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19.4447 · Interpellanza · 2019-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In caso di degenza ospedaliera gli assicurati, indipendentemente dal modello di assicurazione malattie o della franchigia scelti, devono contribuire con un importo di 15 franchi ai costi giornalieri. Recentemente il bimensile Beobachter ha scoperto che numerose casse malati fatturano questo contributo includendo il giorno di dimissione, mentre gli ospedali non lo integrano nel conteggio. Sia sul piano legale che su quello pratico regna dunque una certa confusione riguardo alla legittimità o meno di includere il giorno di dimissione nel conteggio del contributo giornaliero destinato al paziente.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Può precisare in quali casi il giorno di dimissione può essere fatturato agli assicurati?

2. Dispone di una stima della somma che gli assicuratori-malattie incassano includendo il giorno di dimissione nel calcolo del contributo giornaliero?

3. Nelle sue "Regole e definizioni per la fatturazione dei casi", Swiss DRG prevede esplicitamente che il giorno di dimissione non può essere fatturato. Negli articoli 64 LAMal e 104 OAMal non vi è alcuna disposizione in merito. Il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno precisare questi due articoli (o uno dei due) per chiarire i metodi di conteggio?

4. A tal fine, non ritiene pertinente passare a un conteggio in notti di ospedalizzazione piuttosto che in giorni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Durante la degenza ospedaliera, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume non solo i costi dei trattamenti medici, bensì anche quelli di vitto e alloggio. Visto che in questo modo realizzano risparmi, gli assicurati sono tenuti a partecipare a questi costi. Secondo l'articolo 64 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), in caso di ospedalizzazione, gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Secondo l'articolo 104 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammonta a 15 franchi. Né la legge né la disposizione d'esecuzione precisano come si debbano conteggiare i giorni per il calcolo del contributo. In una lettera del 7 dicembre 2011, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha raccomandato agli assicuratori di riscuotere il contributo per giorno di calendario, incluso il giorno di uscita. Ha altresì attirato la loro attenzione sul fatto che in certi ambiti la durata della degenza ospedaliera è definita secondo altre regole e che può quindi differire da quella risultante dal metodo preconizzato.

2. In Svizzera, ogni anno circa 1,44 milioni di trattamenti sono effettuati in regime stazionario (fonte: www.ufsp.admin.ch > Dati & statistiche > Ospedali: fatti & cifre > Cifre chiave degli ospedali svizzeri). Presumendo che gli assicuratori abbiano seguito le raccomandazioni dell'UFSP del 7 dicembre 2011, la somma incassata per il giorno di uscita corrisponde al numero annuo di trattamenti stazionari moltiplicato per l'importo di 15 franchi e ammonta quindi a circa 22 milioni di franchi.

3./4. Dal 1° gennaio 2009, per ogni degenza ospedaliera è fatturato un forfait per caso (modifica della LAMal del 21 dicembre 2007, finanziamento ospedaliero, RU 2008 2049). Secondo le regole e le definizioni per la fatturazione dei casi in conformità a SwissDRG e TARPSY (versione giugno 2019, https://www.swissdrg.org/it/somatica-acuta/sistema-swissdrg-902020/regole-e-definizioni), nella durata della degenza sono conteggiati il giorno d'ammissione e qualsiasi altra giornata d'ospedalizzazione supplementare, ad eccezione del giorno di trasferimento o di uscita. Queste regole sono state fissate dalla SwissDRG SA, società anonima di diritto privato il cui scopo è di elaborare, sviluppare, adattare e assicurare la manutenzione, per tutta la Svizzera, delle strutture tariffali necessarie alla rimunerazione delle prestazioni di cure ospedaliere, incluse le degenze, negli ospedali, nelle case per partorienti e in altri istituti che le dispensano. Pertanto, SwissDRG SA persegue uno scopo di pubblica utilità nel quadro della LAMal. Le sue regole non sono quindi della stessa natura dell'articolo 104 OAMal adottato dal Consiglio federale. Quest'ultimo, da parte sua, non ha il compito di definire una gerarchia tra questi disciplinamenti. I tribunali cantonali li applicano in modo differenziato, mentre il Tribunale federale non si è mai pronunciato in merito.

Considerate le diverse possibilità di interpretazione, il Dipartimento federale dell'interno intende chiarire la situazione sul piano giuridico per garantire un'applicazione uniforme da parte degli assicuratori. Attualmente sta esaminando la possibilità di precisare il calcolo della durata della degenza ospedaliera soggetta all'articolo 104 OAMal in modo che il contributo non sia dovuto né per il giorno di uscita né per i giorni di congedo, ossia i giorni in cui l'assicurato lascia l'ospedale per più di 24 ore. Dato che questo contributo è destinato a coprire una parte dei costi, segnatamente quelli del vitto, che gli assicurati durante un trattamento stazionario risparmiano, il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno passare a un conteggio in notti, poiché i pasti di regola sono distribuiti durante il giorno.

Risposta del Consiglio federale.