19.4451 · Interpellanza · 2019-12-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nella sua sentenza il Tribunale federale ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a fornire alle autorità fiscali della Francia i dati bancari di 45 000 clienti UBS francesi. Ora si pone la domanda su come può essere garantito il rispetto del principio di specialità prescritto per legge. Rispettare rigorosamente tale principio è una condizione per poter portare avanti lo scambio automatico di informazioni e l'assistenza amministrativa fiscale.
In tale contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. A quali Paesi l'AFC ha accordato assistenza amministrativa fiscale dal 2014?
2. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ovvero l'AFC, è a conoscenza di casi in cui il principio di specialità è stato violato, cioè casi in cui i dati bancari forniti non sono stati impiegati soltanto dalle autorità fiscali estere competenti?
3. Se del caso, di quali Stati si tratta? Questi casi si sono verificati nel quadro dell'assistenza amministrativa o nel quadro dello scambio automatico di informazioni?
4. Attualmente sono in corso procedimenti nei quali l'AFC ha fatto valere una violazione del principio di specialità? In caso affermativo, di quali casi e Paesi si tratta?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 2014 la Svizzera ha accordato assistenza amministrativa su domanda ai seguenti 51 Stati: Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Cile, Cina, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Canada, Kazakistan, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Svezia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Stati Uniti, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Cipro.
Nel quadro dello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali la Svizzera ha inoltre trasmesso informazioni su conti finanziari a 34 Stati nel 2018 e a 63 Stati nel 2019 (cfr. al riguardo il comunicato stampa dell'AFC del 5.10.2018 https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-72420.html e del 7.10.2019 https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-76625.html).
2./3. Riguardo all'assistenza amministrativa su domanda, l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE dispone che gli Stati contraenti sono tenuti a mantenere il segreto delle informazioni trasmesse nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Tali informazioni possono essere accessibili esclusivamente alle autorità fiscali indicate nella disposizione concernente lo scambio automatico. Questa disposizione vieta inoltre agli Stati contraenti di impiegare le informazioni trasmesse nell'ambito dell'assistenza amministrativa per scopi diversi da quelli previsti nella disposizione (cosiddetto principio di specialità). Le basi giuridiche di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni prevedono disposizioni analoghe. L'impiego a fini diversi è possibile soltanto se la convenzione applicabile lo prevede e se l'autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale impiego (cfr. art. 20 cpv. 3 LAAF; RS 651.1 e art. 15 cpv. 4 LSAI; RS 653.1).
Le domande di Stati contraenti presentate all'AFC per poter impiegare le informazioni a fini diversi da quelli previsti nella convenzione sono solo poche all'anno. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse alle autorità penali, l'AFC dà il suo consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.
L'AFC non è a conoscenza di violazioni del principio di specialità, né nel quadro dell'assistenza amministrativa su domanda né nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda la Francia va però considerato quanto segue: l'AFC ha chiesto alla Direzione generale delle finanze pubbliche francese la garanzia che le informazioni trasmesse siano accessibili soltanto alle persone e alle autorità di cui all'articolo 28 capoverso 2 della convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione e utilizzate esclusivamente ai fini ivi indicati. In passato l'AFC aveva temporaneamente sospeso l'assistenza amministrativa su domanda per tutti i casi pendenti che riguardavano la Francia. Nel 2017 è poi stato possibile raggiungere un accordo amichevole nel quale la Francia ha garantito che le informazioni richieste sarebbero state impiegate unicamente a scopi fiscali. È stato inoltre convenuto che qualsiasi impiego diverso da quello fiscale necessita della previa approvazione da parte dell'autorità competente richiesta (cfr. comunicato stampa dell'AFC del 12.7.2017 https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-67517.html). In seguito alla sentenza del Tribunale federale del 26 luglio 2019 (2C_653/2018) la Francia ha trasmesso la relativa garanzia.
4. Finora l'AFC non ha riscontrato alcuna violazioni del principio di specialità in nessun Stato contraente.
Risposta del Consiglio federale.