20.1035 · Interrogazione · 2020-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nella fase di passaggio a una vita autonoma e responsabile, i giovani cresciuti in un istituto o presso famiglie affidatarie sono chiamati "care leaver". Nella transizione, questi giovani sono spesso confrontati con problemi che non sono in grado di risolvere da soli o che pongono loro serie difficoltà. Da qualche tempo, persone che si sono trovate nella stessa situazione e persone che hanno fornito sostegno propongono offerte d'aiuto. Anche le scuole universitarie partecipano alla creazione di queste reti. Le offerte di sostegno nei Cantoni e nelle Città devono essere facilmente accessibili e promosse da enti non statali.
Oltre ad offrire prestazioni di consulenza individuale dei tipi più disparati, devono però essere affrontati anche problemi legati al sistema. Nei moduli per la richiesta di aiuti statali, per esempio i sussidi all'istruzione, vengono regolarmente richieste informazioni sulla situazione dei genitori. Questo è comprensibile dal punto di vista dell'ente pubblico, ma spesso mette i richiedenti in situazioni difficili, poiché i genitori non sono disposti a fornire le informazioni o le prestazioni richieste o non sono in grado di farlo. Ne conseguono perdite di tempo e oneri supplementari, dato che le autorità insistono per avere le informazioni richieste. Il riconoscimento e l'introduzione in tutta la Svizzera della denominazione di "care leaver", permetterebbe di evitare tali difficoltà. Ma questo richiederebbe anche il coinvolgimento della Confederazione. Il Consiglio federale ritiene possibile sostenere questo e altri obiettivi perseguiti da queste organizzazioni di autoaiuto?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole delle importanti sfide cui i cosiddetti "care leaver" devono far fronte nella transizione alla vita autonoma: rispetto ai giovani che crescono in famiglia, devono per esempio superare più presto e con minor sostegno importanti passaggi di status (p. es. nel contesto abitativo). Spesso inoltre i cambiamenti non si presentano uno alla volta e, in momenti di crisi, i "care leaver" difficilmente possono tornare all'istituto o dalla famiglia affidataria da cui sono partiti.
Le prestazioni statali di aiuto ai "care leaver" sono fornite principalmente nel quadro dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù, di competenza dei Cantoni. Uno dei principali problemi del sistema di aiuto pubblico è costituito dal fatto che il limite d'età fino a cui si ha diritto alle prestazioni dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù è determinato dalle basi giuridiche a monte del collocamento presso terzi. In linea di principio, per i giovani divenuti maggiorenni le prestazioni sono più accessibili se il collocamento era stato ordinato da autorità penali minorili piuttosto che da autorità di protezione dell'infanzia e della gioventù o da servizi specializzati (p. es. servizi sociali, servizi per l'infanzia e la gioventù). Alcuni Cantoni hanno però elaborato basi legali che permettono in generale di continuare a percepire prestazioni dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù anche oltre la maggiore età.
Le competenze della Confederazione in questo ambito sono molto limitate. Nei 180 istituti per misure educative da essa sovvenzionati in virtù della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), partecipa al finanziamento dei cosiddetti posti progressivi, dove i giovani vivono in un monolocale o in una comunità abitativa accompagnati in modo mirato dalle persone di riferimento dell'istituto. Inoltre, nell'ambito della procedura di riconoscimento del sussidio si presuppone che l'accompagnamento successivo sia regolato da un piano strategico e sottoposto periodicamente a valutazione. La legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) non costituirebbe la base legale adeguata per un sostegno alle organizzazioni di "care leaver", poiché gli aiuti finanziari possono essere concessi a istituzioni private esclusivamente nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche.
In considerazione della ripartizione federalistica delle competenze, il Consiglio federale ritiene che le misure a favore dei "care leaver" debbano essere sviluppate e coordinate in primo luogo a livello cantonale e comunale. Anche per le prestazioni sociali in funzione del bisogno come i sussidi all'istruzione, le cui condizioni di diritto e i cui moduli di richiesta di diritto possono costituire ostacoli per i "care leaver", sono generalmente competenti Cantoni e Comuni. La Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali stanno elaborando raccomandazioni per il collocamento extrafamiliare che tengono conto anche della fase di passaggio alla vita autonoma.
Risposta del Consiglio federale.