di impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.
In questo contesto s'impone l'introduzione di un divieto d'importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Solo in questo modo si può impedire che, attraverso la sua domanda interna, la Svizzera promuova all'estero metodi di ottenimento di pellicce chiaramente respinti da una netta maggioranza della popolazione svizzera. Un simile divieto d'importazione sarebbe inoltre compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera, come dimostrano una dissertazione e due perizie giuridiche. Le argomentazioni in esse addotte sono state sostanzialmente confermate dagli organi dell'OMC in relazione al divieto d'importazione di prodotti derivati dalle foche emanato dall'UE.
Con il suddetto divieto e il divieto d'importazione di pellicce di cane e di gatto ripresi dall'UE, in Svizzera vigono già oggi divieti d'importazione motivati da principi della protezione degli animali. Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, deve essere emanato anche un divieto d'importazione per tutti i prodotti di pellicceria per i quali gli animali sono tenuti, catturati o uccisi in modo crudele.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che per la popolazione svizzera è sempre più importante che i prodotti di pellicceria importati siano stati ottenuti nel rispetto della protezione degli animali. Ha tenuto conto di questo sviluppo adottando l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (RS 944.022), entrata in vigore nel 2013. L'efficacia dell'ordinanza è stata oggetto nel 2016 di una valutazione esterna dalla quale è emerso che, grazie all'obbligo di dichiarazione, sia il personale di vendita sia i consumatori sono meglio informati sulla fabbricazione di prodotti di pellicceria. Per maggiori informazioni si rimanda al rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 "Obbligo di dichiarazione delle pellicce" in adempimento dei postulati 14.4286 Bruderer Wyss "Impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali" e 14.4270 Hess Lorenz "Rafforzare la produzione nazionale di pellicce".
Per accrescere l'effetto dell'obbligo di dichiarazione delle pellicce, il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza citata che prescrive, tra le altre cose, anche l'obbligo di dichiarare la vera pelliccia come tale affinché possa essere distinta immediatamente dalla pelliccia artificiale. Questa modifica rafforza inoltre l'obbligo di dichiarare i modi di ottenimento palesemente incompatibili con il benessere degli animali: nel caso di prodotti di pellicceria con pelame ottenuto da animali cacciati con trappole o allevati in gabbie con pavimenti a griglia bisogna ora dichiarare espressamente che questi metodi non sono ammessi in Svizzera. La Confederazione ha infine intensificato i controlli nei negozi e avviato procedimenti penali in caso di dichiarazione lacunosa o mancante.
Il Consiglio federale punta quindi in primo luogo sulla trasparenza dell'informazione dei consumatori. L'obbligo di dichiarare i prodotti di pellicceria ha lo scopo di consentire ai consumatori una decisione di acquisto informata e di ridurre di conseguenza l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti senza tenere sufficientemente conto del benessere degli animali. Un divieto di importazione sarebbe in contraddizione con questo approccio. Il Consiglio federale si è più volte pronunciato contro il divieto di importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, poiché un tale divieto potrebbe essere impugnato dai partner commerciali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in virtù di accordi di libero scambio (p. es. con l'UE) in quanto discriminatorio (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 "Obbligo di dichiarazione delle pellicce"). Infine, un divieto di importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali incontrerebbe notevoli problemi di applicazione, dal momento che non esiste una definizione riconosciuta a livello internazionale di cosa significhi "infliggere sofferenze agli animali". Sarebbero inoltre necessarie ispezioni in loco estremamente complesse.
Per questi motivi, il Consiglio federale continua a puntare sull'obbligo di dichiarazione per i prodotti di pellicceria. Fra cinque anni è comunque prevista una valutazione dell'efficacia dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce rivista.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.