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20.1033 · Interrogazione · 2020-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nella crisi causata dalla COVID, l'indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno degli strumenti più importanti nell'evitare problemi esistenziali alle imprese e licenziamenti. Nell'ambito dell'esecuzione cantonale vi sono evidentemente casi in cui i servizi competenti hanno messo in dubbio il diritto all'ILR per gli ospedali a gestione privata (fondazioni, associazioni, società di capitali ecc.) e mandati di prestazioni di Cantoni (ospedali figuranti nell'elenco). A questo proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questa prassi nei Cantoni?

2. Come giudica la questione del diritto di questi fornitori di prestazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

L'assicurazione contro la disoccupazione è organizzata in modo decentralizzato. Ciò significa che, concretamente, per quanto riguarda l'approvazione e il versamento dell'indennità per lavoro ridotto (ILR), la competenza decisionale è degli uffici cantonali. La prassi dei Cantoni nella gestione di tali casi deve basarsi sia sulle disposizioni del diritto in materia di disoccupazione, sia sulle direttive vincolanti della SECO per gli organi di esecuzione. In quanto autorità di vigilanza, la SECO deve garantire un'applicazione uniforme del diritto. Inoltre, è tenuta ed è legittimata a controllare le decisioni degli uffici cantonali e può presentare ricorso in caso di decisioni non conformi al diritto. La SECO è informata della prassi esecutiva e interviene laddove necessario.

L'ILR ha lo scopo di mantenere i posti di lavoro. In altre parole evita che un calo temporaneo della domanda e quindi del lavoro determini il rapido licenziamento dei dipendenti. Il rischio (immediato) di perdere posti di lavoro esiste di norma solo per le imprese che finanziano la fornitura dei servizi esclusivamente tramite i guadagni ottenuti oppure tramite finanziamenti privati. A differenza delle aziende private, le imprese che offrono un servizio pubblico non corrono un rischio imprenditoriale e non rischiano il fallimento: devono infatti svolgere il mandato loro conferito dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le eventuali difficoltà finanziarie, le spese supplementari e le perdite vengono coperte dai fondi pubblici, per esempio sotto forma di sovvenzioni. In questo caso non vi è in linea di massima un rischio immediato di licenziamenti.

Quanto sopra esposto vale sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (p. es. per quanto riguarda i dipendenti federali, cantonali e comunali), sia per i settori privatizzati che forniscono prestazioni sulla base di un accordo con un istituto pubblico.

In quest'ultima categoria rientrano anche gli ospedali a gestione privata (fondazioni, associazioni, società di capitali ecc.) e quelli che svolgono un mandato cantonale (i cosiddetti ospedali figuranti nell'elenco).

Il versamento dell'ILR per i collaboratori di questi istituti è quindi autorizzato soltanto quando si è di fronte a un rischio di licenziamento concreto e immediato. Il rischio di licenziamenti può anche essere presente solamente per un sottosettore (settore d'esercizio) del fornitore di prestazioni, ed è concreto e immediato anche nel caso in cui non sia più possibile garantire la copertura dei costi aziendali e le aziende siano obbligate a licenziare il personale per ridurre tali costi.

Risposta del Consiglio federale.