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20.1051 · Interrogazione · 2020-09-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le donne in gravidanza over 35, con ipertensione o con sovrappeso sono considerate soggetti a rischio Covid 19 dall'UFSP dal 5 agosto 2020. Pertanto si applica loro l'art. 10 dell'ordinanza Covid 19, in base al quale i datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che le lavoratrici e i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Se questo non è il caso, il medico curante può vietare l'impiego della donna incinta in base all'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione della maternità. Nelle scuole dell'infanzia è impossibile garantire la distanza fisica tra bambini (di 3-6 anni) e docente e vi è un rischio di contagio Covid 19.

Le scuole dell'infanzia sono di regola istituite da Corporazioni di diritto pubblico e talora da enti privati, sotto il controllo e la regolamentazione dei Cantoni. Parte di questi enti si rifiuta di allestire un'analisi di rischio ai sensi dell'art. 62, cpv. 1 dell'ordinanza 1 sul lavoro per tutelare le docenti di scuola dell'infanzia incinte a rischio Covid-1. Essi argomentano che le docenti di scuola dell'infanzia non rientrano nei criteri degli art. 7-13 ordinanza DFER sui lavori gravosi e pericolosi, come pure che non beneficiano dell'art. 4 dell'ordinanza protezione maternità (assunzione spese mediche da parte del datore di lavoro).

Chiedo pertanto al Consiglio federale se le docenti di scuola dell'infanzia incinte, che sono impiegate da Comuni, corporazioni di diritto pubblico, enti privati o Cantoni, rientrano tra le categorie tutelate dall'art. 62 cpv. 2 OLL 1, dagli art. 3-4 dell'Ordinanza protezione maternità e dagli art. 7-13 ordinanza DFER sui lavori gravosi e pericolosi in gravidanza/maternità?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 1 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) stabilisce che le disposizioni della LL sono applicabili a tutte le aziende pubbliche e private. Gli articoli 2 e 3 LL disciplinano numerose eccezioni riguardanti le aziende e le persone, ma sempre fatto salvo l'articolo 3a LL. Quest'ultimo stabilisce che una parte delle disposizioni relative alla protezione della salute si applicano comunque alle aziende e alle persone escluse dal campo d'applicazione della legge.

L'articolo 35 LL, cui rimanda l'articolo 3a LL, precisa al capoverso 2 che "l'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi". Il Consiglio federale ha inoltre disciplinato la protezione speciale delle donne negli articoli 60 segg. dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) e ha incaricato il DEFR, nell'articolo 62 capoverso 4 OLL 1, di emanare un'ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52).

La LL non si applica in linea di principio ai datori di lavoro menzionati nell'interrogazione (Comuni, corporazioni di diritto pubblico, enti privati o Cantoni). Tuttavia anche loro devono attenersi alle disposizioni sulla protezione della salute (art. 35 LL, art. 60-66 OLL 1 e ordinanza sulla protezione della maternità).

Per quanto riguarda il coronavirus, ciò significa che questi datori di lavoro sono tenuti ad adottare tutte le misure possibili per evitare il contagio di una donna in gravidanza, indipendentemente dal tipo di attività svolta. In genere non sono necessarie altre misure igieniche per il posto di lavoro rispetto a quelle previste dall'UFSP e dalla SECO per tutti i lavoratori (distanza di 1,5 m / mascherina / pannelli divisori / disinfezione / aerazione dei locali).

Se, invece, l'attività svolta e l'ambiente di lavoro fanno sì che le misure generali non siano sufficienti, dovrebbe essere effettuata una valutazione dei rischi, che del resto andrebbe svolta a priori perché nell'ambiente di lavoro in questione sono presenti anche altri pericoli.

Risposta del Consiglio federale.