19.4563 · Interpellanza · 2019-12-20
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
In varie regioni della Svizzera, molte persone che lavorano nella zona e molti residenti a reddito moderato si trovano confrontati all'urgente difficoltà di trovare alloggi a prezzi accessibili. Una soluzione sarebbe quella di trasformare in abitazioni gli immobili della Confederazione in vendita nelle regioni interessate.
Wohnen Schweiz, associazione svizzera delle cooperative di costruzione, ha chiesto ad esempio al DDPS come si svolge in dettaglio il processo di vendita per gli immobili della Confederazione che si prestano alla realizzazione di alloggi a prezzi moderati.
armasuisse Immobili ha risposto che tutti gli immobili in vendita vengono messi a pubblico concorso e aggiudicati al migliore offerente. A parità di prezzo offerto e fatti salvi obblighi diversi, gli oggetti vengono aggiudicati nell'ordine seguente: ai Cantoni in cui si trovano le ubicazioni interessate, ai Comuni e infine agli investitori privati.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È esatto che gli immobili della Confederazione in vendita vengono aggiudicati esclusivamente al migliore offerente, e che l'interesse pubblico dei Cantoni e dei Comuni interessati può avere la precedenza solo "a parità di prezzo offerto"?
2. Concretamente, come si articola il processo di alienazione per i terreni e gli edifici della Confederazione che si prestano particolarmente per la realizzazione di alloggi a pigioni moderate?
3. Nell'ambito di questo processo di vendita, come si può fare per considerare sufficientemente la necessità di alloggi a pigioni moderate della popolazione della regione?
4. All'interno della Confederazione ci si impegna a mettere questi immobili a disposizione dei promotori di alloggi di utilità pubblica ai fini della promozione di spazi abitativi di utilità pubblica?
Stellungnahme des Bundesrates
La maggior parte degli immobili di cui la Confederazione non ha più bisogno, in particolare quasi tutti quelli del DDPS, sono ubicati al di fuori delle zone edificabili o in zone destinate all'utilizzazione pubblica. Per tale motivo già prima di un'eventuale vendita si collabora con i Cantoni e i Comuni per definire le possibilità di utilizzazione e di sviluppo e per svolgere prima della vendita le necessarie procedure di diritto pianificatorio. Nel quadro di tale collaborazione, gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione forniscono il loro appoggio ai Comuni che intendono creare le premesse di diritto pianificatorio per la costruzione di abitazioni di pubblica utilità.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Gli interessi pubblici devono essere trattati in modo prioritario prima di un'eventuale vendita, in primo luogo nel quadro della collaborazione a livello di diritto pianificatorio. Nel quadro di una vendita sono in seguito tutelati gli interessi della Confederazione nonché i principi in materia di parità di trattamento, di concorrenza, di trasparenza e di redditività, mediante il rilevamento del "prezzo di mercato" nel quadro della procedura d'offerta. In virtù dell'articolo 13 dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21) è però concesso ai Comuni e ai Cantoni un diritto di prelazione unilaterale che assicura il loro coinvolgimento anche nelle procedure di vendita della Confederazione.
2. Se un fondo o un immobile si trovano in una zona edificabile, si svolge una messa a concorso con procedura d'offerta. Conformemente ai principi di vendita di armasuisse Immobili, se un ente pubblico presenta un'offerta non si procede a un ulteriore giro di offerte. In tal caso un Cantone o un Comune può acquisire direttamente il fondo o l'immobile al prezzo corrispondente all'offerta più elevata della prima messa a concorso, anche se l'offerta più elevata è stata presentata da un altro offerente. Ciò vale segnatamente per fondi e immobili idonei alla costruzione di abitazioni a prezzi moderati.
In caso di mercato limitato, come ad esempio in occasione di un'operazione immobiliare in una zona destinata all'utilizzazione pubblica, già oggi è possibile, a determinate condizioni (diritto di partecipazione agli utili, compensazione del plusvalore), effettuare una vendita diretta a enti pubblici senza previa messa a concorso pubblica. In tal caso il prezzo di vendita è definito in base a una stima del valore venale.
3. Nel quadro della collaborazione preliminare, i Comuni possono creare le premesse di diritto pianificatorio per la costruzione di abitazioni di pubblica utilità e, di conseguenza, per una vendita a prezzi conformi agli obiettivi di simili abitazioni.
4. Gli organi della costruzione e degli immobili, in particolare armasuisse Immobili in qualità di principale proprietario di immobili non più necessari alla Confederazione, collaborano con i Cantoni e Comuni. Tale collaborazione consente di tenere debitamente conto delle esigenze in materia di abitazioni a prezzi moderati o di pubblica utilità.
Risposta del Consiglio federale.