20.1014 · Interrogazione · 2020-06-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Legge federale del 21 giugno 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali impone l'abolizione delle azioni al portatore. Di conseguenza l'art. 697l CO viene ulteriormente semplificato circoscrivendo l'obbligo per la società di tenere unicamente un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati. Questo elenco, come già precedentemente previsto con l'introduzione dell'art. 697l CO, non è pubblico, né per gli azionisti, né per terzi. Per garantire l'osservanza della Raccomandazione 24 del GAFI, l'art. 697l cpv 4 CO stabilisce che l'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. La Legge non stabilisce per contro chi ha il diritto di accesso all'elenco. Nel precedente Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 non si stabiliva un obbligo da parte del CDA di una società svizzera di fornire questi elenchi all'autorità svizzera, se non nel caso di accertamenti particolari per il tramite di inchieste del Ministero pubblico, in ambito del DPA o in sede di reato fiscale penale (frode fiscale). L'Amministrazione Federale delle Contribuzioni sta ora procedendo ad una raccolta sistematica e generalizzata di questi elenchi, con l'invio di lettere standard alle contribuenti. L'invito dell'AFC è quello di un invio preferibilmente per e-mail di dette liste.
Ciò premesso chiedo al Consiglio federale:
1. È corretto che l'AFC sta imponendo a tutte le aziende svizzere la condivisione delle liste degli aventi economicamente diritto?
2. L'AFC sta interpretando in modo eccessivamente esteso la norma del CO, sollecitando in modo generalizzato l'invio delle liste? Nel caso negativo, su quali basi formali e materiali si fonda questa interpretazione?
3. Chi deve effettivamente avere accesso alle suddette liste?
4. Si sta forse procedendo alla creazione di un elenco centralizzato delle liste?
5. Dato che l'elenco non è pubblico, è corretto che l'AFC ne solleciti l'invio per e-mail, con grande rischio di hackeraggio?
Stellungnahme des Bundesrates
1. No, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha chiesto, in occasione della verifica periodica dei conti annuali delle imprese nell'ambito dell'imposta preventiva, di allegare anche l'elenco degli azionisti e l'elenco degli aventi economicamente diritto. Si trattava solamente di verificare la disponibilità di queste informazioni, escludendo ogni verifica materiale.
2. L'AFC non si è basata su un'interpretazione dell'articolo 697l del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), bensì sull'articolo 39 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Nel messaggio concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera si afferma che, in occasione dei suoi controlli nell'ambito dell'imposta preventiva effettuati presso le società anonime e le società in accomandita per azioni iscritte nel registro svizzero di commercio, l'AFC verificherà se esistono gli elenchi sugli azionisti e sugli aventi economicamente diritto, da tenere secondo il diritto societario (FF 2019 287).
Ora l'AFC richiede queste informazioni nel caso in cui sia necessario esaminare un determinato dossier in modo più dettagliato, affinché essa sia adeguatamente informata su tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta (cfr. segnatamente art. 39 cpv. 1 lett. b e 40 cpv. 2 LIP).
3. L'AFC e le autorità fiscali cantonali competenti hanno accesso a queste informazioni per poter adempiere correttamente ai propri compiti in ambito fiscale.
4. Non esiste un archivio centralizzato di questi elenchi, né è prevista la sua creazione.
5. L'AFC non ha imposto una particolare modalità di invio delle informazioni richieste.
Risposta del Consiglio federale.