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19.492 · Iniziativa parlamentare · 2019-09-27

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio nazionale introduce un sistema di supplenze ed elabora le necessarie basi costituzionali e legali. Al riguardo si rifà a quello applicato dal Gran Consiglio del Cantone del Vallese.

Begründung

I cantoni del Vallese, dei Grigioni e del Giura prevedono per i loro Parlamenti cantonali un sistema di supplenti che permette ai deputati eletti di farsi rappresentare nelle sedute delle commissioni e nelle sedute plenarie. I supplenti hanno gli stessi diritti ed obblighi dei deputati eletti. Dati il lavoro e le urgenze crescenti anche a livello nazionale occorre introdurre un simile sistema. Nonostante ci vantiamo del sistema parlamentare di milizia, molti consiglieri nazionali sono di fatto parlamentari di professione. Introducendo il sistema di supplenti si può garantire e rafforzare il sistema di milizia svizzero. Come in Vallese, i supplenti sarebbero eletti su liste separate e godrebbero della relativa legittimazione democratica. Questo sistema permette inoltre ai giovani e alle donne, oggi sottorappresentati nel Parlamento, di avere maggiori possibilità di partecipare attivamente alla politica federale. I giovani e le donne attivi in politica spesso non dispongono di una rete di conoscenze e di mezzi finanziari per essere eletti direttamente al Consiglio nazionale. In qualità di supplenti possono invece cominciare una carriera politica a livello federale.

Il sistema di supplenti non giova soltanto a una migliore conciliabilità tra famiglia, professione e politica, ma ne beneficiano anche tutte le imprese e i liberi professionisti

che non possono dedicare al loro mandato lo stesso tempo di un parlamentare titolare. Permette inoltre una migliore rappresentanza della molteplicità delle professioni e un migliore sostegno del Consiglio nazionale da parte della popolazione (elettorato).

Per l'introduzione di un sistema di supplenti devono essere adeguate in particolare la Costituzione federale (art. 149 cpv. 1) e la legge federale sui diritti politici (RS 161.1).