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19.469 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-21

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Occorre modificare la legge federale sulla protezione delle acque (LPac) in modo che, in caso di rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti,

- i corsi d'acqua possano continuare a restare coperti o a scorrere in galleria qualora dallo scorrimento a cielo aperto derivi anche un semplice pregiudizio e non solo un "importante pregiudizio" per l'agricoltura;

- i corsi d'acqua possano rispettivamente essere coperti oppure messi in galleria o continuare a restare coperti o a scorrere in galleria anche nei casi in cui ciò causasse la perdita di terre coltive.

Begründung

Secondo l'articolo 38 della legge sulla protezione delle acque, i corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria. L'autorità può tuttavia autorizzare deroghe, segnatamente per i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione, i passaggi di vie di comunicazione, i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente o il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura. Nella prassi le autorità si adoperano per la rivitalizzazione di numerosi corsi d'acqua, e questo porta a perdite di terre coltive, a una parcellizzazione e a uno sfruttamento agricolo più oneroso, a un aumento dei costi di manutenzione o alla propagazione di neofite nelle acque rivitalizzate la cui manutenzione è trascurata per ragioni finanziarie. Nella sola zona agricola argoviese, il 75 per cento circa dei ruscelli, ossia lungo 600 chilometri, è stato messo in galleria. Nei prossimi anni le condotte dovranno essere risanate in numerosi casi, comportando di principio un ripristino del corso d'acqua a cielo aperto. Se il principio sancito nell'articolo 38 LPAc dovessere essere applicato rigorosamente, andrebbero perduti almeno 750 ettari di superficie coltiva (corsi d'acqua di oltre 0,5 m e fasce tampone). Il principio di ripristinare i corsi d'acqua a cielo aperto può rimanere tale. L'agricoltura deve tuttavia poter beneficiare di deroghe meno rigorose: il pregiudizio subito non dovrà più essere "importante", il che in ogni caso è difficile da stabilire. Sarebbe inoltre opportuno accordare una maggiore importanza alla preservazione delle terre coltive sancita dall'articolo costituzionale sulla sicurezza alimentare (art. 104a Cost.). Se si continua a indebolire la produzione agricola privandola di superfici agricole saremo poi obbligati a importare maggiori derrate alimentari, e questo non è conforme ai principi dello sviluppo sostenibile. Aggiungiamo che l'articolo 38 LPAc è stato adottato nel 1991, prima dell'ecologizzazione dell'agricoltura. Le superfici di compensazione ecologica rappresentano oggi circa il 13 per cento della superficie agricola utile, vale a dire quasi il doppio di quanto inizialmente imposto. Infine, gli obiettivi da realizzare entro il 2021 in materia di qualità e di messa in rete delle superfici di compensazione ecologica stabiliti nella Politica agricola 2014 sono già stati raggiunti se non superati. La LPAc deve dunque essere adeguata di conseguenza.

L'articolo 38 capoverso 2 lettera e LPAc potrebbe avere il tenore seguente:

"il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un pregiudizio per l'agricoltura o comporti la perdita di terre coltive."