20.1068 · Interrogazione urgente · 2020-12-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alla luce dei più recenti attentati perpetrati da terroristi islamici in Svizzera e in Europa, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.
1. Quante persone potenzialmente pericolose stima si trovino a piede libero in Svizzera? Come sono sorvegliate? Quante di esse sono cittadini svizzeri? Perché le altre non sono espulse dal nostro Paese?
2. A suo avviso, qual è il ruolo delle comunità religiose musulmane radicali in Svizzera in relazione al rischio terroristico? Sono sorvegliate, in particolare il loro finanziamento? Perché non vengono vietate?
3. Quanti cosiddetti predicatori d'odio musulmani vivono attualmente in Svizzera? Come sono sorvegliati? Quanti sono cittadini svizzeri? Perché gli altri non sono espulsi dal nostro Paese?
4. Quali provvedimenti adotta il Consiglio federale per impedire la radicalizzazione di musulmani in Svizzera?
5. In che modo impedisce che persone già radicalizzate entrino in Svizzera, in particolare quali presunti rifugiati?
6. Quali conclusioni e conseguenze trae dagli attentati terroristici di matrice islamica perpetrati in Svizzera e nei Paesi limitrofi?
7. Ritiene che l'entrata in vigore della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo sarà sufficiente per combattere il terrorismo di matrice islamica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 3. Nel novembre 2020 il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha registrato 49 soggetti che rappresentano un rischio. Occorre osservare che il SIC non parla di persone potenzialmente pericolose (termine utilizzato dalle autorità inquirenti), bensì di soggetti che rappresentano un rischio. Questa espressione designa gli individui che rappresentano un rischio elevato per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Il SIC non rileva soltanto i jihadisti, ma anche le persone che sostengono o incoraggiano altre forme di terrorismo. Il numero esatto dei doppi cittadini figuranti tra i soggetti che rappresentano un rischio non è pubblicato.
Fedpol ordina sistematicamente l'espulsione nei confronti dei potenziali terroristi stranieri. Dal 2016 sono state disposte 24 espulsioni legate al terrorismo, 15 delle quali sono state eseguite. Sette non hanno potuto essere eseguite a causa dell'obbligo di rispettare il principio di non respingimento, mentre nei confronti di altre persone è in corso di esecuzione una pena o una misura.
Nel caso di uno straniero condannato a causa delle sue attività terroristiche secondo l'articolo 260ter del Codice penale (CP; RS 311.0) deve obbligatoriamente essere disposta anche un'espulsione (art. 66a CP). Il giudice può corredare un verdetto di colpevolezza di un'espulsione (art. 66abis CP) anche in caso di violazione della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122).
Per quanto riguarda i cosiddetti predicatori dell'odio, le condizioni per l'accesso al mercato del lavoro e per l'integrazione sono esaminate in maniera approfondita già prima del rilascio di un permesso di lavoro per imam in Svizzera. Se vi sono indizi concreti secondo cui dei predicatori in Svizzera incitano all'odio o alla violenza oppure commettono, incoraggiano o approvano atti violenti, il SIC trasmette anche questi casi alle autorità inquirenti e può parallelamente adottare provvedimenti.
2. Il SIC può acquisire e trattare informazioni relative a un'organizzazione o a una persona soltanto se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona abusa dei propri diritti politici per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento (art. 5 cpv. 6 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative [LAIn; RS 121]). In Svizzera le istituzioni religiose come le moschee e il loro finanziamento non sono sottoposti a un'osservazione preventiva da parte del SIC nemmeno se praticano e diffondono un'interpretazione e un'applicazione radicale del credo. Misure restrittive riguardanti soltanto le comunità musulmane sarebbero discriminatorie e pertanto anticostituzionali (art. 8 cpv. 2 Cost.). Se tuttavia indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera oppure organizzazioni o gruppi attivi in Svizzera svolgono sistematicamente attività che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 6 cpv. 1 LAIn), il SIC può esaminare se queste persone, organizzazioni o gruppi devono essere inseriti nella lista di osservazione del SIC di cui all'articolo 72 LAIn.
Il Consiglio federale ritiene necessaria una maggiore trasparenza riguardo al finanziamento di istituzioni religiose. Con una revisione della legge sul riciclaggio di denaro (19.044) propone di far iscrivere nel registro di commercio le associazioni che presentano il rischio di essere sfruttate per scopi di finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro (FF 2019 4539, in particolare 4618 segg.). Tutte le associazioni assoggettate a quest'obbligo devono anche tenere un elenco dei loro soci e avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Nella revisione in corso della LAIn il SIC esamina inoltre, in collaborazione con fedpol, proposte per individuare meglio e impedire il finanziamento di istituzioni religiose che promuovono l'estremismo violento e il terrorismo.
4. Nel 2017 la Confederazione e i Cantoni hanno adottato il Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (PAN), che comprende 26 misure riguardanti tutti i tipi di estremismo violento. Il primo rapporto di monitoraggio è stato pubblicato nel giugno 2019 dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS).
Nel campo dell'esecuzione della giustizia, il 12 aprile 2018 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha adottato raccomandazioni sulle modalità di gestione della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Queste raccomandazioni riguardano l'interazione tra il personale e i detenuti, il potenziamento della collaborazione con le autorità di sicurezza nonché la formazione specifica del personale e dei rappresentanti religiosi.
5. Per impedire l'ingresso incontrollato in Svizzera di persone radicalizzate, tutte le autorità inquirenti, migratorie e di sicurezza coinvolte (a livello federale: fedpol, SIC, Ministero pubblico della Confederazione, Segreteria di Stato della migrazione, Amministrazione federale delle dogane) intrattengono stretti contatti reciproci e adottano tutte le misure operative disponibili. Se le autorità vengono a conoscenza di stranieri radicalizzati all'estero e sussiste un legame con la Svizzera, a salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera fedpol pronuncia sistematicamente divieti d'entrata (art. 67 cpv. 4 LStrI) e li registra nel sistema d'informazione Schengen (SIS). Dal 2016 fedpol ha pronunciato circa 500 divieti d'entrata legati al terrorismo. In aggiunta, grazie all'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE e all'accesso delle autorità di perseguimento penale a Eurodac, la Svizzera disporrà di altri strumenti per impedire l'entrata di sospetti terroristi. Con l'introduzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), le domande presentate da cittadini di Paesi terzi che non necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen saranno confrontate con il SIS, il sistema informazione visti (VIS) e il sistema di ingressi/uscite (EES). Se dovesse sussistere un rischio in materia di sicurezza, migrazione o sanità è possibile negare l'autorizzazione ai viaggi. In caso di segnalazione nel SIS il rifiuto è addirittura obbligatorio.
Se in una procedura d'asilo emergono indizi concreti secondo cui un richiedente l'asilo metterebbe in pericolo la sicurezza interna o esterna del nostro Paese, la domanda d'asilo è respinta e l'interessato è allontanato dalla Svizzera. Deve pertanto lasciare la Svizzera, se necessario in maniera coatta. È fatto salvo il rispetto del principio di non respingimento.
6. Nel 2015 il Consiglio federale ha adottato una strategia per la lotta al terrorismo, in cui sono confluiti in particolare gli insegnamenti tratti dagli attentati terroristici di Parigi. La strategia è attualmente rielaborata e terrà conto dei più recenti eventi. Già nel 2014 è stata istituita la task force TETRA (Terrorist Tracking), in seno alla quale le autorità federali e cantonali impegnate nella lotta contro il terrorismo coordinano il loro lavoro. Di recente il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento due disegni volti a potenziare il dispositivo di difesa penale (revisione del CP e di altre leggi federali) e di polizia (legge MPT), adottati il 25 settembre 2020. I più recenti attentati confermano la via imboccata dalla Svizzera volta a potenziare il dispositivo antiterrorismo, che si fonda sulla necessità di combattere il terrorismo già prima della commissione dell'atto (cfr. anche la risposta alla domanda 7).
7. La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020, potenzia considerevolmente gli strumenti di polizia che possono essere impiegati nei confronti di potenziali terroristi. La popolazione è quindi meglio protetta dai pericoli terroristici. Questa legge prevede le misure seguenti: obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui, divieto di avere contatti, divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate nonché divieti di lasciare la Svizzera per impedire viaggi con finalità jihadiste. In presenza di una grave minaccia è possibile ordinare gli arresti domiciliari. Il rispetto delle misure può essere controllato con una cavigliera elettronica o la localizzazione tramite telefonia mobile. Grazie a questi strumenti la polizia dispone di maggiori possibilità per gestire i potenziali terroristi, in particolare quando non è ancora stato aperto un procedimento penale oppure dopo l'esecuzione di una pena o una misura, se l'interessato continua a costituire un pericolo.
La maggior parte dei terroristi ha legami internazionali. Un'ampia cooperazione tra le autorità federali, cantonali e di altri Paesi è quindi decisiva. Le informazioni corrette devono essere disponibili in Svizzera e sul piano internazionale al posto giusto nel momento giusto. Il Consiglio federale intende potenziare lo scambio nazionale di informazioni con una piattaforma nazionale di consultazione (mozione 18.3592 Corina Eichenberger-Walther). Sul piano internazionale, lo scambio di informazioni è potenziato con la modernizzazione del sistema d'informazione Schengen (SIS), la creazione di nuovi sistemi UE (tra cui l'interoperabilità di tutti i sistemi d'informazione Schengen) e la cooperazione di Prüm (trattato europeo di cooperazione per lo scambio di profili di DNA, impronte digitali e dati relativi ai detentori di veicoli). In futuro la Svizzera approfitterà anche dello scambio di dati dei passeggeri, i cosiddetti dati PNR, e potrà in tal modo seguire meglio i viaggi intrapresi da potenziali terroristi (cfr. anche la risposta alla domanda 5).
Il terrorismo può risultare anche da attività di estremismo violento. È quindi importante che queste siano individuate tempestivamente. Nel quadro della revisione della LAIn, il Consiglio federale esaminerà l'opportunità di estendere le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione alle attività di estremismo violente, se queste minacciano gravemente la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.