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19.4485 · Mozione · 2019-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice penale cosicché l'entità della pena non possa più essere ridotta facendo valere la scemata responsabilità per i reati commessi da persone maggiorenni sotto l'influsso di droghe, in seguito al consumo eccessivo di alcol o all'effetto di psicofarmaci che alterano la coscienza.

Begründung

Ogni persona maggiorenne sa che il consumo eccessivo di alcol o l'assunzione di droghe (quali p. es. la cannabis, la cocaina, l'eroina, l'ecstasy, ecc.) può alterare la coscienza e portare una persona a commettere atti imprevedibili, come riportato regolarmente dai giornali.

Un atto di questo tipo deve pertanto essere classificato come intenzionale, in quanto con il consumo la persona mette in conto che potrebbe commettere un atto del tutto imprevedibile e al di fuori del suo controllo.

La riduzione a posteriori dell'entità della pena per un reato, ad esempio lesioni gravi o addirittura un omicidio, non deve essere possibile soltanto perché l'autore era sotto l'influsso dell'alcol o di droghe.

Esempio (riportato di recente dalla stampa): una persona sotto massiccio influsso di alcol aveva spinto una donna sui binari al momento del passaggio di un treno. Allorquando alla vittima ha dovuto essere amputato un braccio, la difesa ha chiesto una riduzione della pena invocando la scemata responsabilità dell'autore. Argomentazioni di questo tipo non devono essere ammesse in un sistema giuridico chiaro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Perché un comportamento sia punibile, devono essere riuniti tutti gli elementi costitutivi del reato definiti nella fattispecie penale, non devono sussistere motivi giustificativi e l'atto illecito penalmente rilevate deve essere stato commesso in maniera colpevole.

L'intenzionalità e la negligenza sono elementi costitutivi della fattispecie penale e quindi del carattere illecito. Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (cosiddetto dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 CP; RS 311.0). Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto (art. 12 cpv. 3 CP). Anche una persona sotto l'influsso dell'alcol o di stupefacenti può agire in maniera intenzionale o con dolo eventuale. Ciò che una persona sa e vuole deve essere stabilito da un giudice in base alle circostanze concrete del singolo caso e non può essere determinato dalla legge.

Per poter essere punita, una persona che ha agito in maniera intenzionale o per negligenza doveva in linea di massima essere imputabile al momento della commissione dell'atto. Deve pertanto poterle essere rimproverato di aver commesso l'atto nonostante fosse capace di riconoscerne il carattere illecito o di agire di conseguenza. L'autore che non possedeva questa facoltà al momento della commissione del reato non è punibile (art. 19 cpv. 1 CP); se possedeva solo in parte tale capacità, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). L'influsso dell'alcol o di stupefacenti è rilevante soprattutto sul piano della colpa. Non pregiudica tuttavia l'imputabilità né riduce la pena in ogni caso. Dall'incapacità e dalla scemata responsabilità non risulta nemmeno imperativamente un'assenza di pena o una pena attenuata. Le disposizioni sull'incapacità o la scemata imputabilità non sono infatti applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato (art. 19 cpv. 4 CP; cosiddetta "actio libera in causa"). Infine, l'articolo 263 CP prevede che è punibile chiunque commette un crimine o un delitto in stato di irresponsabilità causato da ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione. Questa disposizione si applica alle forme altrimenti non punibili di "actio libera in causa". In tutti questi casi il giudice può ordinare un trattamento stazionario o un internamento.

Come già rilevato dal Consiglio federale nel suo parere relativo alla mozione 15.3932 Geissbühler "Nessun'attenuante per autori sotto l'influsso dell'alcol o della droga" (respinta dal Consiglio nazionale), il Codice penale prevede un sistema a più livelli che permette di punire conformemente alla loro colpa le persone che agiscono sotto l'influsso dell'alcol o di stupefacenti. Garantisce in particolare che queste persone restino impunite soltanto in caso di incapacità penale piena e incolpevole. Punire qualcuno a cui non si può imputare alcuna colpa sebbene abbia certamente commesso un reato in maniera illecita violerebbe i principi dello Stato di diritto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.