19.4427 · Mozione · 2019-12-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti necessari affinché l'importo versato alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale a titolo di riparazione morale non venga immediatamente utilizzato per restituire i debiti accumulati nei confronti del settore pubblico (ad es. i debiti fiscali).
Begründung
Numerose vittime di misure coercitive a scopo assistenziale vivono in condizioni molto precarie sia dal punto di vista finanziario che da quello sociale e psicofisico. I lavori di ricerca della Commissione peritale indipendente (CPI) hanno confermato che simili situazioni sono una conseguenza diretta di un percorso di vita caratterizzato dai collocamenti extrafamiliari e internamenti amministrativi che queste persone hanno subito. Concretamente, numerose vittime di misure coercitive a scopo assistenziale finiscono per dipendere dall'assistenza sociale o beneficiano di una rendita AVS insufficiente dato che le misure coercitive non hanno influenzato solo il periodo dell'attività lucrativa soggetta a contribuzione ma anche l'accesso a posti di lavoro stabili con una protezione sociale sufficiente. Nel corso degli anni, molte vittime hanno di conseguenza accumulato debiti negli ambiti più disparati. Non è accettabile che l'importo versato alle vittime a titolo di riparazione morale debba essere subito impiegato per estinguere i debiti, ad esempio quelli fiscali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per non compromettere l'esistenza economica dei contribuenti, la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) prevede il condono dell'imposta per i debiti fiscali accertati con decisione passata in giudicato (cfr. art. 167). Anche le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale possono beneficiare di tale misura. Tutti i Cantoni prevedono altresì l'istituto del condono per le imposte cantonali e comunali.
In merito all'imposta federale diretta, l'articolo 167 LIFD precisa che le autorità fiscali possono prevedere un condono dell'imposta qualora per il contribuente caduto nel bisogno il pagamento dell'imposta costituisca un grave rigore. Il condono dell'imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Per questo motivo esso deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
Il rapporto del 1° luglio 2014 della Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (disponibile sul sito www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch > Tavola rotonda > Rapporto e proposte della Tavola rotonda) raccomanda a questo proposito alle autorità fiscali di sfruttare in favore delle vittime il margine discrezionale di cui dispongono nel valutare le richieste di condono.
Quale misura di minore entità è anche possibile accordare una dilazione del pagamento del debito fiscale accertato con decisione passata in giudicato se in tal modo si può tenere debitamente conto della situazione economica del richiedente.
Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario intervenire sul piano fiscale, dal momento che le possibilità esistenti di condono dell'imposta e di dilazione del pagamento si dimostrano valide anche per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e conducono a un risultato corretto. Infine, occorre precisare che il contributo di solidarietà versato alle suddette vittime è parificato, in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento, alle indennità a titolo di riparazione morale e rientra di conseguenza tra i beni non pignorabili (cfr. art. 4 cpv. 6 lett. b della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 [LMCCE] in combinato disposto con l'art. 92 cpv. 1 n. 9 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.