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20.1050 · Interrogazione · 2020-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. A quanto potrà ammontare la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2050, se i finanziamento continueranno a essere erogati come finora?

2. A quanto potrà ammontare la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2050 se i contributi finanziari attualmente disponibili (CHF 1,38 mia. a favore della rimunerazione per l'immissione di elettricità e per CHF 450 mio. provenienti dalla tassa sul CO2) fossero utilizzati per finanziare il 30 per cento degli investimenti a fini energetici nel settore della costruzione?

3. A quanto potrà ammontare la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2050 se i fondi di cui alla domanda 2 fossero utilizzati esclusivamente per finanziare il 30 per cento degli investimenti a fini energetici effettuati nel settore delle costruzioni Minergie P/Energia plus che usano l'energia solare sull'intera superficie e quanti TWh/a di elettricità verrebbero così prodotti senza emissioni di CO2?

4. Quali altre misure permettono di aumentare la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2050 e di disporre al contempo di una produzione di energia elettrica priva di emissioni di CO2?

Stellungnahme des Bundesrates

Alle domande 1 e 4

Gli incentivi versati a partire dal 2010 da Confederazione e Cantoni nell'ambito del Programma Edifici hanno consentito una riduzione annua delle emissioni di CO2 di circa 600 000 tonnellate o di 15 milioni di tonnellate, se calcolata in base alla durata di vita delle misure adottate.

Gli strumenti di politica energetica e climatica utilizzati finora non consentono di ridurre a zero le emissioni di CO2 del parco immobiliare entro il 2050.

Per tale motivo diventa indispensabile l'utilizzo dell'insieme di strumenti previsti nell'ambito della revisione totale della legge sul CO2 (atto legislativo sottostante a referendum: FF 2020 6901), ossia le misure tecniche (valori limite per il CO2) e gli strumenti di incentivazione (proroga del Programma Edifici), unitamente al potenziamento delle energie rinnovabili secondo la legge sull'energia (LEne; RS 730.0), alle prescrizioni cantonali nel settore dell'edilizia e al progresso tecnologico, la cui applicazione sistematica può ridurre entro il 2050 pressoché a zero le emissioni del parco immobiliare.

Alle domande 2 e 3

L'impiego dei proventi del supplemento rete e della tassa sul CO2 e è soggetto alle limitazioni previste dalla Costituzione.

Il supplemento rete è concepito come tassa compensativa destinata a scopi particolari. I proventi del supplemento rete possono essere utilizzati soltanto per misure volte a compensare svantaggi concorrenziali a carico delle aziende idroelettriche dovuti in particolare all'obbligo di ritiro di elettricità da fonti rinnovabili (cfr. FF 2013 6489, 6672).

L'articolo 35 della LEne vigente disciplina infine le finalità degli incentivi per le quali viene utilizzato il supplemento rete. Con i fondi del supplemento rete si sostiene anche la produzione di energia rinnovabile attraverso la rimunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi (RIC) come pure la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici. L'utilizzo dei proventi del supplemento rete per investimenti edilizi rilevanti dal punto di vista energetico è quindi ammesso dalla Costituzione solo per quella parte degli investimenti destinata alla produzione di energie rinnovabili.

La tassa sul CO2 è concepita come tassa di incentivazione, i cui proventi devono in via di principio essere ridistribuiti alla popolazione e all'economia. Solo una piccola parte dei proventi può essere utilizzata per finanziare misure di riduzione delle emissioni di gas serra (cfr. FF 2018 197, 337). Sono ad esempio ammessi gli investimenti per risanare involucri di edifici o per sostituire impianti di riscaldamento a combustibili fossili, ma non gli investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Il cambiamento di destinazione dei proventi della tassa sul CO2 costituirebbe un intervento negli strumenti di incentivazione a disposizione di Confederazione e Cantoni. Inoltre contraddirebbe l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. Nel quadro del Programma Edifici, finanziato dai proventi della tassa sul CO2 versati ai Cantoni mediante contributi globali, i Cantoni hanno già da tempo facoltà di incentivare la costruzione di edifici Minergie-P e di edifici con standard Energia plus.

Come già illustrato in precedenza nelle sue risposte alla mozione Germann (15.4265) e alle interpellanze Germann (19.4273) ed Eymann (19.3108), il Consiglio federale non ritiene al momento necessario estendere gli incentivi.

Risposta del Consiglio federale.