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20.1046 · Interrogazione · 2020-09-24

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale come giudica la protezione degli animali in Svizzera rispetto ai Paesi limitrofi (Germania, Italia, Francia e Austria) in termini di:

1. densità normativa;

2. controlli del rispetto delle direttive da parte di organi esterni;

3. interazioni sociali degli animali;

4. adeguatezza della dimensione dei gruppi;

5. spazio sufficiente a disposizione per ogni animale;

6. possibilità di uscire all'aperto;

7. aree separate per mangiare, riposare e defecare;

8. clima ottimale nella stalla;

9. alimentazione adeguata alla specie.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Rispetto ai Paesi confinanti, la Svizzera disciplina molti più settori rilevanti per la protezione degli animali. A titolo di esempio si possono citare i requisiti di formazione per i detentori di animali, le disposizioni per il trasporto e i requisiti minimi dettagliati - differenziati per categorie di età e tipi di utilizzo - per la sistemazione (fabbisogno di spazio, lettiera, rumore, illuminazione) di tutte le specie di animali da reddito.

2. I servizi cantonali preposti alla protezione degli animali responsabili dell'esecuzione possono incaricare organizzazioni di controllo esterne accreditate di effettuare controlli di base. In questo settore le norme sono comparabili a quelle dei Paesi limitrofi.

3. In Svizzera, gli animali da reddito socialmente attivi possono essere tenuti separatamente solo in singoli casi (animali da allevamento maschi, vitelli in igloo), a condizione che abbiano contatto visivo con i conspecifici. La stabulazione in gruppo è comune anche in tutti i Paesi limitrofi per la maggior parte delle specie di animali da reddito, delle categorie di età e dei tipi di utilizzo.

4. La legislazione svizzera sulla protezione degli animali si applica a ogni singolo animale, indipendentemente dalle dimensioni del gruppo. Analogamente ai Paesi limitrofi, non esistono perciò disposizioni sulle dimensioni del gruppo. Il diritto agricolo svizzero prevede tuttavia dimensioni massime (ordinanza sugli effettivi massimi, RS 916.344).

5. La legislazione svizzera sulla protezione degli animali contiene disposizioni dettagliate e dimensioni minime per tutte le specie di animali da reddito e per le diverse categorie d'età e i diversi tipi di utilizzo. Nell'Unione europea, invece, mancano in gran parte direttive dettagliate sulla detenzione di bestiame da latte e da ingrasso, ovini, caprini, equini e pollame. Per determinati aspetti, i singoli Stati possono tuttavia emanare disposizioni sulla protezione degli animali più restrittive di quelle delle direttive UE. Nella detenzione di animali da reddito, l'Austria applica prescrizioni di un livello simile a quello della Svizzera, mentre gli standard di Francia e Italia sono notevolmente inferiori a quelli svizzeri e la Germania si colloca a metà strada.

6. Di norma, in Svizzera gli animali non possono essere tenuti permanentemente legati. A bovini e caprini tenuti legati deve essere perciò garantita la possibilità di uscire regolarmente all'aperto. In Austria vigono disposizioni simili a quelle della Svizzera; negli altri Paesi confinanti l'uscita all'aperto non è richiesta nemmeno per gli animali legati.

7. Presupposto per la separazione delle aree per mangiare, riposare e defecare (aree funzionali) sono da un lato la stabulazione in gruppo, dall'altro la natura del suolo. In tutti i Paesi, per la maggior parte delle specie di animali da reddito, delle categorie di età e dei tipi di utilizzo è comune la stabulazione in gruppo. Nella detenzione dei bovini da ingrasso, i box con pavimenti completamente perforati non consentono alcuna separazione spaziale delle aree funzionali, ma nel nostro Paese, a differenza dei Paesi confinanti, devono essere dotati di tappeti in gomma. Inoltre, in Svizzera, a differenza dei Paesi limitrofi, i box con pavimenti parzialmente perforati che consentono la separazione delle aree funzionali sono obbligatori nella detenzione dei suini. La stabulazione fissa di bovini e caprini, che non consente una separazione spaziale delle aree funzionali e limita pesantemente il comportamento sociale degli animali, è però molto più diffusa in Svizzera che nei Paesi limitrofi.

8. Il clima della stalla è determinato da molti fattori e dipende dalla gestione (ventilazione, pulizia dei pavimenti ecc.) e dal tipo di stalla (ad es. stalle con ventilazione forzata, stalle con clima esterno). In Svizzera in questo settore vigono numerose disposizioni per garantire che si tenga conto delle esigenze specifiche delle specie. Le autorità competenti non sono a conoscenza di disposizioni analoghe nei Paesi limitrofi.

9. La legislazione svizzera sulla protezione degli animali contempla requisiti minimi specifici per un'alimentazione adeguata alla specie (ad es. foraggio grezzo per agnelli giovani, capretti e vitelli). L'Austria conosce requisiti simili a quelli della Svizzera. Le autorità competenti non sono a conoscenza di disposizioni analoghe negli altri Paesi limitrofi.

Risposta del Consiglio federale.