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Rafforzare l'economia circolare svizzera. Aumento dell'efficienza degli impianti per lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti

19.448 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-19

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) è integrata dal seguente articolo:

Art. 30d Riciclaggio

Se non sussiste alcun obbligo di riciclaggio dei materiali, le parti combustibili dei rifiuti devono essere sottoposte a recupero energetico, se tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un altro tipo di smaltimento

Begründung

Dal punto di vista dell'uso efficiente delle risorse e delle materie prime, diversi impianti per il trattamento dei rifiuti presentano attualmente potenziali non sfruttati per l'utilizzo dei rifiuti come materie prime e vettori energetici. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (inceneritori, impianti di trattamento chimico-fisico, p. es. per il trattamento delle acque di scarico industriali, impianti di valorizzazione, p. es. per il recupero dei metalli ecc.) devono pertanto essere adeguati - tenendo conto della sopportabilità economica - per poter garantire miglioramenti continui per quanto riguarda l'uso efficiente dei materiali o l'efficienza energetica.

Il testo e la motivazione sono ripresi dal messaggio del Consiglio federale sul controprogetto all'iniziativa popolare "per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)".