19.4578 · Interpellanza · 2019-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dallo studio della Commissione federale della migrazione (CFM) emerge che spesso i richiedenti l'asilo respinti che non lasciano volontariamente la Svizzera e non possono essere rinviati in modo coatto si rendono irreperibili. I pochi che non si rendono irreperibili e, in mancanza di alternative, devono fare capo al soccorso d'emergenza (a fine 2017 se ne contavano 8500) sono soprattutto persone particolarmente vulnerabili (famiglie con bambini piccoli, persone malate, anziane, fragili o gravemente traumatizzate, donne sole). Il ricorso a lungo termine al soccorso d'emergenza peggiora ulteriormente la loro situazione. Queste persone sono condannate all'inattività, sono escluse persino dal lavoro volontario e non hanno prospettive per il futuro. Questa situazione è particolarmente grave per i bambini e gli adolescenti.
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'insegnamento all'interno degli alloggi collettivi, previsto in alcuni Cantoni, non garantisce il bene dei minori, mentre proprio ad essi deve essere garantita la possibilità di frequentare la scuola pubblica? Cosa intende fare il Consiglio federale per indurre i Cantoni ad applicare correttamente la Convenzione sui diritti del fanciullo?
2. È disposto ad avviare una registrazione ufficiale delle persone facenti capo al soccorso d'emergenza, affinché possano dimostrare la loro identità e non siano multate come "persone in situazione irregolare" ad ogni controllo?
3. Condivide l'opinione secondo cui queste persone devono poter partecipare a corsi di lingua, programmi d'occupazione o formazioni di breve durata oppure, in particolare per i giovani, a una formazione professionale, poiché è indegno essere condannati a lungo termine all'inattività? È disposto a sviluppare anche per questo gruppo in Svizzera programmi quali ad esempio l'avviamento professionale?
4. Condivide l'opinione secondo cui i casi di rigore vanno trattati con la maggiore flessibilità possibile e in particolare occorre ammettere provvisoriamente sia le persone ben integrate sia quelle che per motivi tecnici o di salute non possono lasciare la Svizzera?
5. È disposto a incentivare finanziariamente i Cantoni a definire una prassi corretta e uniforme riguardo alle persone "illegali regolari" che corrisponda alle pertinenti convenzioni ratificate dalla Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù della Costituzione federale, tutti i minori hanno diritto a un'istruzione di base sufficiente e gratuita a prescindere dalla loro autorizzazione di soggiorno. Spetta ai Cantoni garantire l'istruzione di base e versare il soccorso d'emergenza. Le prestazioni del soccorso d'emergenza sono erogate dalle competenti autorità cantonali o comunali in considerazione delle esigenze concrete individuali dell'interessato. Si deve pertanto tenere sufficientemente conto delle esigenze particolari dei minori. Le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato devono lasciare la Svizzera. L'esclusione dall'aiuto sociale intende garantire che queste persone adempiano da sé l'obbligo di partire. Non devono sussistere incentivi materiali a restare in Svizzera.
Anche nel caso dei minori tenuti a partire è prioritario mantenere la capacità di ritorno. Il Consiglio federale ritiene che il diritto a un'istruzione di base sufficiente e gratuita sia garantito a tutti i minori che vivono in Svizzera. In linea di massima l'insegnamento ufficiale va impartito in classi regolari. Laddove ciò non è possibile, appare ammissibile e appropriato garantire la possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo anche in altro modo, ad esempio in una classe supplementare al di fuori della scuola locale (cfr. anche la risposta del Consiglio federale del 12.05.2010 all'interpellanza Lumengo 10.3020).
2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la persona tenuta a lasciare la Svizzera che non ottempera a tale obbligo entro la scadenza del termine impartito viola la legge. Per questo motivo, non è possibile rilasciarle un attestato, che conferirebbe una parvenza di legalità al suo soggiorno in Svizzera.
3./5. L'obiettivo è minimizzare gli incentivi a restare per le persone respinte che devono lasciare la Svizzera. In questo senso, la prassi attuale è coerente. Per questo motivo, il Consiglio federale non vede motivo di sostenere le misure proposte nell'interpellanza con incentivi finanziari, tanto più che l'impostazione dei sistemi di soccorso d'emergenza rientra nella competenza dei Cantoni.
4. Le norme previste nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione garantiscono soluzioni individuali e flessibili al fine di evitare casi di rigore personale grave. I richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta in una procedura corretta e rispettosa dei principi dello Stato di diritto devono lasciare la Svizzera. Se l'esecuzione del loro allontanamento è impossibile, inammissibile o inesigibile, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispone l'ammissione provvisoria. Inoltre, secondo il diritto vigente, in presenza di un grave caso di rigore personale grave i Cantoni hanno la possibilità di rilasciare, con il consenso della SEM, un permesso di dimora se un'integrazione avanzata e riuscita lo giustifica in via eccezionale. Le competenti autorità federali e cantonali attuano in maniera adeguata queste disposizioni. A parere del Consiglio federale non occorre alcun ulteriore intervento.
Risposta del Consiglio federale.