Lexipedia

19.4495 · Interpellanza · 2019-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio federale dell'agricoltura revoca con effetto immediato il permesso di vendita del clorotalonil, vietandone l'utilizzo dal 1° gennaio 2020. La revoca dell'autorizzazione è necessaria poiché il principio attivo va classificato come probabilmente cancerogeno e i suoi metaboliti presenti nelle acque sotterranee come rilevanti. È probabile che i metaboliti siano superiori alle norme legali relative all'acqua potabile.

La revoca dell'autorizzazione tange gli utilizzatori, perlopiù agricoltori, che hanno acquistato il pesticida in buona fede, confidando nella decisione di autorizzazione. Le scorte di clorotalonil devono essere obbligatoriamente smaltite a norma. Sarebbe opportuna una restituzione presso il punto vendita accompagnata dal rimborso del prezzo d'acquisto.

In base alle più recenti conoscenze e a nuovi metodi di misurazione è probabile che in futuro ulteriori principi attivi siano ritirati dal mercato. Il rimborso del prezzo d'acquisto fa sì che la revoca dell'autorizzazione goda di un'ampia accettazione e la quota di restituzioni del prodotto nocivo per la salute sia elevata.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Il Consiglio federale è disposto a richiedere al produttore un indennizzo per gli utilizzatori interessati, affinché il prezzo d'acquisto possa essere rimborsato al momento della restituzione e non sussista alcun danno finanziario per quest'ultimi?

2. Il Consiglio federale è in generale disposto a verificare se il prezzo di vendita è rimborsato dai produttori, quando un'autorizzazione è revocata e non possono essere garantiti dei termini di utilizzo adeguati?

3. In futuro la Confederazione prevede di disciplinare l'aspetto di eventuali indennizzi già in fase di autorizzazione dei principi attivi?

4. Le scorte svizzere di pesticidi contenenti clorotalonil saranno distrutte, affinché non possano essere vendute ed utilizzate in Paesi in cui l'autorizzazione non è stata revocata? Si cesserà anche la produzione del clorotalonil?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 31 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161), in caso di revoca dell'autorizzazione o di non rinnovo a causa di preoccupazioni immediate concernenti la salute umana o animale o l'ambiente, i prodotti fitosanitari in questione sono ritirati immediatamente dal mercato. Anche secondo l'articolo 67 OPF, in tale situazione l'impiego può essere vietato senza proroghe. L'OPF prescrive l'obbligo per chi immette sul mercato prodotti fitosanitari di riprendere ed eliminare in modo appropriato quelli che non possono più essere utilizzati. La legislazione vigente non prevede alcuna disposizione concernente l'indennizzo di tali prodotti.

1 e 2. La questione di un indennizzo da parte del produttore rientra nel campo del diritto privato. Per introdurlo bisognerebbe modificare il diritto privato creando contemporaneamente una limitazione seria e giuridicamente discutibile della libertà economica (art. 27 Cost.). I produttori, così come i rivenditori di prodotti fitosanitari, sostengono anche i rischi correlati alla revoca immediata di un'autorizzazione. Non vi è dunque alcuna giustificazione oggettiva per parlare di disparità di trattamento rispetto agli utilizzatori. Il Consiglio federale non è disposto a sviluppare la base legale in modo da introdurre un indennizzo obbligatorio da parte del produttore.

3. Per gli stessi motivi menzionati al punto 1, il Consiglio federale non è disposto a modificare la base legale inserendo tra le condizioni per l'omologazione che il valore del prodotto deve essere rimborsato in caso di revoca immediata dell'autorizzazione.

4. In virtù del diritto vigente non si applica alcuna limitazione all'esportazione di clorotalonil. A seguito della revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'ambiente verificherà se sia il caso di inserire questo principio attivo nell'allegato 1 OPICChim (RS 814.82) e di assoggettarlo all'obbligo di annuncio di esportazione ai sensi di tale ordinanza. Un divieto di produzione di clorotalonil sarebbe quantomeno opportuno se la sua produzione potesse eventualmente comportare un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente e se la Svizzera avesse assunto un obbligo a riguardo in quanto Parte contraente di una convenzione internazionale. Per i servizi federali, finora, non vi è alcun motivo per considerare l'eventualità di un divieto di produzione di clorotalonil.

Risposta del Consiglio federale.