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19.4532 · Interpellanza · 2019-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria hanno comunicato il 12 dicembre 2019 che dal 1° gennaio 2020 sarà vietato l'impiego del clorotalonil. Una decisione attesa da tempo cui non si può che plaudere.

Inoltre, tutti i metaboliti del clorotalonil sono stati classificati come rilevanti e cancerogeni. Questo significa che non soltanto un metabolita, ma tutti i metaboliti sono ora classificati come rilevanti. Per assicurare la qualità minima dell'acqua potabile i fornitori di acqua devono pertanto garantire il valore limite di 0,1 microgrammi per litro per tutti i metaboliti. In seguito a questa decisione, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali fornitori di acqua sono interessati e quanti abitanti sono allacciati alla loro rete di approvvigionamento?

2. Come sostiene i Cantoni la Confederazione in modo che i fornitori d'acqua mettano a disposizione il più rapidamente possibile a tutti gli abitanti acqua potabile non contaminata?

3. A quanto ammontano i costi cagionati a Comuni, Cantoni e Confederazione?

4. Chi li sostiene?

5. Si applica il principio del "chi inquina paga"?

6. Condivide l'opinione che, se nel settore d'alimentazione delle captazioni di acqua potabile fossero stati ammessi soltanto prodotti fitosanitari con concentrazioni di metaboliti inferiori a 0,1 microgrammi per litro (opzione da lui stesso proposta nel parere in risposta alla mozione 19.4314), si sarebbe potuta evitare l'attuale esposizione della popolazione a metaboliti cancerogeni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Confederazione non dispone di dati propri sul numero dei fornitori d'acqua e degli abitanti interessati. Negli ultimi mesi, in alcuni casi il valore massimo è stato superato, ad esempio nei Cantoni di Zurigo, Argovia e Soletta o nel Seeland bernese. L'omologazione del clorotalonil è stata revocata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) con effetto immediato dal 1° gennaio 2020. Ciò significa che da questa data il prodotto non può più essere venduto né utilizzato, poiché non si può escludere che alcuni prodotti di degradazione di questo fungicida possano avere effetti negativi sulla salute a lungo termine (e non perché è stata dimostrata la pericolosità dei prodotti di degradazione). Inoltre, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) condivide la valutazione della Commissione UE secondo cui il clorotalonil deve essere classificato come sostanza probabilmente cancerogena. Pertanto, anche tutti i metaboliti delle acque sotterranee sono da considerarsi rilevanti. I prodotti di degradazione non rappresentano però alcun rischio diretto per la salute e i consumatori possono continuare a consumare l'acqua potabile.

2. L'USAV intrattiene un regolare scambio di informazioni con le autorità cantonali di esecuzione e con la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) al fine di pianificare la sorveglianza e il controllo della qualità dell'acqua. In particolare, sta monitorando, in stretta collaborazione con questi attori, l'impatto del divieto del clorotalonil sull'acqua potabile per studiare a quale velocità si degradano i residui dei metaboliti. Sulla base di quanto sarà emerso, nell'estate del 2020 si deciderà in merito a eventuali modifiche della direttiva 2019/1 "Gestione dei rischi legati alla presenza di residui di clorotalonil nell'acqua potabile" dell'USAV. Inoltre, soprattutto i fornitori d'acqua sono chiamati a chiarire se è possibile trovare soluzioni sostenibili, ad esempio eliminando zone di afflusso o sfruttando un'altra fonte di acqua potabile indipendente dai campi coltivati, per poter fornire ai consumatori acqua potabile ineccepibile a medio e lungo termine.

3.-5. A seconda delle condizioni locali e delle misure scelte, i costi variano notevolmente. Non sono pertanto possibili generalizzazioni. I Cantoni, responsabili dell'approvvigionamento idrico e del disciplinamento del suo finanziamento, l'hanno in gran parte delegato ai Comuni. La legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01) prevede come principio generale il principio di causalità. Tuttavia, la possibilità di addebitare i costi a chi ne è la causa deve essere esaminata in ogni singolo caso. Non è quindi possibile esprimersi in generale in materia (in questo senso anche le risposte del Consiglio federale all'interpellanza 19.4250 e alle domande 19.5435 e 19.5556).

6. Una migliore protezione della zona di afflusso dell'acqua potabile va fondamentalmente accolta con favore. Se nella zona di afflusso dei bacini di raccolta dell'acqua potabile si potessero usare solo prodotti fitosanitari che non comportano concentrazioni di metaboliti superiori a 0,1 microgrammi per litro, si può presumere che nemmeno nell'acqua potabile si troverebbero metaboliti in misura superiore. Va tuttavia considerato che la maggior parte dei metaboliti non costituisce alcun rischio per la salute e che, come nel caso dei metaboliti del clorotalonil, possono sempre essere emanati divieti specifici.

Risposta del Consiglio federale.