19.4533 · Interpellanza · 2019-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 18 ottobre 2019, in adempimento del postulato 16.3407 Feri, il Consiglio federale e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) hanno pubblicato ciascuno un rapporto sulla situazione delle donne rifugiate. È stato inoltre pubblicato uno studio sulla situazione nei Cantoni, condotto dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) su mandato della Confederazione e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). La situazione delle donne rifugiate negli aeroporti di Zurigo e Ginevra non è stata analizzata esplicitamente.
Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.
1. Annualmente, quante donne presentano una domanda d'asilo in aeroporto?
2. Per quanto tempo sono alloggiate nell'aeroporto?
3. Qual è la situazione specifica delle donne negli alloggi all'aeroporto?
4. Quanto alla violenza nei confronti delle donne negli aeroporti, qual è la situazione? Sono previste misure di prevenzione?
5. Che tipo di assistenza e protezione specifiche ricevono le donne vittime di violenza alloggiate all'aeroporto?
6. Le misure annunciate nel rapporto della SEM sono attuate anche negli aeroporti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 in media 88 donne all'anno hanno chiesto asilo in un aeroporto svizzero.
2. Conformemente all'articolo 22 capoverso 5 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) un richiedente può essere alloggiato, al massimo per 60 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. L'effettiva durata media di soggiorno delle richiedenti l'asilo negli alloggi presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra è stata pari a 24 giorni per il periodo tra il 1° gennaio 2012 (inizio del rilevamento) e il 31 dicembre 2019.
3. I principi relativi all'alloggio sono disciplinati in maniera uniforme, per tutti i centri federali d'asilo (CFA) e gli alloggi presso gli aeroporti, nel piano d'esercizio relativo agli alloggi, entrato in vigore il 1° marzo 2019. Il piano contiene sia disposizioni generali sia norme speciali riguardanti le esigenze specifiche delle donne e gli alloggi presso gli aeroporti. Le donne che viaggiano sole e le donne sole con figli sono sistemate separatamente dagli uomini soli o con famiglia (dormitori non misti che possono essere chiusi dall'interno, bagni non misti protetti dagli sguardi). Il personale preposto all'assistenza è composto in maniera equilibrata da uomini e donne e alle richiedenti l'asilo è garantita la possibilità di rivolgere le proprie richieste al personale femminile dell'alloggio e della SEM.
4. Anche i principi della prevenzione della violenza sono definiti nel piano d'esercizio in maniera uniforme per tutti i CFA e gli alloggi negli aeroporti. Entro la metà del 2020 ogni regione procedurale deve allestire autonomamente un piano specifico di prevenzione della violenza, designare collaboratori responsabili della prevenzione in questo settore e garantire nella misura del possibile una consulenza adeguata alle vittime di violenza. I piani specifici regionali di prevenzione della violenza devono considerare in maniera esplicita i temi della violenza sessuale e domestica e si applicano anche agli alloggi presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.
5. Le donne vittime di violenza alloggiate negli aeroporti hanno il medesimo diritto al sostegno e alla protezione garantito ai richiedenti l'asilo nei CFA: da un lato, hanno diritto all'accesso al sistema sanitario e quindi alle prestazioni dell'assicurazione di base previste nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), dall'altro, conformemente alla legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) hanno diritto all'accesso a una consulenza e rappresentanza legale gratuite nel quadro della procedura d'asilo (art. 102f cpv. 1 LAsi e art. 52a cpv. 1 OAsi 1). Hanno pure accesso a consultori esterni, che forniscono loro materiale informativo.
6. Le misure annunciate nel rapporto della SEM saranno attuate in maniera progressiva a partire dal 2020 e integrate nelle disposizioni del citato piano d'esercizio. Si applicheranno pertanto anche agli alloggi presso gli aeroporti e il loro rispetto sarà controllato regolarmente nel quadro della gestione della qualità. Entro la fine del 2021 la SEM e l'Ufficio federale della sanità pubblica consegneranno al Consiglio federale un rapporto congiunto sullo stato di attuazione delle misure decise a livello federale.
Risposta del Consiglio federale.