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19.4431 · Mozione · 2019-12-12

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

1. un progetto di modifica del Codice penale svizzero in modo che l'ottenimento fraudolento di firme in occasione di una domanda di referendum o d'iniziativa inducendo l'elettore in errore possa essere punito al pari della violenza o della minaccia di grave danno nell'esercizio del diritto di firma ai sensi dell'articolo 280 CP. 2. una modifica degli articoli 66 e 72 LDP in modo che le firme ottenute violando gli articoli 280, 281 e 282 CP siano nulle.

Begründung

La raccolta di firme in occasione del referendum contro la modifica dell'articolo 261bis CP aveva già conosciuto pratiche intollerabili da parte di alcuni addetti alla raccolta di firme, che facevano credere il contrario di quanto facevano firmare. Il Consiglio federale era già stato interpellato a questo proposito (19.3520) per sapere se una firma poteva essere invalidata nel caso in cui l'elettore fosse stato indotto in errore. Purtroppo queste pratiche si sono ripetute quando sono state raccolte le firme contro la modifica della LIPG del 25 settembre 2019 (congedo di paternità).Nei due casi, numerose testimonianze raccontano di addetti alla raccolta di firme dediti a "combattere l'omofobia" per il primo referendum e "favorevoli al congedo di paternità" per il secondo. Simili pratiche - indipendentemente dalla posizione di ciascuno sulla sostanza del progetto - mettono in pericolo la democrazia diretta e l'esercizio del diritto di referendum e, per analogia, l'esercizio del diritto d'iniziativa. Attualmente il CP prevede nel titolo 14 le infrazioni contro la volontà popolare. L'ottenimento fraudolento di firme, sia con la menzogna sia con l'inganno, non rientra nei comportamenti sanzionati, tranne nel caso in cui ciò avvenga con la violenza o la minaccia di grave danno. Alla luce di questi esempi recenti, appare pertinente aggiungere all'articolo 280 CP una nuova disposizione penale volta a reprimere il comportamento che mira ad ingannare o indurre in errore l'elettore nell'intento di fargli firmare un referendum o un'iniziativa.D'altro canto, già oggi una firma ottenuta in violazione degli articoli 280, 281 o 282 CP non è nulla. Sarebbe perlomeno opportuno che queste firme fossero nulle allo scopo di garantire che i firmatari di un referendum o di un'iniziativa abbiano esercitato i loro diritti democratici con un consenso libero e informato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ritiene che i comitati referendari e d'iniziativa al momento della raccolta delle firme cerchino di conquistare le persone con argomenti onesti. Il Consiglio federale condanna eventuali inganni, in particolare messi in atto volutamente.La formazione della volontà degli elettori nell'ambito delle raccolte di firme a livello federale viene tutelata dai requisiti posti dalla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) alle liste di firme. Le liste di firme per i referendum popolari devono contenere la denominazione dell'atto legislativo con la data della decisione da parte dell'Assemblea federale (art. 60 cpv. 1 lett. b LDP), mentre su quelle per le iniziative popolari devono figurare il titolo e il testo dell'iniziativa, come pure la data di pubblicazione nel Foglio federale (art. 68 cpv. 1 lett. b LDP).Queste indicazioni permettono agli elettori di riconoscere la richiesta popolare di cui si tratta e di procurarsi quindi le necessarie informazioni in materia. Di conseguenza agli elettori incombe anche la responsabilità di valutare la loro eventuale adesione. Il Consiglio federale ritiene che, nel caso menzionato, il diritto penale non sia lo strumento più adeguato per tutelare la democrazia diretta. Sostiene altresì che non sia opportuno conferire una dimensione giuridica al confronto politico, che in questo caso presenterebbe anche difficoltà nel distinguere fra asserzioni false e amplificazioni.2. Già attualmente possono essere penalmente rilevanti gli atti che portano alla nullità delle firme raccolte (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 LDP da un lato e art. 282 n. 1 cpv. 2 del Codice penale svizzero [RS 311.0] dall'altro). La validità delle firme è valutata in ultima analisi indipendentemente dalla punibilità di un atto. Il criterio decisivo non dovrebbe essere la valutazione di diritto penale bensì unicamente l'effetto concreto sull'esercizio dei diritti politici. Un atto può esplicare ripercussioni sull'esercizio dei diritti politici pur rimanendo penalmente impunito (p. es. mancanza di intenzionalità nel firmare più volte le liste); viceversa il solo tentativo di manipolazione può essere punibile, senza che sia pregiudicato l'esercizio dei diritti politici.Una correlazione della validità delle firme con le fattispecie penali va respinta anche per motivi procedurali. Qualora occorresse attendere l'esito di un procedimento penale, i termini giuridici per la raccolta di firme e il trattamento di richieste popolari non potrebbero essere rispettati e sarebbe impedito lo svolgimento regolamentare del processo democratico. Anche una dichiarazione retroattiva della nullità delle firme danneggerebbe il processo democratico e sarebbe inoltre sproporzionata: le raccolte di firme rappresentano infatti la fase preliminare della decisione di una votazione. Se una persona ha firmato per disattenzione o ingenuità contro le sue proprie opinioni politiche, al momento della votazione popolare ha ancora la possibilità di esprimere correttamente la sua opinione.