19.4505 · Interpellanza · 2019-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 18 ottobre 2019, in adempimento del postulato 16.3407 Feri, il Consiglio federale e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) hanno pubblicato ciascuno un rapporto sulla situazione delle donne rifugiate. È stato inoltre pubblicato uno studio sulla situazione nei Cantoni, condotto dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) su mandato della Confederazione e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). Sia i rapporti della Confederazione che lo studio giungono alla conclusione che nel settore dell'asilo manca una certa sensibilità per i generi e che la prevenzione, il sostegno e la protezione delle donne vittime di violenza sono insufficienti.
Mentre la Confederazione ha annunciato l'adozione di 18 misure, il CSDU ha emanato 49 raccomandazioni fondate sul suo studio.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Il Consiglio federale intende basarsi sulle raccomandazioni più estese dello studio per adottare misure volte a prevenire la violenza contro le donne e a proteggere e sostenere le donne rifugiate vittime di violenza?
2. Le misure della Confederazione si concentrano sulla violenza e sullo sfruttamento sessuali. Il Consiglio federale intende estendere tali importanti misure a ogni altra forma di violenza contro le donne, come per esempio la violenza domestica?
3. Nei rapporti e nello studio non è stata analizzata la situazione delle donne rifugiate che hanno diritto al soccorso d'emergenza e di quelle oggetto di misure coercitive. La Confederazione intende estendere l'analisi alla situazione di queste donne?
4. I rapporti della Confederazione hanno constatato la necessità di intervenire nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti delle donne rifugiate, ma non sono state decise misure adeguate. La Confederazione prevede di sviluppare misure appropriate?
5. Per i rapporti e lo studio, né la Confederazione né i Cantoni si sono rivolti alle donne rifugiate. Ciò significa che alle donne non è stato chiesto direttamente quali siano le loro esigenze e che non esistono approcci per uno studio di prevalenza. La Confederazione e i Cantoni intendono considerare il punto di vista delle donne rifugiate per migliorare la loro situazione e rilevare mediante uno studio di prevalenza la portata reale della violenza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Anzitutto va rammentato che i centri federali d'asilo (CFA) sono organizzati secondo direttive uniformi, mentre sussistono differenze sul piano cantonale. Nel suo studio, il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) ha esaminato la situazione negli alloggi cantonali e formulato raccomandazioni destinate ai Cantoni. Diverse di queste raccomandazioni sono già attuate nei CFA, quali ad esempio l'assunzione di personale qualificato nei settori dell'assistenza, della sicurezza e delle prime cure. Come illustrato nel rapporto del Consiglio federale e in quello della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la necessità di intervenire ulteriormente anche nei CFA è stata riconosciuta. I provvedimenti saranno attuati sul piano federale tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti formulate nello studio del CSDU.
2. La violenza nei confronti delle donne assume molte forme, spesso correlate tra loro. Il Consiglio federale attribuisce pertanto grande importanza all'attuazione di misure per prevenire, individuare e combattere tutte le forme di violenza contro le donne. Le misure della Confederazione contribuiranno quindi a migliorare la situazione generale delle vittime di violenza nei CFA.
3. Le persone con decisione d'asilo negativa o di non entrata nel merito tenute a lasciare la Svizzera sono coperte dall'assicurazione malattia fino alla partenza, il che garantisce loro l'accesso alle prestazioni dell'assicurazione di base previste dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Non sarebbe per contro opportuno che la Confederazione garantisca alle persone tenute a partire trattamenti e un sostegno che vadano oltre quanto previsto. Il disciplinamento e il finanziamento del soccorso d'emergenza nonché l'esecuzione della carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri rientrano nella competenza dei Cantoni. Conformemente all'articolo 81 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione. Al momento la Confederazione non prevede di analizzare la situazione delle donne nell'ambito del soccorso d'emergenza e della carcerazione amministrativa.
4. Nel quadro dell'assistenza sanitaria di base, tutti i richiedenti l'asilo hanno accesso a una consulenza in materia di salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito. Le misure 5, 6 e 9 previste nel rapporto della SEM mirano a migliorare anche questo accesso in tutti i CFA. Inoltre, a partire dal 2020/2021 l'assistenza medica di base per i richiedenti l'asilo sarà valutata in modo da identificare, affrontare e, laddove possibile e opportuno, colmare con misure supplementari eventuali ulteriori lacune nell'offerta.
5. Per motivi inerenti alla protezione dei dati, a livello federale non è previsto nessuno studio di prevalenza. Tutte le informazioni raccolte in un CFA in occasione di colloqui confidenziali tra richiedenti l'asilo che hanno subito violenza e il personale preposto alle cure o all'assistenza sottostanno al segreto medico e professionale. Queste informazioni non possono essere utilizzate per studi nemmeno in forma anonimizzata senza che il richiedente sia stato prima informato in merito alle finalità dello studio e abbia dato il proprio consenso all'utilizzo dei dati. Considerata la vulnerabilità delle donne in questione, non è opportuno chiedere loro il consenso all'inizio del colloquio.
Risposta del Consiglio federale.