20.1003 · Interrogazione · 2020-03-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La cosiddetta quota minima (legal quote) nel secondo pilastro, determinata secondo il metodo basato sui redditi, non è una partecipazione degli assicurati alle eccedenze, ma una quota minima spettante all'impresa di assicurazione sul premio di rischio e su quello per la copertura delle spese, nonché sul reddito netto del capitale.
Questo metodo basato sui redditi determina disincentivi economici. Anche gli assicuratori sulla vita che volessero davvero agire nell'interesse dei loro clienti non potrebbero farlo per motivi di concorrenzialità, poiché l'ordinanza sulla sorveglianza escogitata dall'ex consigliere federale Merz procura un vantaggio competitivo alle imprese più spregiudicate. Questo vantaggio è connaturato al metodo basato sui redditi e vanifica sia il sistema della concorrenza che quello giuridico.
Se per esempio un assicuratore decide di aumentare la remunerazione degli intermediari assicurativi o dei propri agenti, la quota di ripartizione sarà considerata più elevata senza che gli assicurati ne traggano un reale beneficio.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quando intende proporre o adottare un disegno di legge o di ordinanza che ponga fine a questa depredazione ai danni delle persone assoggettate all'assicurazione obbligatoria?
2. Quando proporrà misure per proteggere efficacemente dal licenziamento i rappresentanti degli assicurati nei consigli di fondazione?
Finché la situazione non cambierà, essi continueranno a subire questa depredazione e la cosiddetta gestione paritetica continuerà a essere una farsa.
3. Quando obbligherà gli intermediari e i broker a segnalare ai loro clienti anche gli istituti di previdenza che non versano loro alcuna commissione?
Tutto ciò non dovrebbe essere un presupposto per qualsiasi modifica della LPP?
Infine, ritengo che solo un sistema di ripartizione sia in grado di offrire una soluzione globale al problema delle rendite e che per tutti i rischi assicurati il tasso di sostituzione debba essere almeno del 75 per cento.
Stellungnahme des Bundesrates
Le assicurazioni collettive sulla vita secondo la legge sul contratto d'assicurazioni (LCA; RS 221.229.1) rivestono un ruolo molto importante nella previdenza professionale, poiché consentono proprio alle PMI di riassicurare i relativi rischi e permettono quindi ai datori di lavoro e ai salariati di scongiurare, in particolare, il rischio di misure di risanamento. Alla fine del 2018, grazie alle assicurazioni collettive sulla vita, gli assicuratori sulla vita privati assumevano i rischi di circa 1,9 milioni di assicurati attivi. Circa 1 milione di assicurati erano affiliati a un istituto collettivo con assicurazione completa. Gli assicuratori privati sulla vita versavano inoltre prestazioni a circa 260 000 beneficiari di rendite nel settore della previdenza professionale.
Per il Consiglio federale è indiscutibile che gli assicuratori sulla vita privati devono essere indennizzati adeguatamente per l'assunzione di questi rischi. Le imprese di assicurazione sottostanno a severe prescrizioni in materia di fondi propri e di solvibilità e, contrariamente agli istituti di previdenza secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), non possono registrare coperture insufficienti. Per garantire una partecipazione adeguata degli assicurati alle eccedenze, il legislatore ha introdotto lo strumento della quota minima (art. 37 cpv. 4 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01), che in generale ha dato buoni risultati. Le cifre mostrano che tutti gli anni la partecipazione degli assicurati alle eccedenze è stata superiore alla quota minima. Secondo i dati della FINMA, nei 13 anni normali dal 2005 in poi (ossia escluso il 2008) la quota di distribuzione media per i contratti soggetti alla quota minima è stata del 92,3 per cento.
La quota minima non è però l'unico strumento che tutela gli assicurati nel settore delle assicurazioni collettive sulla vita. In particolare, la loro protezione è garantita anche dalle severe prescrizioni concernenti la trasparenza del conto d'esercizio (art. 37 cpv. 2 LSA) e dall'esame preventivo delle tariffe (art. 38 LSA), che continua a valere per il settore delle assicurazioni collettive sulla vita della previdenza professionale.
D'altra parte, il Consiglio federale è consapevole delle notevoli sfide cui gli istituti di previdenza sono confrontati a causa del livello costantemente basso dei tassi d'interesse, ragion per cui il 13 dicembre 2019 ha posto in consultazione un'ampia riforma del 2° pilastro.
A suo avviso, una protezione particolare dal licenziamento per i rappresentanti dei lavoratori negli organi paritetici è estranea al sistema e inappropriata. Per contro, il Consiglio federale riconosce la necessità d'intervenire per quanto riguarda la remunerazione degli intermediari e ha pertanto proposto al Parlamento misure in tal senso nel suo messaggio del 20 novembre 2019 concernente la modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e la sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (19.080).
Risposta del Consiglio federale.