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19.4560 · Mozione · 2019-12-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (ordinanza sul collocamento, OC) in modo tale che i posti di lavoro stagionali siano esclusi dall'obbligo d'annuncio se l'interruzione tra due impieghi esercitati da una medesima persona risulta inferiore a 12 mesi. A tal fine l'articolo 53d capoverso 1 OC va integrato con una disposizione derogatoria corrispondente.

Il divieto di pubblicazione di cinque giorni lavorativi va inoltre eliminato se l'Ufficio regionale di collocamento (URC) non è in grado di trasmettere al datore di lavoro dossier adeguati. L'articolo 53b capoverso 5 OC va precisato di conseguenza.

Begründung

Dalle esperienze maturate finora con l'obbligo d'annuncio risulta che, in media, nel 64 per cento dei casi gli URC sono in grado di fornire ai datori di lavoro al massimo un dossier di candidatura adeguato. Soltanto in circa il 15 per cento dei casi trasmettono loro in media più di tre dossier. In assenza di dossier adeguati il periodo di attesa di cinque giorni lavorativi comporta ritardi inutili. Ciò non è pretendibile da un datore di lavoro che vuole occupare un posto il più presto possibile. Il rispettivo mercato del lavoro non cambierà radicalmente in 1-2 giorni. Il periodo di attesa deve quindi terminare se l'URC non dispone di dossier adeguati.

Per le aziende le fluttuazioni di personale comportano perdite di know-how e oneri di introduzione al lavoro considerevoli. Per rimediarvi possono riassumere validi collaboratori che già conoscono l'azienda, come ad esempio persone che dopo la nascita di un figlio, dopo uno stage all'estero, dopo un viaggio o un soggiorno linguistico rientrano in azienda. Nei settori con grosse fluttuazioni stagionali si tratta di collaboratori che hanno già lavorato per la stessa azienda la stagione precedente. Queste riassunzioni vengono praticate da decenni con successo. Il posto viene quindi occupato da un collaboratore spesso occupato già da anni (e residente). Il fatto di dover annunciare anche questo posto crea elevati oneri amministrativi. Proprio nelle regioni turistiche l'obbligo per i datori di lavoro di annunciare anche i posti che per motivi stagionali intendono occupare tramite riassunzioni si rivela essere esageratamente caro e penalizzante per le aziende stagionali. Adeguando l'articolo 53d capoverso 1 OC si possono ridurre gli intoppi burocratici e rafforzare il mercato del lavoro stagionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la legge esecutiva concernente l'articolo 121a della Costituzione federale, introducendo nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a LStrI). Si tratta di una delle misure intese a sfruttare maggiormente il potenziale della forza lavoro indigena. Approvando diverse modifiche di ordinanze - tra cui quella sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.111) - il Consiglio federale ha eseguito l'8 dicembre 2017 le disposizioni di legge.

Nella LStrI è stata prevista una deroga all'obbligo d'annuncio: i posti di lavoro vacanti occupati da persone iscritte a un URC non devono essere annunciati (art. 21a cpv. 5 LStrI). Fondandosi sull'articolo 21a capoverso 6 LStrI, il Consiglio federale ha inoltre previsto tre ulteriori eccezioni, ad esempio per tenere conto della particolare situazione delle aziende a conduzione familiare. Ha però rinunciato a introdurne delle altre perché aumentano il rischio di un aggiramento dell'obbligo in questione e complicano l'esecuzione della legge.

L'eccezione proposta dall'autore della mozione concernente i lavoratori stagionali rientranti sarebbe contraria all'obiettivo della regolamentazione vigente. La sua introduzione richiederebbe una nuova revisione della LStrI, vista l'assenza di una base legale pertinente.

Una tale revisione della legge non sarebbe neppure auspicabile. Anche nelle professioni stagionali, infatti, l'obbligo d'annuncio deve servire a sfruttare il potenziale della forza lavoro indigena. È infatti per questo che per gli iscritti agli URC è stato creato il vantaggio informativo di cinque giorni lavorativi.

Gli URC assistono inoltre le persone in cerca d'impiego trasmettendo ai datori di lavoro dossier adeguati entro tre giorni lavorativi. Infine, con la nuova nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19 è stata creata una base che permette di ottimizzare ulteriormente la corrispondenza (il cosiddetto matching) tra i posti annunciati e le persone iscritte agli URC.

Secondo il Consiglio federale non è opportuno limitare il vantaggio informativo né prevedere ulteriori deroghe.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.