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19.487 · Iniziativa parlamentare · 2019-09-25

Liquidato

Wortlaut

La legge sull'asilo è modificata come segue:

Art. 19

La domanda d'asilo può essere depositata soltanto presso un passaggio di frontiera aperto oppure al posto di controllo di un aeroporto svizzero.

Art. 21

Il capoverso 1 è abrogato. Il capoverso 2 diventa il capoverso 1. Il capoverso 3 diventa il capoverso 2.

Art. 5

Titolo: Divieto di respingimento e allontanamento

...

Cpv. 3

Gli stranieri entrati illegalmente in Svizzera da uno Stato confinante sono esclusi dalla procedura d'asilo. Alle autorità federali compete l'ordine di esecuzione dell'allontanamento. Durante la procedura di esecuzione dell'allontanamento viene concesso soltanto il soccorso d'emergenza.

Cpv. 4

La procedura di esecuzione dell'allontanamento si suddivide in una procedura di prima istanza e in una procedura di ricorso. Sono escluse le procedure di riesame. Le revisioni sono ammesse soltanto se sono soddisfatti i presupposti di cui agli articoli 122 e 123 capoverso 1 LTF.

Cpv. 5

I richiedenti l'asilo che non presentano la loro domanda presso un passaggio di frontiera devono essere allontanati senza formalità secondo l'articolo 64c LStrl, purché lo Stato confinante dal quale sono arrivati rispetti la democrazia e lo Stato di diritto.

Begründung

L'elevato numero di nuove domande d'asilo e i costi che ne derivano, pari a diversi miliardidi franchi, il rischio d'infiltrazioni terroristiche, il fallimento di Schengen e Dublino - in particolare nei confronti dell'Italia -, nonché i problemi di integrazione difficilmente risolvibili richiedono un nuovo disciplinamento della procedura d'asilo. Chiunque entri in Svizzera da uno Stato confinante dovrebbe essere confrontato con ostacoli procedurali, poiché avrebbe già potuto depositare la propria domanda d'asilo in quel Paese. Non esiste una libera scelta del Paese in cui depositare una domanda d'asilo. Bisogna rispettare unicamente il principio cogente di non respingimento sancito dal diritto internazionale. Contrariamente a un'opinione ampiamente diffusa il diritto internazionale non prevede che gli Stati europei abbiano l'obbligo di concedere l'asilo (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, p. 4 seg.). Oltre alla definizione di rifugiato, la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, determinante per la Svizzera, prevede essenzialmente un disciplinamento dello statuto giuridico del rifugiato riconosciuto. Essa non prevede tuttavia alcun obbligo di diritto internazionale fatto agli Stati di concedere l'asilo. Tale obbligo non è previsto neanche nel Protocollo del 1967 sullo statuto dei rifugiati. Dal punto di vista del diritto internazionale gli Stati partecipanti alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati sono completamente liberi di definire le condizioni per la concessione dell'asilo. Dal tenore della Convenzione sullo statuto dei rifugiati non si evincono linee guida vincolanti sugli obblighi procedurali assunti dagli Stati nei confronti dei rifugiati. Spetta quindi a ciascuno Stato contraente applicare la procedura d'asilo che ritiene corretta.

Se i richiedenti l'asilo soggiornano in un Paese confinante dopo aver lasciato il proprio Paese di origine e desiderano ottenere asilo in Svizzera è ragionevole che presentino la loro domanda d'asilo presso un posto di frontiera svizzero. Benché non esista il diritto alla libera scelta del Paese in cui presentare la propria domanda d'asilo, i richiedenti l'asilo hanno di fatto la possibilità di presentare una domanda in uno o in un altro Paese. Dato che nei Paesi confinanti quali Germania, Italia, Francia e Principato del Liechtenstein non vi sono attualmente persecuzioni politiche, l'entrata illegale in Svizzera non è né necessaria né tollerabile.

Secondo il Corpo delle guardie di confine, circa l'80 per cento degli immigrati arrestati entra illegalmente in Svizzera in treno dall'Italia. È inutile permettere a queste persone di entrare in Svizzera, sottoporle a una procedura d'asilo costosa per poi generalmente stabilire che, in base al regolamento Dublino III o alla norma relativa allo Stato terzo sicuro, devono ritornare nel Paese dal quale sono arrivate (per lo più l'Italia).

Le persone entrate illegalmente che chiedono asilo in Svizzera devono essere sottoposte a una procedura di esecuzione dell'allontanamento, in cui la qualità di rifugiato non viene più esaminata. Come indicato sopra, ciò non viola il diritto internazionale cogente.