19.4594 · Mozione · 2019-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di allinearsi ai Paesi più avanzati dell'UE e di adeguare, nell'ambito dei contratti di vendita, le disposizioni in materia di garanzia per difetti previste nel Codice delle obbligazioni aumentando a cinque anni il termine di garanzia prescritto per gli apparecchi e i prodotti. Sono esclusi i prodotti deperibili e quelli muniti di data di scadenza quali i farmaci.
Deve inoltre provvedere affinché la garanzia figurante nel contratto di vendita non possa più essere elusa, o addirittura esclusa, da condizioni commerciali generali. A tal fine, potrà ispirarsi alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, entrata in vigore nel gennaio 2002 nell'UE.
Begründung
Oggi i prodotti per i consumatori finali sono perlopiù concepiti per presentare rapidamente un difetto. Non è pertanto raro che si rompano poco tempo dopo la scadenza del termine di garanzia, attualmente di due anni, obbligando i consumatori ad acquistare un nuovo prodotto. Secondo il diritto vigente, una volta scaduto tale termine i consumatori non dispongono di alcun mezzo per ottenere la prestazione convenuta contrattualmente. L'estensione del termine a cinque anni incentiverebbe le imprese a prolungare il ciclo di vita dei prodotti sin dalla loro concezione.
Un confronto con altri Paesi europei mostra che molti di essi hanno già sancito nella loro legislazione termini di garanzia più lunghi: ad esempio cinque anni per l'Islanda e la Norvegia (per i prodotti con un ciclo medio di vita piuttosto lungo), sei anni in generale per l'Irlanda. Il Regno Unito prevede due termini differenti: sei anni in Inghilterra, nel Galles e nell'Irlanda del Nord, cinque anni in Scozia.
Dato che i termini di garanzia in Europa sono spesso nettamente più lunghi di quelli previsti in Svizzera, la vendita di prodotti di peggiore qualità o con un ciclo di vita inferiore è commercialmente più redditizia; essi sono pertanto importati in misura maggiore nel nostro Paese e in altri Paesi con termini di garanzia più brevi.
Allungare il ciclo di vita dei prodotti influirebbe in maniera positiva sull'ambiente, preservando le risorse naturali e il clima e riducendo le montagne di rifiuti. Inoltre, prodotti che funzionano più a lungo comportano un maggiore potere d'acquisto per i consumatori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera l'articolo 210 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) fissa a due anni il termine di prescrizione per le pretese in materia di garanzia. La durata di questo termine corrisponde a quella stabilita dalla direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. La richiesta avanzata nella presente mozione di aumentare il periodo di garanzia a cinque anni va invece ben oltre quanto previsto dal diritto europeo. Il Consiglio federale la rifiuta, confermando il parere espresso in risposta alla mozione 17.3178 Streiff "Aumentare la soddisfazione dei consumatori rafforzando la protezione dell'ambiente", che perseguiva il medesimo obiettivo del presente intervento. Va rammentato che la grande maggioranza degli Stati membri dell'UE, e in particolare i Paesi limitrofi alla Svizzera, prevedono un termine di due anni. Inoltre, il termine di due anni è stato ripreso anche nella nuova direttiva 2019/771/UE del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e abroga la direttiva 1999/44/CE. In tale contesto, la richiesta avanzata dalla mozione va respinta poiché implicherebbe svantaggi per i venditori svizzeri, che nella maggior parte dei casi dovrebbero assumersi da soli le conseguenze finanziarie dell'estensione della garanzia.
Infine, con il postulato 18.3248 Marchand-Balet "Obsolescenza programmata: tutelare i consumatori svizzeri" il Consiglio federale è stato incaricato di redigere un rapporto di diritto comparato sulla situazione legale riguardo alla riduzione deliberata del ciclo di vita di determinati prodotti. I termini di garanzia sono attualmente esaminati anche nel quadro dell'elaborazione del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3505 Vonlanthen "Sfruttare le opportunità offerte dall'economia circolare. Esaminare incentivi fiscali e altre misure". È importante non anticipare i risultati di questi lavori, che potrebbero apportare soluzioni meno incisive riguardo al ciclo di vita degli apparecchi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.