19.4547 · Interpellanza · 2019-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I permessi di dimora sono rilasciati in base a una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o di un attestato di lavoro (art. 6 par. 3b dell'Accordo sulla libera circolazione degli stranieri [ALC]). In Svizzera, per contrastare gli abusi in materia di soggiorno e di prestazioni sociali, un permesso di dimora di più di un anno (permesso B) può essere rilasciato soltanto dopo aver verificato se il richiedente ha effettivamente un impiego duraturo (superiore a un anno) o prevede di averlo. In occasione del primo rinnovo, dopo cinque anni, la durata di validità del permesso può essere limitata a un anno se il lavoratore si trova in situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi (art. 6. par. 1 Allegato I ALC e Istruzione OLCP n. II. 4.7).
1. Come si definisce precisamente la disoccupazione involontaria nel contesto svizzero e in quello dell'UE? In quanti casi la Svizzera ha rifiutato o limitato per questo motivo un titolo di soggiorno nei confronti di un cittadino europeo, e viceversa? Come sono constatati i fatti nella prassi in Svizzera e nell'UE (in particolare in Germania e in Francia)?
2. In che misura e in che modo le domande di permesso B e di rinnovo sono esaminate in Svizzera? Quante domande sono state rifiutate dall'entrata in vigore dell'ALC, per esempio perché abusive?
3. In quanti casi, dall'entrata in vigore dell'ALC, il permesso, dopo cinque anni, è stato rinnovato soltanto per un anno perché la persona era disoccupata? Quale è la sorte di queste persone una volta trascorso l'anno? Il loro titolo di soggiorno è stato comunque rinnovato oppure è stato revocato? Quali sono state le conseguenze per un eventuale ricorso all'aiuto sociale?
4. Un cittadino UE/AELS selezionato tramite un'agenzia di reclutamento non dispone ancora di un contratto di lavoro al momento dell'entrata in Svizzera. Pertanto, come si distinguono (sul piano formale e materiale) le dichiarazioni di assunzione o gli attestati di lavoro per i cittadini UE/AELS nei casi in cui
a. sono rilasciati direttamente dal datore di lavoro oppure
b. sono richiesti tramite un'agenzia di reclutamento?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Vi è disoccupazione involontaria se una persona non ha alcuna colpa della disoccupazione (p. es. licenziamento per motivi economici). Se vi sono dubbi riguardo ai motivi della disoccupazione, l'autorità cantonale della migrazione deve esaminare se la disoccupazione è volontaria o involontaria ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della giurisprudenza del Tribunale federale. Questi accertamenti portano alla concessione o al rifiuto del permesso di dimora in materia di diritto degli stranieri. Il Consiglio federale non dispone tuttavia di cifre a tale riguardo, dato che queste informazioni specifiche non sono rilevate nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), e nemmeno di informazioni sulla prassi degli Stati membri dell'UE.
2. Gli uffici del lavoro e le casse di disoccupazione cantonali informano gli uffici cantonali della migrazione quando un cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS ha esaurito le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. In tal modo l'autorità competente può esaminare il diritto di dimora dell'interessato in quanto lavoratore già prima della scadenza della validità del relativo permesso.
In caso di proroga di un permesso di soggiorno B UE/AELS, si deve presentare un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione all'autorità cantonale della migrazione. L'ALC non prevede una normativa chiara sul momento in cui scade il diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria. Nel dicembre 2016 il Parlamento ha pertanto deciso di migliorare l'esecuzione fissando termini per l'estinzione dei permessi per dimoranti temporanei L e dei permessi di dimora B per cittadini UE/AELS nell'articolo 61a della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LStrI). Il Consiglio federale non dispone di cifre sul numero di casi in cui le autorità cantonali hanno rifiutato di prolungare permessi di dimora B UE/AELS.
3. Occorre distinguere le nozioni di disoccupazione involontaria (art. 6 par. 1 e 6 Allegato I ALC) e di diritto di rimanere (art. 4 Allegato I ALC). La disoccupazione involontaria comporta l'applicazione dell'articolo 61a LStrI e non conferisce alcun diritto di rimanere. Il diritto di rimanere presuppone nello specifico un'incapacità permanente di lavoro dovuta a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale che possono essere constatati soltanto mediante una decisione del servizio AI competente.
Alle persone il cui permesso di dimora scade dopo i primi cinque anni e che si trovano in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi è concessa una proroga del permesso di almeno un anno (art. 6 par. 1 Allegato I ALC). Alle persone che, alla scadenza della proroga di un anno del permesso di dimora, dispongono di un nuovo contratto di lavoro con un datore di lavoro in Svizzera è concesso un nuovo permesso per dimoranti temporanei o un permesso di dimora a seconda della durata prevista del rapporto d'impiego. Durante la proroga di un anno i cittadini UE/AELS possono fruire dell'aiuto sociale. Se alla scadenza del termine di un anno non vi è un nuovo rapporto di lavoro e non sussiste alcun altro diritto di soggiorno risultante dall'ALC o dalla LStrI, l'interessato è allontanato dalla Svizzera.
Non sono disponibili cifre sul numero di casi in cui la durata del permesso di dimora è stata limitata a un anno nell'ambito della proroga per disoccupazione involontaria.
4.
a) Se un datore di lavoro in Svizzera assume cittadini di Stati membri dell'UE/AELS, basta presentare una dichiarazione di assunzione o un attestato di lavoro. Questo documento deve indicare la durata del rapporto di lavoro e il tasso di occupazione.
b) Nell'ambito della fornitura di personale a prestito si distingue tra contratto quadro di lavoro a tempo indeterminato con il prestatore e contratto d'impiego con l'azienda. Dal contratto quadro non risulta ancora un rapporto d'impiego che permetta a una persona di soggiornare in quanto lavoratore. Un diritto di soggiorno in qualità di lavoratore esiste soltanto con un contratto d'impiego che preveda un'attività economica effettiva presso un datore di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.