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19.4557 · Mozione · 2019-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il testo dell'articolo 6 capoverso 6 lettera a LAID, sostituendo la formulazione "sostanza immobiliare situata in Svizzera" con "sostanza immobiliare situata nel Cantone", rispettivamente venga inserita una disposizione che per il calcolo di controllo tenga conto ai fini dell'aliquota della sostanza immobiliare situata in altri Cantoni e dei relativi redditi.

Begründung

Il contribuente che soddisfa determinate condizioni soggettive di accesso può scegliere di pagare un'imposta calcolata sul dispendio in luogo di quella ordinaria. A tale scopo è previsto un calcolo di controllo, per il quale il contribuente deve indicare gli elementi di reddito di fonte svizzera ai fini dell'imposta federale diretta (art. 14 cpv. 3 lett. d LIFD), nonché gli elementi di reddito e di sostanza (sempre di fonte svizzera) per le imposte cantonali (art. 6 cpv. 6 LAID). Per quanto attiene queste ultime, l'articolo 6 capoverso 6 lettera a LAID stabilisce che il contribuente tassato in funzione del dispendio debba inserire nel calcolo di controllo "la sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi". Si devono, pertanto, considerare nel calcolo di controllo unicamente gli immobili situati nel Cantone: diversamente si rischierebbe una doppia imposizione intercantonale, contraria alle norme di collisione elaborate dal Tribunale federale in applicazione dell'articolo 127 capoverso 3 della Costituzione federale, le quali assegnano il diritto d'imposizione degli immobili e dei relativi redditi al luogo di situazione. Parimenti, si deve tenere in considerazione, ai fini della determinazione dell'aliquota complessiva, la sostanza immobiliare situata in altri Cantoni e il relativo reddito (al netto delle spese di manutenzione). Ne consegue che l'articolo 6 capoverso 6 lettera a LAID costituisce un errore di trascrizione: si sarebbe, infatti, dovuto prescrivere al contribuente l'obbligo di includere soltanto la "sostanza immobiliare situata nel Cantone e relativi proventi", come correttamente previsto dall'articolo 13 capoverso 3 lettera a della Legge tributaria del Cantone Ticino (LT-TI). La sostanza immobiliare situata negli altri Cantoni e relativi proventi vengono infatti già assoggettati ad imposta in virtù di un'appartenenza economica (art. 4 cpv. 1 LAID). Sarebbe inoltre opportuno prevedere una disposizione che, ai fini del calcolo di controllo, stabilisca che "le aliquote corrispondono all'insieme di tali elementi maggiorati della sostanza immobiliare situata in altri cantoni e dei relativi proventi".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'imposta calcolata sul dispendio sostituisce l'imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza (art. 6 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID). Questa imposta è di principio calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente. Nel quadro del cosiddetto calcolo di controllo, questo importo deve però corrispondere almeno ai redditi lordi risultanti da proventi di fonte svizzera e da proventi per i quali si applica uno sgravio in virtù di una convenzione per evitare la doppia imposizione. Secondo il tenore dell'articolo 6 capoverso 6 lettera a LAID, occorre tra l'altro considerare la sostanza immobiliare situata in Svizzera e i relativi proventi, anche se un immobile fuori Cantone giustifica l'obbligo fiscale nel Cantone in cui è situato l'immobile (art. 4 cpv. 1 LAID).

È invece evidente che, nel quadro del calcolo di controllo, i Cantoni Ticino e Berna considerano soltanto la sostanza immobiliare situata nel Cantone (art. 13 cpv. 6 lett. a della legge tributaria del Cantone Ticino; commento sulla prassi concernente la legge tributaria del Cantone di Berna, art. 16 n. 41). Anche la dottrina è favorevole a una siffatta interpretazione della LAID (Zwahlen/Nyffenegger in: Zweifel/Beusch, art. 6 LAID n. 33). Il Consiglio federale non è tuttavia a conoscenza della prassi degli altri Cantoni che applicano l'imposizione secondo il dispendio. In considerazione di questa situazione di partenza poco chiara, l'Esecutivo propone di respingere la mozione. Per valutare se è necessario intervenire o meno, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) effettuerà un'indagine presso i Cantoni che applicano l'imposizione secondo il dispendio e presenterà al Consiglio federale una proposta sull'ulteriore modo di procedere. Se, contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la mozione viene accolta dal Consiglio degli Stati, il DFF chiederà alla seconda Camera di modificare la mozione in un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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