19.4506 · Interpellanza · 2019-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Attualmente in Svizzera le donne rifugiate incinte possono essere poste in carcerazione amministrativa ed espulse fino alla 36a settimana di gravidanza. Ad oggi non è previsto alcun termine di protezione dopo il parto. Anche se a maggio il Consiglio federale ha annunciato la riduzione di questo termine alla 32a settimana di gravidanza, resta irrisolta la situazione delle donne sottoposte a misure coercitive di diritto degli stranieri e d'asilo, criticata a più riprese anche dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura. Nel quadro dei rapporti e dello studio sulle donne rifugiate pubblicati ad ottobre (rapporto in adempimento del postulato 16.3407 Feri), questa situazione non è stata esaminata né dalla Confederazione né dai Cantoni.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Negli ultimi cinque anni, quante donne incinte e neomadri (fino a 8 settimane dopo il parto) sono state incarcerate in vista del rinvio coatto? In quale settimana di gravidanza si trovavano?
2. Per quanto tempo sono state incarcerate?
3. In questo lasso di tempo, quante donne incinte e neomadri sono state espulse? In quale livello di esecuzione sono state classificate? Sono state immobilizzate?
4. Quali norme sono previste per la gravidanza e la protezione della maternità in caso di misure coercitive?
5. In che modo è garantita l'assistenza medica perinatale?
6. Vi sono stati incidenti medici riconducibili alla carcerazione in vista del rinvio coatto o all'espulsione?
7. Il Consiglio federale ha annunciato la riduzione alla 32a settimana di gravidanza della soglia prevista per l'espulsione di donne incinte. Come mai non si è orientato alle raccomandazioni formulate dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) (28a settimana di gravidanza/inizio del terzo trimestre)?
8. Intende introdurre un termine di protezione dopo il parto, orientandosi alle raccomandazioni dell'ACNUR (8 settimane)?
9. Durante le espulsioni le donne incinte sono accompagnate da un ginecologo?
10. Chi decide se le controindicazioni in caso di gravidanza sono rispettate durante le espulsioni? Quale ruolo è svolto dal medico trattante?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La Confederazione non dispone di statistiche sul numero di donne incinte poste in carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri. Le pertinenti misure coercitive sono ordinate dai Cantoni. L'articolo 15a dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) disciplina in maniera esaustiva i dati sulle carcerazioni disposte, che i Cantoni devono trasmettere alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ai fini del rilevamento di dati relativi alle misure coercitive. I dati relativi a un'eventuale gravidanza delle donne incarcerate non ne fanno parte.
3. Nel 2017 sono state registrate otto partenze di donne incinte, nel 2018 12 e nel 2019 nove. Nel 2017 e nel 2019 è partita solo una donna in protezione maternità (fino a 8 settimane dopo il parto), nel 2018 nessuna. La SEM non rileva dati sul livello di esecuzione dei rimpatri di donne incinte o sull'eventuale impiego di mezzi coercitivi in questo contesto. Di norma in questi casi si rinuncia a immobilizzare la persona.
4./5. L'articolo 81 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) dispone che, nel quadro delle misure coercitive, la carcerazione va organizzata tenendo conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione. In virtù dei diritti fondamentali e umani sanciti nella Costituzione federale e nei trattati internazionali, le autorità si assumono una grande responsabilità per la salute delle persone incarcerate. Le donne incinte incarcerate hanno diritto a cure ed assistenza mediche specifiche. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha qualificato come inumana la detenzione senza assistenza specifica di una migrante all'ottavo mese di gravidanza. Spetta ai Cantoni eseguire la carcerazione amministrativa di diritto degli stranieri e attuare queste prescrizioni nel singolo caso. Nel quadro dell'esame della carcerazione, l'autorità giudiziaria competente secondo gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 8 LStrI considera anche le circostanze della carcerazione.
6. Al Consiglio federale non sono noti incidenti.
7./8. L'elenco delle controindicazioni, elaborato insieme all'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e alla Federazione dei medici svizzeri (FMH), serve alla valutazione medica dell'idoneità al trasporto. Indica i quadri clinici e le circostanze rilevanti sul piano medico che non consentono di eseguire l'allontanamento. Secondo l'elenco, le gestanti possono affrontare un viaggio aereo fino alla 36esima settimana di gravidanza se non vi sono complicazioni. Nella primavera 2019 la SEM ha tuttavia deciso, d'intesa con i Cantoni, di abbassare questo limite alla 32esima settimana di gravidanza allineandosi alla prassi di altri Paesi europei. La madre è considerata non idonea al trasporto nei primi sette giorni dopo il parto. Sono inoltre considerate le circostanze concrete del singolo caso.
9. Non è previsto l'accompagnamento da parte di un ginecologo durante il rimpatrio. In virtù dell'articolo 11a capoverso 4 OEAE la SEM garantisce tuttavia un accompagnamento medico su tutti i voli speciali e, se necessario, sui voli di linea.
10. La società Oseara SA, che la SEM ha incaricato di valutare l'idoneità al trasporto, accerta se esiste una controindicazione fondandosi sui rapporti dei medici curanti, a cui se del caso chiede ulteriori informazioni. Per la valutazione si basa sul citato elenco di controindicazioni.
Risposta del Consiglio federale.